Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24422 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24422

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20389/2016 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO FISCAL;

– ricorrente –

contro

BIESSE DI B.L. & C SAS, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO

AFELTRA, rappresentata e difesa dall’Avvocato DANIELA LAMPASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2016 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,

depositata il 22/01/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che nel giudizio promosso dall’Avv. S.A. nei confronti di Biesse s.a.s. di B.L. & C., il Giudice di pace di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, con sentenza n. 717 del 26 aprile 2011, ha condannato la società convenuta al pagamento, in favore dell’attore, dell’importo di Euro 2.716,81, a titolo di competenze professionali;

che, proposto appello da parte della società Biesse, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza in data 22 gennaio 2016, ha così provveduto: (a) ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace; (b) in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato S.A. al pagamento in favore di parte appellante della residua somma di Euro 18.514,79, oltre accessori, per l’effettuazione di lavori a favore del S. medesimo; (c) ha compensato tra le parti le spese di lite;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale il S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 luglio 2016;

che l’intimata società ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che nella proposta è stata prospettata l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, essendo stato proposto una volta scaduto il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 26 gennaio 2016″;

che nessuna delle parti ha depositato memoria.

Considerato che il ricorrente per cassazione afferma di voler impugnare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata in data 22 gennaio 2016 “non notificata al domicilio eletto o all’indirizzo pec fabio.frascara.varesepecavvocati.it, indirizzo eletto in corso di causa”;

che sennonchè dal testo della sentenza impugnata risulta che l’appellato Avv. S.A. era difeso in appello da se medesimo, con domicilio eletto in (OMISSIS), nè dal testo del ricorso per cassazione risulta con quale atto in corso di causa vi sarebbe stata una elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Fabio Frascara;

che può darsi per acquisito che l’Avv. S.A. ha svolto nel giudizio di appello funzione di difensore di se medesimo e ha eletto domicilio presso il proprio studio in Gallarate;

che, tanto premesso, lo stesso ricorrente per cassazione ha dimostrato, con la produzione della sentenza, che questa è stata notificata all’Avv. S.A. a mezzo pec, all’indirizzo antonio.sacco.milano.pecavvocati.it, come da relata predisposta dal mittente Avv. Giuseppe Preiti in data 26 gennaio 2016;

che la notifica a mezzo pec fatta al procuratore costituito esercente nel circondario è conforme alle prescrizioni degli artt. 170 e 285 c.p.c., ed è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ex artt. 325 e 326 c.p.c.;

che non rileva che nel corso del giudizio di appello all’Avv. S., già costituito, si sia aggiunto anche l’Avv. Frascara del foro di Varese, giacchè qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte (Cass., Sez. 2^, 26 novembre 1994, n. 10109);

che a questo punto occorre, prima di valutare l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sua tempestività (essendo stato il ricorso per cassazione notificato soltanto il 22 luglio 2016), considerare il profilo preliminare della procedibilità, sotto il profilo dell’osservanza della prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;

che, a questo riguardo, va rimarcato che il ricorrente si è limitato a depositare una copia della sentenza impugnata con la relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata formata in data 26 gennaio 2016;

che questa Corte (Cass., Sez. 3^, 14 luglio 2017, n. 17450) ha già statuito che in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte;

che il ricorrente non ha soddisfatto tale adempimento, non avendo prodotto la copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli nè attestato con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate;

che nella specie tale mancanza non è ovviata dagli adempimenti posti in essere dal controricorrente (secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 2 maggio 2017, n. 10648): il controricorrente, infatti, ha sì depositato una copia della sentenza con attestazione di conformità (copia analogica conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. (OMISSIS) R.G. del Tribunale di Busto Arsizio), ma non ha a sua volta depositato gli atti relativi alla notificazione della sentenza a mezzo pec, nè la conseguente attestazione di conformità;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

che le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

dichiara il ricorso improcedibile;

condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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