Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24425 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21633-2016 proposto da:

Avv. G.M., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

l’11/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. G.M. ha difeso S.S., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento civile di esecuzione;

che il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo, con decreto in data 16 giugno 2016, ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione del compenso avanzata dall’Avv. G. perchè depositata dopo l’estinzione della procedura esecutiva;

che il Tribunale di Bergamo, con ordinanza in data 11 luglio 2016, ha rigettato l’opposizione dell’Avv. G.;

che per la cassazione dell’ordinanza l’Avv. G. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica a mezzo del servizio postale il 16 settembre 2016, sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che nella proposta è stata ipotizzata la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso per essersi il giudizio di opposizione svolto in assenza di contraddittorio, con conseguente assorbimento del secondo motivo;

che nella stessa proposta è stato altresì rilevato che “il ricorso per cassazione è stato avviato alla notifica a mezzo del servizio postale e che allo stato non risulta depositato l’avviso di ricevimento”;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che deve essere preliminarmente rilevata la inammissibilità del ricorso a causa della mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale;

che trova infatti applicazione il principio per cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto (fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero) fino all’adunanza della corte in camera di consiglio, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., SU., n. 627 del 2008);

che, nella specie, il Ministero intimato non si è costituito e il ricorrente non ha dimostrato l’avvenuto completamento della procedura notificatoria attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento;

che il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a nonna dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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