Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24424 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8490 – 2012 R.G. proposto da:

S.D., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Luigi Rizzo, n. 36, presso lo studio dell’avvocato

Pierlorenzo Iannacci che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Marco Veronelli la rappresenta e difende in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M., – c.f. (OMISSIS);

– intimata –

Avverso la sentenza n. 496 dei 4.3/5.4.2011 della corte d’appello di

Torino;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 26

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3.5.2007 S.D. citava a comparire innanzi al tribunale di Torino D.M..

Chiedeva che la convenuta fosse condannata a rilasciare l’immobile in (OMISSIS), di proprietà di ella attrice.

Si costituiva D.M.. Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Con sentenza del 3/2009 il tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la convenuta al rilascio dell’immobile ed alle spese di lite.

Interponeva appello D.M..

Resisteva S.D..

Con sentenza n. 496 dei 4.3/5.4.2011 la corte d’appello di Torino accoglieva parzialmente il gravame e, per l’effetto, compensava integralmente le spese del primo grado, confermava in ogni altra sua parte la sentenza di prime cure e compensava integralmente le spese del grado d’appello.

Esplicitava, la corte di merito, che D.M. “aveva continuato ad abitare nella casa coniugale in virtù di provvedimenti adottati in sede di separazione e che non erano stati opposti neppure dal primo acquirente dell’immobile” (così sentenza d’appello, pag. 5); che dunque l’appellante aveva in buona fede confidato nell’efficacia almeno novennale di tali provvedimenti, ancorchè non trascritti, e ciò tanto più in dipendenza della presenza nella abitazione, all’inizio della controversia, di una delle figlie minori.

Esplicitava, quindi, in accoglimento del secondo motivo di gravame, che sussistevano giusti motivi ai fini dell’integrale compensazione delle spese e del primo grado e del grado d’appello.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.D.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente pronuncia.

D.M. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce che la corte distrettuale ha erroneamente supposto che ella ricorrente e A.G. – ex coniuge di D.M. – fossero stati conviventi; che tale circostanza è in ogni caso irrilevante.

Deduce ulteriormente che tra ella ricorrente e la D. non vi è alcun legame di parentela o familiare, sicchè la presenza di una minore nell’abitazione è circostanza ininfluente.

Deduce comunque che anch’ella ha un figlio minore.

Deduce pertanto che nella fattispecie non ricorrevano “le gravi ed eccezionali ragioni” postulate dall’art. 92 c.p.c. per far luogo alla compensazione.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Si ribadisce che il giudizio ha avuto inizio – in primo grado – con citazione notificata il 3.5.2007, sicchè nel caso de quo trova applicazione, ratione temporis, l’art. 92 c.p.c. nella formulazione – – se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” – vigente anteriormente alla modifica disposta dalla legge n. 69/2009.

Su tale scorta si reputa quanto segue.

Ovvero, per un verso, che vanno senz’altro disconosciute l’asserita violazione od errata applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

Ovvero, per altro verso, che va senza dubbio riconosciuta l’esaustività e congruenza della motivazione – quale in precedenza riferita – addotta a fondamento della disposta compensazione delle spese e del primo e del secondo grado.

Invero – a tal ultimo riguardo – la motivazione per giunta si conforma all’insegnamento di questa Corte (correlato alla più rigorosa formulazione – “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti – dell’art. 92 c.p.c., comma 2 scaturita dalla L. n. 69 del 2009 ed antecedente alla novella di cui al D.Lgs. n. 132 del 2014) a tenor del quale, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. (ord.) 14.7.2016, n. 14411; Cass. (ord.) 15.12.2011, n. 26987).

D.M. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione nei suoi confronti va assunta in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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