Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24426 del 30/11/2016
Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24426
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3211-2012 proposto da:
N.G., F.V., F.G. (OMISSIS),
F.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL CORSO 160,
presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, rappresentati
e difesi dall’avvocato PARIDE BERSELLI;
– ricorrenti –
contro
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE
28, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA RAMPELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MARIA GALLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1107/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato RAMPELLI Elisabetta, difensore del resistente che si
riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1166/2007 il Tribunale di Bergamo, in accoglimento della domanda di G.L. contro G. e F.Z. e T.M., costituiva servitù coattiva di passaggio carraio e pedonale sui fondi dei convenuti secondo il tracciato nell’allegato alla prima ctu O. riconoscendo una indennità di Euro 30.000.
Proponevano appello F.G., N.G., F.V. e F.T. e gravame incidentale il G. per la riduzione dell’indennità e la Corte di appello di Milano, con sentenza 21.12.2010, confermava la prima decisione rilevando che il primo motivo denominato ” Sullo stato dei luoghi per cui è causa” non riportava alcuna censura ed era irrilevante, il secondo “Sull’instabilità dei terreni degli odierni appellanti e sul vincolo idrogeologico” era infondato in quanto sia il primo che il secondo consulente avevano escluso il vincolo idrogeologico mentre il Tribunale aveva motivatamente dissentito quanto all’instabilità del terreno dalla ctu Ga., senza specifiche censure.
Le altre censure erano infondate perchè l’interclusione risultava da tre ctu e le rispettive doglianze sulla misura dell’indennità non meritevoli di accoglimento. Ricorrono G., V. e F.T., N.G. con due motivi, resiste con controricorso G..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si può tener conto di documenti che non attengono alla proponibilità del ricorso.
Col primo motivo si deducono a) violazione dell’art. 184 c.p.c.; b) violazione degli artt. 116, 102 e 354 c.p.c. per essere stata ritenuta non provata l’esistenza di altri litisconsorti necessari.
Col secondo motivo si lamenta c) violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. perchè attraverso il fondo servente non si raggiunge la pubblica via ma altro fondo in comproprietà tra più titolari.
Le censure non meritano accoglimento.
La sentenza ha rilevato che il primo motivo denominato “Sullo stato dei luoghi per cui è causa” non riportava alcuna censura ed era irrilevante, il secondo “Sull’instabilità dei terreni degli odierni appellanti e sul vincolo idrogeologico” era infondato in quanto sia il primo che il secondo consulente aveva escluso il vincolo idrogeologico mentre il Tribunale aveva motivatamente dissentito quanto all’instabilità del terreno dalla ctu Ga., senza specifiche censure.
Le altre censure erano infondate perchè l’interclusione risultava da tre ctu e le rispettive doglianze sulla misura dell’indennità non meritevoli di accoglimento.
Ciò premesso, in ordine al primo motivo questa Corte non ignora che le SS.UU., confermando un originario orientamento non seguito dalle sezioni semplici, hanno ribadito la necessità di citare in giudizio tutti gli interessati al tracciato da asservire, vizio rilevabile di ufficio ove non comporti nuovi accertamenti in fatto, ma nella specie la sentenza, a pagina otto, ha statuito che la produzione documentale, irritualmente effettuata dagli appellanti con la comparsa conclusionale, era inammissibile e priva di rilievo giacche il suo contenuto era equivoco, non v’era prova che coincidesse col tracciato indicato dal geom. O. nè che vi fossero terzi proprietari interessati, statuizione non congruamente censurata.
La seconda censura appare nuova rispetto ai motivi di appello indicati e, comunque, propone un riesame del merito non consentito in questa sede.
In definitiva il ricorso va rigettato con la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 3200 di cui 3000 per coompensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016