Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24426 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22291-2016 proposto da:

Avv. A.M.C., rappresentata e difesa da se medesima,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO n. 84, presso lo

studio dell’Avvocato TOMMASINA MAZZONE;

– ricorrente –

contro

S.R. e C.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE MELLINI n. 24, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI

GIACOBBE, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLO CARROZZA,

FRANCESCO CARROZZA e PIETRO CARROZZA;

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICENZA 26, presso

lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE FABIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

20/05/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Messina, con ordinanza in data 20 maggio 2016, ha dichiarato inammissibile, ex art. 348 – ter c.p.c., l’appello di A.M.C. avverso la sentenza del

Tribunale di Messina n. 917/14 in data 26 aprile 2014 nei confronti del (OMISSIS), di C.V. e di S.R., avendo ritenuto i motivi di gravame privi di una ragionevole probabilità di accoglimento;

che avverso l’ordinanza della Corte d’appello la A. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 12 settembre 2016;

che gli intimati C. e S., da una parte, e il (OMISSIS), dall’altra, hanno resistito con separati atti di controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che nella proposta è stata ipotizzata l’inammissibilità del ricorso per tardività, perchè notificato oltre sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 – ter c.p.c., avvenuta il 20 maggio 2016;

che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e un’istanza di riunione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che non sussistono le condizioni che impongono, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione del presente ricorso a quello – iscritto al N.R.G. 22422/2016 R.G., pendente dinanzi alla 2^ Sezione civile – avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Messina n. 917/14 emessa tra le stesse parti nel corso del medesimo giudizio, giacchè si tratta di impugnazioni proposte separatamente contro provvedimenti diversi;

che d’altra parte non sono configurabili neppure ragioni di opportunità che militano nel senso della richiesta riunione, perchè i due ricorsi versano in fasi procedimentali diverse, soltanto per il presente ricorso essendo stata ravvisata, in sede di spoglio preliminare, una causa di inammissibilità, con conseguente fissazione della adunanza camerale dinanzi alla apposita Sezione filtro;

che il ricorso è – come eccepito dai controricorrenti C. ed altra – inammissibile per tardività;

che, ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che nella specie la ricorrente ha bensì dichiarato – nella memoria illustrativa depositata in prossimità della camera di consiglio – di non avere ricevuto alcuna comunicazione di avvenuto deposito dell’ordinanza impugnata, ma tale assunto difensivo risulta smentito per tabular dalla attestazione telematica della cancelleria della Corte di Messina, in cui si dà atto che la comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità è avvenuta in data 20 maggio 2016 alle ore 10:17 a cura della cancelleria della Corte d’appello in persona di Z.M. ed è stata effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocato A.M.C. (armeniavvmc.pec.giuffre.it), difensore di se medesima nel processo dinanzi alla Corte territoriale;

che, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 20 maggio 2016, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello è stato avviato alla notifica soltanto il 12 settembre 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente, appunto, dal 20 maggio 2016;

che il termine previsto dall’art. 348 – ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 – ter c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 6^-2, 6 febbraio 2017, n. 3067);

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che sono infatti infondate le eccezioni di inammissibilità dei controricorsi sollevate in memoria dalla ricorrente;

che in relazione al controricorso del (OMISSIS), il cui amministratore avrebbe “agito senza la preventiva e valida autorizzazione dell’assemblea per la resistenza e costituzione in giudizio”, va considerato che – trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Condominio, al quale era stato intimato il pagamento di compensi professionali per prestazioni svolte nei confronti dello stesso ente di gestione – l’autorizzazione preventiva dell’assemblea non è necessaria per proporre controricorso, dovendosi fare applicazione del principio secondo cui l’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può agire o resistere in giudizio per tutte le controversie che rientrino nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti (Cass., Sez. 2^, 3 agosto 2016, n. 16260);

che, inoltre, quanto al controricorso del C. e della S., non è ravvisabile la dedotta inammissibilità da carenza di legittimazione e di interesse ad agire, ove si consideri che i predetti C. e S. erano parti nel giudizio di merito concluso con l’ordinanza impugnata e il ricorso per cassazione dell’Avv. A. è stato proposto anche contro di essi;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 2.000, di cui Euro 1.800 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA