Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24425 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. III, 09/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31010-2019 proposto da:

W.F.I.S., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

COLAGRANDE, rappresentato e difeso dall’avvocato ISABELLA PASQUALINI

(isabellapasqualini.pec.ordineavvocati pesario.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 10980/2019 depositata

il 15/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. W.F.I.S., proveniente da (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 24 Cost.

1.1. Lamenta che durante il giudizio di primo grado la sua audizione era stata svolta dinanzi ad un GOT che non aveva poi fatto parte del collegio giudicante, rendendo con ciò l’incombente istruttorio nullo così come il conseguente decreto che su quella audizione si era basato.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Questa Corte ha recentemente risolto il contrasto che si era creato fra le sezioni semplici, confermando l’orientamento prevalente portato da Cass. 3359/2019 e Cass. 4887/020.

1.4. La pronuncia (Cass. SU 5425/2021), pienamente condivisa da questo collegio, ha argomentato nel senso che “detto orientamento muove dalla corretta considerazione che il giudice onorario legittimamente svolge attività istruttoria delegata dal giudice professionale, essendo ciò espressamente previsto dal già richiamato D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11 a mente dei quali: “10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio.

Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, può delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dall’art. 186-bis c.p.c. e art. 423 c.p.c., comma 1 nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive”. L’assunzione dell’audizione del richiedente asilo rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario, attesa l’evidente analogia con l’assunzione dei testimoni ed il carattere esemplificativo dell’elencazione di cui sopra.

Ne’ la validità del processo è inficiata dalla circostanza che il giudice onorario, delegato all’attività istruttoria, non fa poi parte del collegio giudicante. Da tempo, infatti, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’avviso che nei procedimenti camerali – qual è quello di cui qui si discute, ai sensi del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 9, citt. – il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 276 c.p.c., opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione, e pertanto non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali (Cass., Sez. I, nn. 545 del 1981, 2350 del 1990, 19216 del 2005; Sez. II, n. 452711984), sicché non rileva la circostanza che il giudice che ha proceduto all’attività istruttoria non faccia poi parte del collegio giudicante (Cass., Sez. I, nn. 7757 del 1990, 20166 del 2004, 5060 del 2007, 16738 del 2011, tutte in tema di procedura prefallimentare, caratterizzata appunto dallo svolgimento di una fase istruttoria davanti al giudice delegato, la cui presenza nel collegio operante nella fase successiva, quella della decisione, non è ritenuta indispensabile). La rilevanza dell’articolazione del giudizio civile in fasi, ai fini del principio di immodificabilità del giudice, è del resto esplicitata nella stessa disciplina fondamentale dell’immutabilità dei giudice nel processo civile, quella dettata per il rito ordinario dall’art. 276 c.p.c., comma 1, secondo periodo, a mente del quale alla decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”, non anche all’istruzione.

Omissis. Il D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, (riportato testualmente sopra, al p. 1 della narrativa in fatto) parla di designazione, disposta dal presidente della sezione specializzata in favore di un componente del collegio, per la trattazione della controversia; non parla cioè di delega, come invece si legge, ad esempio, nell’art. 350 c.p.c., comma 1, sul giudizio di appello (“il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti”), o nella L.Fall., art. 15, commi 2 e 6, nel testo attualmente in vigore, quanto al procedimento prefallimentare (“…se vi è delega alla trattazione ai sensi del comma 6…”; “Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti”). Ne’ trova qui applicazione la previsione della delega dell’assunzione dei mezzi istruttori disposta dal presidente del collegio in favore di uno dei suoi componenti, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 3, comma 2, con riferimento al rito sommario di cognizione: rito che nelle controversie di protezione internazionale non trova più applicazione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 19 medesimo decreto ad opera del D.L. n. 13 del 2017, che ha dedicato al rito della protezione internazionale una disciplina apposita, contenuta appunto nel già richiamato art. 3, comma 4-bis, nonché nel D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35- bis, inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g). La designazione, com’e’ noto, è istituto diverso dalla delega: quest’ultima consiste nel conferimento al delegato dell’esercizio di un potere che spetta al delegante; la prima, invece, consiste nella indicazione del soggetto investito di un potere che è sin dall’origine suo, non già del designante. Il legislatore ha cioè stabilito che, di regola, la trattazione della controversia di protezione internazionale non sia collegiale, bensì affidata ad uno dei componenti del collegio, così come, nel rito ordinario di cognizione, la trattazione della causa non è compito del collegio, bensì del giudice istruttore, che non è un delegato del collegio. La trattazione di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, comprende certamente l’audizione del richiedente asilo e l’attività istruttoria in generale. Il termine “trattazione” è di per sé suscettibile di accezione ampia, come conferma l’esempio dei già richiamati L.Fall., , art. 15, commi 2 e 6: la “trattazione ai sensi del comma 6”, richiamata al comma 2, infatti, testualmente comprende “l’audizione delle parti” e si estende anche “all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio” (comma 6). Nulla lascia intendere che nell’art. 3, comma 4-bis cit., il termine sia stato invece usato in una particolare accezione restrittiva, che del resto contraddirebbe le dichiarate finalità di semplificazione ed accelerazione delle procedure poste a base del decreto-legge. Il componente del collegio giudicante, designato dal presidente della sezione per la trattazione, è dunque titolare di poteri propri, includenti anche l’assunzione dell’audizione del richiedente asilo. Questa, pertanto, ben può essere da lui delegata al giudice onorario senza che sia violato il divieto di subdelega.” (cfr. Cass. SU 5425/2021 in motivazione).

2. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA