Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24423 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 30/09/2019), n.24423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana

32, presso lo studio dell’avv. Antonio Gregorace, che lo rappresenta

e difende nel presente giudizio, giusta procura speciale in calce al

ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo al fax n. 06/99334598 e alla p.e.c.

antoniogregorace.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8023 della Corte di appello di Roma, emessa il

6 novembre 2017 e depositata il 20 dicembre 2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del Cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. E.J., cittadino del (OMISSIS), ha proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale in una delle forme previste dal nostro ordinamento deducendo di essere stato fermato, malmenato e minacciato dalla polizia del suo paese per il solo fatto di aver indossato una t-shirt con una scritta ostile al Governo; di aver deciso di lasciare il Gambia avendo capito la pericolosità della sua permanenza nel paese e di aver attuato subito tale decisione.

2. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha respinto il ricorso.

3. Il sig. E.J. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma che con ordinanza del 2 gennaio 2017 lo ha respinto.

4. La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che molti aspetti della narrazione del richiedente asilo militano a favore di un giudizio di inattendibilità e rilevando che in ogni caso si è trattato di un episodio del tutto occasionale e isolato che non porrebbe il sig E.J. in una situazione di pericolo e di vulnerabilità qualora ritornasse nel Gambia.

5. Ricorre per cassazione il sig. E.J. con i seguenti motivi: a) vizio di motivazione nella decisione di non riconoscere il diritto alla protezione internazionale; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria nonostante la situazione di pericolo per la sicurezza individuale che caratterizza il Gambia e la sua area di provenienza; c) omesso esame di un fatto decisivo relativamente alla richiesta di protezione per ragioni umanitarie; d) erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, relativamente alla mancata considerazione della sua situazione di salute (il r.a. soffre di tubercolosi) che non può essere adeguatamente curata in Gambia.

6. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

Che:

7. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

8. Il primo motivo consiste in una contestazione, peraltro immotivata, della valutazione che la Corte di Appello ha fatto delle sue dichiarazioni e pertanto attinge al merito della controversia.

9. Il secondo motivo è del tutto generico e non indica fonti di riferimento attendibili che avvalorino la deduzione di una situazione attuale di grave oppressione politica e di violenza indiscriminata nel Gambia.

10. Il terzo motivo lamenta, seppure impropriamente, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, l’assenza di motivazione in merito alla sua richiesta di protezione umanitaria ma non coglie la ratio decidendi della Corte di appello che è stata quella di non attribuire credibilità alla narrazione del richiedente asilo e di escludere comunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una delle tre forme di protezione previste dal nostro ordinamento per essere il fatto che avrebbe causato la fuga del sig. E. dal suo paese del tutto occasionale e isolato e non sussistendo altri elementi per validare una situazione di rischio grave e di vulnerabilità in caso di ritorno nel Gambia, paese che come è noto ha subito una profonda svolta politica nel 2017 che ha posto termine a una dittatura quasi ventennale.

11. Infine il quarto motivo deduce un fatto mai prospettato nel corso del giudizio secondo quanto viene esposto nella sentenza della Corte di appello. Nè il ricorrente indica in contrario di aver prospettato e documentato le proprie gravi condizioni di salute ai giudici del merito nonchè la circostanza di essere in cura in Italia e di non poter proseguire la terapia nel suo paese di origine.

12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con attestazione nel dispositivo della applicabilltà del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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