Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24425 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10562-2009 proposto da:

M.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 8 6, presso l’avvocato ILARIA

SCATENA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

07/04/2008, n. 5/08 R.G.V.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.A. ha proposto ricorso per cassazione,illustrato con memoria, avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione dalla Corte d’appello di Torino, in data 7.4.08, con cui si era respinta la sua istanza di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 essendosi ritenuto che la procedura relativa alla domanda di insinuazione al passivo presentata dal ricorrente (durata dal marzo- maggio 1996 al 5.6.2007) nell’ambito della procedura fallimentare a carico delle Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti & C. snc, dichiarato nel dicembre 1995, non aveva avuto una durata irragionevole in ragione della complessità dei procedimenti innestatisi nel corso della procedura nonchè del fatto che nei primi 4 anni era stato soddisfatto il 70% del credito e che vi erano stati ben quattro piani di riparto. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta, per come sintetizzato nel quesito, l’erronea valutazione del periodo di eccessiva durata poichè la durata della procedura, pari a undici anni e tre mesi fino al momento del saldo definitivo, non poteva non considerarsi eccessiva non rilevando a tal fine i pagamenti parziali.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso, li giudice di merito,che ha ritenuto non superato il periodo di ragionevole durata del processo in ragione della sua complessità non si è attenuto ai principi enunciati in più riprese da questa Corte (cui il Collegio non può non adeguarsi), secondo cui la durata di una procedura concorsuale particolarmente complessa – quale senza dubbio appare, nella specie, il fallimento della s.n.c. Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti, per le ragioni analiticamente elencate dalla Corte d’appello di Torino – non deve protrarsi per oltre sette anni (Cass., sez. 1, 4 gennaio 2011 n. 136;

Cass., sez. 1, 30 novembre 2010 n. 24294; Cass., sez. 1, 4 novembre 2010, nn. 22508, 22509, 22510).

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito, l’equo indennizzo del danno non patrimoniale conseguito alla violazione, per anni quattro e mesi tre circa, del termine ragionevole può essere liquidato in questa sede (art. 384 c.p.c., comma 2) in Euro 3.500,00, di cui Euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni ed Euro 1000,00 annui per il ritardo successivo.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero è complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

accoglie ricorso nei limiti di cui motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.250,00, con gli interessi legali della domanda;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per diritti ad Euro 445,00 per onorari, per il giudizio di merito ed in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, per la fase di legittimità; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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