Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24423 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 03/11/2020), n.24423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25670/2015 promosso da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.M., rappresentata e difesa dall’avv. Elio Cuoco, il quale

indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

(eliocuoco.puntopec.it), come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3094/2015 della CTR della Campania (Sez.

staccata di Salerno), depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3094/15, depositata il 02/04/2015, la CTR della Campania (Sez. staccata di Salerno) ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo il ricorso originario della contribuente, proposto contro il diniego di rimborso delle imposte ipotecaria e catastale, relative all’atto pubblico con il quale erano stati devoluti alcuni beni immobili in un trust, applicate dal notaio rogante in misura proporzionale invece che in misura fissa.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

La contribuente si è difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 3 e 4, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR adottato una decisione nulla, non avendo fornito alcun elemento chiarificatore in ordine alle caratteristiche del trust oggetto delle imposte, così fornendo una motivazione soltanto apparente, recante argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.

Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via gradata, si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 2, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR escluso l’applicazione delle imposte in misura proporzionale, senza considerare che queste ultime sono dovute per gli atti aventi effetto traslativo, il quale, nella specie, si era verificato, perchè all’istituzione del trust si è accompagnata un’attribuzione patrimoniale in favore del trustee, essendo quest’ultimo divenuto pieno ed esclusivo proprietario dei beni trasferiti.

Parte ricorrente ha, in particolare, precisato che l’art. 5 dell’atto costitutivo del trust stabilisce che i beni sono trasferiti in piena, libera ed esclusiva proprietà al trustee, cessando la disponente di esercitare ogni responsabilità, onere, potere e diritto di proprietà su di essi, ma ha anche aggiunto che si tratta di un trasferimento strumentale, perchè finalizzato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto costitutivo del trust, e che tali beni non concorrono alla formazione del patrimonio personale del trustee, costituendo un patrimonio segregato e separato (pp. 11 e 12 del ricorso).

2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, si deve premettere che, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) (conv. con modif. in L. n. 134 del 2012) ha avuto l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge.

La riformulazione deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In altre parole, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. U, n. 8053/2014).

Questa Corte ha perciò precisato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), che è da ritenersi violato, quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,” ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile), concretandosi, in tal caso, una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 22598/2018 e Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha proprio prospettato la nullità della sentenza impugnata, allegando che la sua motivazione è nulla, perchè solo apparente, ritenendo che la CTR non abbia descritto le specifiche caratteristiche del trust oggetto di giudizio, in modo tale da poter giustificare la decisione assunta.

3. Il primo motivo è tuttavia infondato.

Parte ricorrente ha riportato per intero la motivazione della sentenza impugnata e, dalla semplice sua lettura, si evincono con chiarezza gli argomenti su cui si fonda.

La CTR, affermando di dover aderire alla ricostruzione giuridica del trust operata dall’appellante, che ha efficacemente riassunto (p. 3 della sentenza impugnata), ha poi evidenziato che l’errore del giudice di primo grado è stato quello di distinguere tra effetto segregativo ed effetto traslativo dell’operazione, mentre invece tali effetti sono unificati, nel senso che l’essenza del trust è la segregazione e la gestione dei beni in vista della destinazione ai beneficiari finali, e non al trustee, posto che quest’ultimo acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sè, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito (p. 4 della sentenza impugnata).

E’ questa l’essenza della decisione, chiaramente esposta dalla CTR, a cui poi il giudice di appello ha aggiunto altri argomenti di supporto (pp. 4-5 sentenza impugnata).

L’analisi è fatta con riferimento alla figura del trust in generale – come riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, autorizzata con la L. n. 364 del 1989 – a prescindere dalle diverse finalità per cui può essere impiegato (successorio, familiare, liquidatorio, ecc..), perchè ciò che rileva, ai fini della individuazione della misura delle imposte dovute, è il comune meccanismo astratto sopra descritto.

4. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.

Com’è noto, l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, e allegata tariffa, art. 4, quanto all’imposta ipotecaria, e D.Lgs. cit., art. 10, comma 2, quanto all’imposta catastale).

Si deve tenere presente che, come sopra evidenziato, la stessa parte ricorrente ha richiamato l’art. 5 del negozio costitutivo del trust, ove è previsto che il trustee acquista la piena proprietà dei beni conferiti nel trust, ma ha precisato che si tratta di un trasferimento strumentale, perchè finalizzato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto costitutivo del trust, e che tali beni non concorrono alla formazione del patrimonio personale del trustee, restando un patrimonio segregato e separato (pp. 11 e 12 del ricorso).

La ricostruzione non si discosta da quella che connota in generale la figura del trust, come sopra descritta ed esaminata dalla CTR.

Con la dotazione del trust, il disponente non vuole arricchire il trustee, il cui patrimonio personale non trae infatti alcun vantaggio, tenuto conto che i beni restano segregati, ma vuole che quest’ultimo abbia tutti i poteri per gestire e disporre di tali beni, in modo tale da poter attuare le finalità per cui il trust è stato istituito, a vantaggio dei beneficiari finali.

Il trasferimento dei beni al trustee avviene pertanto in via strumentale e temporanea.

In conformità a un orientamento già espresso da questa Corte, deve dunque ritenersi che il conferimento dei beni in trust non determina effetti traslativi in favore del trustee, nei significato rilevante ai fini dell’imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poichè non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest’ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli in regime di segregazione patrimoniale, in vista del ritrasferimento ai beneficiari finali del trust. E’ per questo che detto atto deve ritenersi soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta ipotecaria che a quella catastale (così Cass., Sez. 5, n. 975 del 17/01/2018; da ultimo, v. anche Cass., Sez. 6-5, n. 30821 del 26/11/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 2902 del 07/02/2020; Cass., Sez. 6-5, n. 7003 dell’11/03/2020; Cass. Sez. 5, n. 8082 del 23/04/2020; Cass., Sez. 6-5, n. 9601 del 25/05/2020).

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Tenuto conto del consolidamento della giurisprudenza, solo in pendenza del presente giudizio di legittimità, le spese devono essere interamente compensate.

6. Non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, quale amministrazione pubblica, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

PQM

La Corte:

– respinge il ricorso;

– compensa le spese di lite.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, tenutasi con modalità “da remoto” coma da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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