Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24427 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. III, 09/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31052-2019 proposto da:

A.W., rappresentato e difeso dall’avv.to DARIO PASTORE,

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte

di Cassazione in Roma, piazza Cavour

(valeriageraceordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCONA;

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 10673/2019, depositata

il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.W., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha dedotto di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto perseguitato per problemi di eredità.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 in relazione all’esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o altre forme residuali.

2. Con il secondo motivo, lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione della direttiva Europea 2004/83 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

3. Con il terzo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso ed errato esame della storia narrata, in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in (OMISSIS).

4. Preliminarmente deve rilevarsi che è del tutto carente la sommaria esposizione del fatto, predicata dall’art. 366 c.p.c., comma 3 che risulta, pertanto, violato.

4.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato i seguenti principi, ormai consolidati, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

4.2. Nel caso in esame, le censure, invero generiche, contenute nei motivi proposti, sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale il quale è descritto in modo inidoneo a consentire di comprendere, anche attraverso un collocazione temporale, le forme di persecuzione e di violenza alle quali il ricorrente avrebbe fatto fronte ed il rischio eventualmente derivante dal rimpatrio; sia correlando la complessiva vicenda alla decisione impugnata ed alle censure prospettate.

4.3. Ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

 

 

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