Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24424 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 03/11/2020), n.24424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2719/2016 promosso da:

S.A., in qualità di trustee del ” S. Trust”,

elettivamente domiciliato in Roma, via F. Siacci 4, presso lo studio

dell’avv. Alessandro Voglino, rappresentato e difeso dall’avv.

Gianluigi Bizioli, in virtù di procura speciale in cale al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2794/2015 della CTR della Lombardia,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2794/2015, depositata il 23/06/2015, la CTR della Lombardia ha riformato la decisione di primo grado, rigettando l’originario ricorso del contribuente, proposto contro l’avviso di rettifica e liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate di Milano nei confronti del ” S. Trust” a titolo di imposte ipotecarie e catastali, determinate in misura proporzionale (e non fissa), in relazione all’atto pubblico con il quale era stato istituito tale trust familiare, di cui era trustee S.A., composto di tre distinti sottofondi, costituiti con gli apporti anche di altri familiari.

Avverso la sentenza della CTR, il contribuente, in qualità di trustee del ” S. Trust” ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione. L’Amministrazione si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di soggettività passiva in capo al trust, in relazione alle imposte oggetto di accertamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Parte ricorrente ha, in particolare, dedotto come la CTR abbia totalmente omesso di pronunciarsi sull’eccezione formulata – prima con il ricorso originario e poi con l’atto di costituzione in appello – che il trust non è il beneficiario finale delle attribuzioni effettuate, sicchè, ove si dovesse ritenere l’immediata assoggettabilità ad imposta dell’operazione effettuata, gli obbligati avrebbero dovuto essere individuati nei beneficiari finali.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, conv. con modif. in L. n. 286 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, mentre invece – stante la necessità di determinare la base imponibile pari a zero, in ragione del fatto che la manifestazione di capacità contributiva avrà luogo solo al momento del trasferimento ai beneficiari finali – avrebbe dovuto ritenere corretta l’applicazione delle stesse nella misura fissa.

2. Si deve esaminare prima di tutto il secondo motivo di ricorso, che, risultando fondato, rende superfluo l’esame del primo, da ritenersi pertanto assorbito.

Com’è noto, l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, e allegata tariffa, art. 4, quanto all’imposta ipotecaria, e D.Lgs. cit., art. 10, comma 2, quanto all’imposta catastale).

Il trust, riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, autorizzata con la L. n. 364 del 1989, è stato oggetto di plurime decisioni questa Corte, che hanno evidenziato il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, il quale acquista la titolarità dei rapporti giuridici relativi ai beni conferiti, ma solo per poterne disporre in conformità agli scopi per i quali il trust è stato istituito nell’interesse dei destinatari finali.

In particolare, il trustee acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sè, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito.

A prescindere dalle diverse finalità per cui il trust può essere impiegato (successorio, familiare, liquidatorio, ecc..), ciò che rileva, ai fini della individuazione della misura delle imposte dovute, è il meccanismo astratto sopra descritto presente ogni volta in cui è effettuata tale operazione negoziale.

Il trustee acquista la piena proprietà dei beni conferiti nel trust, ma si tratta di un trasferimento strumentale, perchè finalizzato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto costitutivo del trust, che non incrementa il patrimonio personale del trustee, perchè i beni trasferiti restano separati, e segregati, essendo destinati a restare temporaneamente sotto il controllo del trustee prima della destinazione ai beneficiari finali.

Si ribadisce che, con la dotazione del trust, il disponente non vuole arricchire il trustee, il cui patrimonio personale non trae infatti alcun vantaggio, tenuto conto che i beni restano segregati, ma vuole che quest’ultimo abbia tutti i poteri per gestire e disporre di tali beni, in modo tale da poter attuare le finalità per cui il trust è stato istituito, a vantaggio dei beneficiari finali.

Il trasferimento dei beni al trustee avviene pertanto in via strumentale e temporanea.

In conformità a un orientamento già espresso da questa Corte, deve dunque ritenersi che il conferimento dei beni in trust non determina effetti traslativi in favore del trustee, nei significato rilevante ai fini dell’imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poichè non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest’ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli in regime di segregazione patrimoniale, in vista del ritrasferimento ai beneficiari finali del trust. E’ per questo che detto atto deve ritenersi soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta ipotecaria che a quella catastale (così Cass., Sez. 5, n. 975 del 17/01/2018; da ultimo, v. anche Cass., Sez. 6-5, n. 30821 del 26/11/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 2902 del 07/02/2020; Cass., Sez. 6-5, n. 7003 dell’11/03/2020; Cass.. Sez. 5, n. 8082 del 23/04/2020; Cass., Sez. 6-5, n. 9601 del 25/05/2020).

5. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo-di ricorso e, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti del motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione della causa nel merito, con accoglimento del ricorso originariamente proposto dai contribuenti in primo grado.

6. Tenuto conto del consolidamento della giurisprudenza solo in pendenza del presente giudizio di legittimità, le spese dell’intero procedimento devono essere interamente compensate.

7. Tenuto conto del tenore della decisione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 1343 del 18/01/2019), non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti,

– compensa interamente le spese di lite dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020, tenutasi con modalità “da remoto” come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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