Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24424 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21482-2016 proposto da:

Avv. G.M., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata in data

11/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. G.M. ha difeso S.S., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento civile di esecuzione;

che il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo, con decreto in data 16 giugno 2016, ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione del compenso avanzata dall’Avv. G. perchè depositata dopo l’estinzione della procedura esecutiva;

che il Tribunale di Bergamo, con ordinanza in data 11 luglio 2016, ha rigettato l’opposizione dell’Avv. G.;

che per la cassazione dell’ordinanza l’Avv. G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 settembre 2016, sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo di ricorso (violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15) lamenta che l’ordinanza del Tribunale di Bergamo sia stata emessa in assenza di contraddittorio tra le parti;

che il motivo è manifestamente fondato;

che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, opposizione a norma dell’art. 170 dello stesso D.P.R., la quale è disciplinata, secondo la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, dal rito sommario di cognizione;

che dagli atti risulta che il ricorso in opposizione è stato deciso inaudita altera parte, senza previsa instaurazione del contraddittorio con il Ministero della giustizia, contraddittore necessario;

che questa Corte (Cass., Sez. U., 29 maggio 2012, n. 8516) ha statuito che poichè il procedimento di opposizione il citato D.P.R. ex art. 170, presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, con la conseguenza che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili (e penali) suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria;

che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo, con cui si denuncia violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 – bis;

che l’ordinanza impugnata è cassata;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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