Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24427 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3285-2012 proposto da:

P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1253/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato CONTALDI Gianluca con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CONTALDI MARIO, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e deposita Foglio di Lumi;

udito l’Avvocato PANARITI Paolo, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 14.6.1996 P.F. adiva il Tribunale di Alessandria, sezione di Novi Ligure, per la declaratoria di negatoria di servitù di passaggio da parte di M.M. che, riconvenzionalmente, chiedeva il riconoscimento dell’acquisto per usucapione sul mappale (OMISSIS) dell’attore.

Con sentenza n. 43/2008 veniva respinta la domanda attrice ed accolta la riconvenzionale, sentenza confermata dalla Corte di appello di Torino con decisione 20.9.2011, che, sia pure correggendo in parte la motivazione del primo giudice, riteneva maturata l’usucapione.

Ricorre P. con quattro motivi, resiste con controricorso M..

Le parti hanno presentato memorie ed il ricorrente anche “foglio di lumi” in replica alla memoria avversaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che è ammessa solo la replica alle conclusioni del PG.

Col primo motivo si deducono violazione dell’art. 1061 cc ed insufficiente motivazione con riferimento alle planimetrie, alla visibilità ed apparenza risultante dalle mappe catastali.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1061 c.c. perchè l’apparenza deve derivare da segni visibili e permanenti sul fondo dominante.

Col terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1061, 1158 c.c., art. 1146 c.c., comma 2 circa l’applicabilità del principio di accessione in relazione alle diverse modalità praticate nel tempo.

Col quarto motivo si lamentano le stesse violazioni in relazione al primo motivo di appello.

Le censure non meritano accoglimento.

Per la configurabilità del possesso – ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena – (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

La domanda di usucapione è stata correttamente accolta in riferimento al “possessò” già esercitato dal dante causa mentre le odierne censure, pur articolate, propongono un riesame del merito rispetto ad una sentenza che in modo logico e sufficiente ha riferito, pagine sette, otto e nove, del positivo riscontro sulla necessità di accertare se il tracciato senza soluzione di continuità presenti tratti di apparenza tali da poter affermare che vi sia stato il transito della convenuta sul mappale (OMISSIS), dell’asserita impraticabilità smentita dai testi, della corretta applicazione del principio di accessione con richiami giurisprudenziali, con la conseguenza che le doglianze ripropongono i terni già affrontati e risolti dalla sentenza manifestando mero dissenso con inammissibile richiesta di riesame del merito.

In particolare in ordine ai primi due motivi è inconferente il richiamo a Cass. n. 13328/2010 perchè la stabilità costituisce accertamento in fatto non censurabile. Quanto ai restanti motivi ed all’asserito originario uso agricolo, ora divenuto abitativo, dalla sentenza non si ricava un mutamento di destinazione facendosi solo riferimento, pagine undici e dodici, all’evoluzione e trasformazione sempre più diffusa della fisionomia territoriale di aree originariamente destinate solo all’agricoltura ed al fatto che sia rimasta immutata la funzione del passaggio in questione ora praticato con mezzi diversi e tecnologicamente più avanzati.

Non è richiesta l’invarianza dei modi di esercizio nè una assoluta omogeneità dei mezzi attraverso cui si esercita la servitù di passo pedonale e carraio.

In definitiva il ricorso va rigettato con la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 3200 di cui 3000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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