Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24423 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. III, 09/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30956-2019 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO

CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA n. 4522/2019, depositata

il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.D., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese a causa di problemi avuti alla morte del padre con il gruppo degli (OMISSIS) che volevano che egli prendesse il suo posto nell’organizzazione: al rifiuto da lui opposto si erano presentati nella sua abitazione con armi da fuoco ed una pallottola aveva ucciso la sorella. Ciò lo aveva indotto a fuggire temendo di essere in pericolo di vita.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce motivazione apparente e/o illogica in relazione alle domande di asilo e di protezione sussidiaria.

1.1. Critica la motivazione del provvedimento in quanto, in thesi, sarebbe fondata su un percorso argomentativo inosservante il paradigma valutativo predicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e fondato su affermazioni apodittiche e non circostanziate.

Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio dedotto non è più esistente, non essendo più consentito criticare la motivazione delle decisioni impugnate se non per illogicità, contraddittorietà ed apparenza (cfr. Cass. SU 8053/2014)

Con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C) e art. 3, comma 5 per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo – che si fonda sulla pretesa erronea valutazione e lettura delle COI utilizzate che sarebbero state, in thesi, oggetto di una lettura contraddittoria – è inammissibile in quanto la censura si risolve in una critica della motivazione, non consentita, rispetto alla quale oltretutto non si prospetta alcun elemento decisivo, e cioè fonti informative diverse da quelle utilizzate, tali da condurre ad una differente soluzione della controversia.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per motivazione inesistente ed incomprensibile rispetto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Lamenta una motivazione contraddittoria laddove il Tribunale da una parte evidenzia criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona e, dall’altra, affermando che esse “non sembrano dar luogo ad una vera e propria emergenza umanitaria” omettono di illustrare la condizione di tutela dei diritti fondamentali in (OMISSIS), visto che oltretutto non vengono acquisite COI attendibili ed aggiornate sulla specifica questione, ridondante sulla valutazione della protezione individualizzata, in modo da consentire, rispetto al rischio della incolumità denunciato, la formulazione di un serio giudizio di comparazione.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

La censura proposta deve essere ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, investendo l’apparenza ed incongruenza della motivazione e, così riqualificata, essa è fondata.

Il Tribunale si è limitato ad escludere i presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della fattispecie, assumendo che il ricorrente “era un giovane uomo nel pieno possesso delle capacità lavorative senza particolari problematiche familiari o personal” e che per quanto riguardava i fattori oggettivi, le criticità esistenti (e quindi non negate ma neanche descritte) “non sembrano dar luogo ad una vera e propria emergenza umanitaria” (cfr. pag. 7 del provvedimento).

Manca, a supporto di tale motivazione, invero contraddittoria, il riferimento a C.O.I. attendibili ed aggiornate sulle condizioni di rispetto dei diritti fondamentali nel paese di origine, carenza che non consente di ritenere adempiuto un idoneo giudizio di comparazione.

Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare che “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione”(cfr. Cass. 13079/2019; Cass. 8571/2020; Cass. 20642/2020; Cass. 198/2021).

Il Tribunale non ha osservato il principio sopra richiamato: il decreto, pertanto, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per il riesame della controversia, in relazione al motivo accolto alla luce del principio di diritto sopra evidenziato e di quelli che seguono:

“secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;

“il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3”.

Il Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibili i primi due.

Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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