Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24424 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, (ud. 10/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25089-2007 proposto da:

B.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso l’avvocato

BOZZI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZANONI PIER LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA F. CORRIDONI 15, presso l’avvocato AGNINO PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONGO CARLO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE BOZZI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PAOLA AGNINO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.G., con ricorso notificato il 3 ottobre 2007, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura illustrati con memoria -, nei confronti di A.E., la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Genova in data 15 giugno-2 agosto 2007 e notificata in data 3 settembre 2007, con il quale la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla B. avverso la sentenza del Tribunale di Genova inter partes in data 30 novembre-15 dicembre 2006 che – ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma 3, quale sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13 – aveva ripartito la pensione di reversibilità di M.G.E. nella misura del sessantacinque per cento alla A. e del trentacinque per cento alla B.;

che resiste, con controricorso, A.E.;

che, in particolare, la Corte di Genova – rilevato che il provvedimento di primo grado era stato notificato ad istanza del procuratore della A. al procuratore della B. in data 16 gennaio 2007, e che il reclamo proposto da quest’ultima era stato notificato in data 9 febbraio 2007 – ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, perchè proposta oltre il termine di dieci giorni dal 16 gennaio 2007, scadente il 26 gennaio 2007, con conseguente formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado, richiamando al riguardo le sentenze della Corte di cassazione nn. 75 e 11326 del 1991;

che, nel corso dell’odierna udienza, il Procuratore generale ha concluso per.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo (con cui deduce: “Art. 360 c.p.c., comma 1, sub 3 – Violazione degli artt. 323 e 325 c.p.c. in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 9 come modificato dalla L. n. 74 del 1987”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che la tesi dell’impugnabilità dinanzi alla corte d’appello del provvedimento del tribunale, pronunciato ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, di cui all’art. 739 c.p.c., comma 2, non è più sostenibile dopo la sostituzione del citato art. 9 ad opera della L. n. 74 del 1987, art. 13 che, prevedendo per le decisioni in materia la forma della sentenza (art. 9, comma 5, secondo periodo), comporta l’impugnabilità della sentenza del tribunale entro il normale termine di trenta giorni dalla notificazione di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1, e art. 326 c.p.c., comma 1;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: “Art. 360 c.p.c., comma 1, sub 3 e sub 5 – Violazione art. 111 Cost., comma 6 e art. 116 c.p.c. in relazione alla sentenza Corte cost. 419/99 – inidoneità ad esprimere la ratio decidendi e difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui determina le quote reversibili trascurando risultanze probatorie”), la ricorrente ripropone i motivi di reclamo avverso la sentenza di primo grado non esaminati dalla Corte di Genova per l’avvenuto accoglimento della pregiudiziale di rito;

che il primo motivo del ricorso è fondato;

che costituisce ormai consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e intende qui ribadire, quello secondo cui l’espressa previsione contenuta nella L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma 5, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13 – per il quale la decisione delle controversie relative al conseguimento da parte del coniuge divorziato di una quota di pensione di reversibilità spettante all’altro coniuge deve essere resa con sentenza – comporta che, a prescindere dalle forme o dal rito da adottare in tali controversie, la pronuncia sulle stesse è suscettibile d’impugnazione entro i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., atteso che le eventuali peculiarità del procedimento, che conduce alla emanazione del provvedimento finale, non sono idonee, in difetto di specifiche indicazioni legislative, a sottrarre tale provvedimento all’operatività dei termini per la proposizione del gravame contro le sentenze (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 26121 del 2008, in fattispecie del tutto analoga alla presente, e 75 del 1997);

che, nella specie, la Corte di Genova, in contrasto con tali principi, ha erroneamente affermato che il termine per impugnare la sentenza del tribunale in materia di ripartizione della pensione di reversibilità, di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, è quello di dieci giorni dalla notificazione previsto dall’art. 739 c.p.c., comma 2;

che inoltre, sempre nella specie, emerge dalla sentenza impugnata che l’impugnazione della sentenza di primo grado, notificata ad istanza del procuratore della A. al procuratore della B. in data 16 gennaio 2007, è stata notificata in data 9 febbraio 2007, con la conseguenza che essa è ampiamente tempestiva, ai sensi del combinato disposto dell’art. 325 c.p.c., comma 1, e art. 326 c.p.c., comma 1;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata – restando assorbito il secondo motivo del ricorso – e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, la quale provvederà ad esaminare il merito dell’impugnazione ed a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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