Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24426 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 30/09/2019), n.24426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13526/2014 proposto da:

Equitalia Sud S.p.a. – già Equitalia E.TR. S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma

Via F Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’avvocato Cipriani

Carlo, rappresentata e difesa dall’avvocato Virgintino Emmanuele,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, del 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Cons., Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex artt. 98 e 99 L. Fall. del 12.12.2013, Equitalia Sud spa chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) srl in liquidazione per il complessivo importo di Euro 3.863.570,21, di cui Euro 3.857.903,29 in linea privilegiata e la restante somma in chirografo, per tributi, interessi, compensi e accessori di legge, documentati da 24 estratti di ruolo allegati alla domanda.

Il curatore riteneva di non ammettere il relativo credito poichè non era stata fornita la prova della notifica delle cartelle esattoriali, poste a fondamento dei ruoli allegati alla domanda.

Il Giudice Delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo e, ritenute condivisibili le conclusioni del curatore, rigettava la domanda di ammissione del credito della ricorrente.

Avverso detto decreto, che rendeva esecutivo lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, proponeva opposizione Equitalia Sud spa.

Il Tribunale di Bari, con decreto n. 1953/2014, rigettava l’opposizione ex art. 98 L. Fall. in quanto il ricorrente non aveva depositato i ruoli posti a fondamento della propria domanda ovvero gli estratti del ruolo dei quali fosse stata asseverata la conformità all’originale.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, Equitalia sud s.p.a..

La Curatela del Fallimento (OMISSIS) srl non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale sindacato la genuinità del documento prodotto in assenza di specifica eccezione sul punto.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che la questione posta a fondamento della statuizione di rigetto non era stato sollecitato il contraddittorio delle parti.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che gli estratti di ruolo prodotti fossero privi di sottoscrizione, apposta in calce all’asseverazione D.L. n. 669 del 1996, ex art. 5, così come risultante dalla copia conforme della domanda di ammissione al passivo.

Il quarto mezzo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Tribunale rilevato che era stata altrimenti fornita da parte del concessionario la prova della notifica della cartella esattoriale.

Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver il tribunale rilevato che ai fini dell’ammissione al passivo per la società di riscossione è sufficiente la produzione del ruolo d’imposta.

Con il sesto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5 e artt. 2718 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il Tribunale rilevato che la copia fotostatica del ruolo conteneva l’attestazione di conformità all’originale compiuta dall’Agente della riscossione.

Il primo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, che, in quanto investono, sotto profili diversi ma strettamente connessi, la medesima questione, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.

Il Tribunale, dopo aver chiarito che l’indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte consente pacificamente per l’agente della riscossione, l’ammissione al passivo del fallimento sulla base della produzione del solo ruolo (ex multis: Cass. 6126/2014) ha però ritenuto che nel caso di specie i ruoli non fossero stati correttamente prodotti e pertanto non potessero costituire piena prova del credito vantato dalla ricorrente.

Invero, il Tribunale ha ritenuto che in assenza dell’asseverazione di conformità della copia fotostatica all’originale, che poteva essere rilasciata direttamente dal concessionario, gli estratti di ruolo depositati difettassero di un elemento costitutivo del credito tributario, e conseguentemente quest’ultimo non poteva considerarsi provato.

Il Collegio giudicante ha dunque ritenuto che, ai fini dell’ammissibilità degli “estratti di ruolo” prodotti, gli stessi dovessero essere sottoscritti dall’Agente della riscossione ed ha in buona sostanza disconosciuto i documenti prodotti (estratti di ruolo), avuto riguardo alla loro conformità al “ruolo” generale, in assenza di specifica eccezione del curatore.

La statuizione non è conforme a diritto.

Secondo il più recente indirizzo di questa Corte la società concessionaria può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere. Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale.” (Cass. 31190/2017).

L’entrata in vigore del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 77, che ha abrogato la L. n. 15 del 1968 e le modificazioni del sistema della riscossione portate dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, che ha previsto la compilazione e la trasmissione informatica dei ruoli, supera la previsione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, citata nel provvedimento impugnato.

Tale disposizione, infatti, nel prevedere che “sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi, qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”, deve ritenersi superata in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria disposta dal citato D.M. 3 settembre 1999, n. 321 che, all’art. 2 prevede che “i ruoli formati direttamente dall’ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al competenti agenti della riscossione.”.

Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, non richiedono alcuna asseverazione ed hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale (Cass. sez. L. 31190/2017; sez. V. 16603/2018).

Il riferimento normativo più appropriato, allora, sulla base della legislazione vigente, è rappresentato dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, nel testo sostituito da ultimo dal D.Lgs. n. 235 del 2010, art. 16, comma 1, il quale al comma 2 prevede che ” le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta, aggiungendo che “resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Tale disposizione è senz’altro applicabile al giudizio in esame, posto che l’insinuazione (proposta nell’anno 2013) è successiva all’entrata in vigore della del D.L. n. 235 del 2010, art. 16, dovendo peraltro rilevarsi che si tratta di una disposizione a carattere sostanziale, in quanto attinente all’efficacia dei mezzi di prova, applicabile dunque ai giudizi in corso, anche in sede di legittimità, e con il solo limite del giudicato.

Per effetto della citata disposizione ed esclusa, come sopra evidenziato, l’applicabilità del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, non risultando che il curatore abbia sollevato contestazioni in ordine alla conformità all’originale, deve dunque ritenersi che il decreto impugnato non potesse disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti di ruolo prodotti dalla ricorrenti, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo (Cass. n. 31190/2017).

L’accoglimento dei motivi che precedono assorbe l’esame del secondo e quarto motivo di ricorso.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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