Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24422 del 30/11/2201

Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 23/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11380-2012 proposto da:

V.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell’avvocato BENILDE BALZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ROBERTO

SANTARELLI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CRISTINA POTOTSCHNIG, FEDERICO PERGAMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato MASSIMO PANZARANI, con delega dell’Avvocato FEDERICO

PERGAMI difensore del controricorrente, che ha chiesto il rinnovo

della notifica, in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – V.L. riassunse dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti del condominio di (OMISSIS), il processo già instaurato dinanzi al Giudice di pace della stessa città, dichiaratosi incompetente, chiedendo: l’accertamento dell’invalidità della Delib. assembleare 14 aprile 2005 relativamente all’approvazione del consuntivo per l’anno 2004/2005; l’accertamento della nullità della Delib. assembleare 21 aprile 2004 relativamente al punto 11; la declaratoria dell’obbligo del condominio di risarcire i danni all’attore.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Milano dichiarò inammissibili le domande formulate dall’attore con l’atto di riassunzione, ritenendole nuove rispetto a quelle proposte col verbale redatto ex art. 316 c.p.c., comma 2, poi notificato al condominio; dichiarò nullo l’atto introduttivo dinanzi al Giudice di pace, ad eccezione della domanda di accertamento della nullità della detta Delib. assembleare, che rigettò nel merito per difetto di prova.

2. – Sul gravame proposto dal V., la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre V.L. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di nullità della procura ad litem apposta in calce al ricorso, formulata dal resistente in ragione del difetto di data e luogo di rilascio e del mancato riferimento al ricorso per cassazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione. In ipotesi di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso, tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine o in calce al quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti requisiti rende irrilevante, sia che tale procura sia stata conferita o meno in data anteriore a quella della redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento di essa a margine dell’atto su cui figura apposta non sia stata indicata la data del suo rilascio, che da nessuna disposizione di legge è prevista a pena di nullità (Sez. L, Sentenza n. 19560 del 13/09/2006, Rv. 592429; Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005, Rv. 586090; Sez. 3, Sentenza n. 4038 del 23/04/1999, Rv. 525659).

Nella specie, sussistono i requisiti della validità della procura richiesti dalla legge, trattandosi di procura posta in calce al ricorso e contenente elezione di domicilio in Roma, circostanza quest’ultima dalla quale si evince una chiara volontà della parte di proporre ricorso per cassazione.

2. – Sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione con la quale l’intimato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e dei relativi motivi in ragione della loro genericità e non autosufficienza. Il ricorso, invero, contiene un’esposizione dei motivi e dei fatti di causa sufficientemente puntuale e completa, sicchè complessivamente risponde in modo idoneo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

3. – Superata le eccezioni preliminari formulare dal resistente, può passarsi all’esame dei motivi.

3.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto che le domande proposte con l’atto di riassunzione fossero diverse da quelle originariamente proposte dinanzi al Giudice di pace e per averle, conseguentemente, ritenute inammissibili, nonostante che l’art. 50 c.p.c. non precluda la proponibilità di nuove domande.

La censura non è fondata.

Premesso che dinanzi al Giudice di pace le domande attoree furono raccolte nel verbale redatto ex art. 316 c.p.c., comma 2 poi notificato al condominio, la censura – che critica la ritenuta diversità delle domande proposte con l’atto di riassunzione rispetto a quelle proposte dinanzi al Giudice di pace – si risolve in un problema di interpretazione delle domande stesse. In proposito, va tuttavia ricordato il principio dettato da questa Corte secondo cui l’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 11/03/2011, Rv. 617196).

Nella specie, poichè la motivazione della sentenza impugnata sul punto è esente da vizi logici e giuridici, l’interpretazione delle domande e la conclusione circa la non sovrapponibilità delle domande formulate dinanzi ai due diversi giudici di primo grado rimane insindacabile in sede di legittimità.

Non sussiste neppure la pretesa violazione dell’art. 50 c.p.c.

E’ vero che l’atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 c.p.c., può contenere domande nuove in aggiunta a quelle originarie, poichè la particolare funzione dell’istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sè quella introduttiva di un nuovo giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014, Rv. 632112); tuttavia, in tal caso l’atto di riassunzione vale, rispetto alle domande nuove, come atto introduttivo di un giudizio ex novo (Sez. 3, Sentenza n. 821 del 18/01/2006, Rv. 587126).

Ne deriva che, rispetto alle domande nuove, non si ha prosecuzione dell’originaria causa, ma inizio di nuova causa, con conseguente esclusione degli effetti sostanziali della litispendenza.

Correttamente, dunque, il Tribunale, una volta stabilito che la impugnazione delle Delib. assembleari era avvenuta solo con l’atto di riassunzione dinanzi al Tribunale notificato il 23/9/2005 (e non con l’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace), ha ritenuto l’attore decaduto dal potere di impugnare le Delib. assembleari (datate 14 aprile 2005 e 21 aprile 2004) per l’avvenuto decorso del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c..

Il Tribunale ha peraltro escluso che le delibere impugnate fossero affette da nullità.

3.2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163 – 164 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata e il vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale ritenuto la nullità della citazione dinanzi al Giudice di pace per difetto degli elementi di cui all’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4 e per avere altresì ritenuto la tardività delle impugnazioni proposte in assenza di eccezione del condominio.

Le doglianze non possono trovare accoglimento.

Il primo profilo della censura rimane assorbito nel rigetto del primo motivo, con riferimento alla ritenuta decadenza dell’attore dal potere di impugnazione delle delibere assembleari.

In ordine al secondo profilo, va osservato poi che, se è vero che la decadenza dal diritto di impugnare la Delib. dell’assemblea dei condomini dinanzi all’Autorità Giudiziaria (prevista dal terzo comma dell’art. 1137 c.c.) non può essere rilevata d’ufficio dal giudice trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 15131 del 28/11/2001, Rv. 550706), nella specie non vi è stata alcuna pronuncia d’ufficio sulla decadenza, in quanto la tardività della impugnazione delle delibere assembleari era stata eccepita in primo grado dal condominio (pp. 3 e 7 della sentenza impugnata).

3.3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il Tribunale negato l’ammissione della prova testimoniale dedotta.

La censura è inammissibile, in quanto sul punto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha negato l’ammissione della prova testimoniale per la genericità dei capitoli su cui era stata chiesta, profilo questo non censurato dal ricorrente.

3.4. – Col quarto motivo di ricorso, si deduce il “difetto di motivazione per violazione di legge” (così letteralmente), per avere il giudice di appello omesso di dichiarare d’ufficio la nullità della Delib. del 2005 e di dichiarare a domanda la nullità della Delib. del 2004.

Anche questa censura è inammissibile.

Non solo l’intitolazione del motivo che presenta una inammissibile commistione tra il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione (“difetto di motivazione per violazione di legge”), ma il ricorrente omette di indicare le norme di legge asseritamente violate e omette altresì di censurare le argomentazioni con le quali il giudice di appello ha escluso la sussistenza della pretesa nullità.

4. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 700,00 (settecento), di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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