Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24421 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 30/11/2016), n.24421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12442-2012 proposto da:

F.Q., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato QUINTO FRANCHINA;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 135/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.G., D.V.G. e P.C. adivano il Pretore di Messina e premesso di essere proprietari di tre appartamenti ubicati nell’isolato (OMISSIS), che con provvedimento del 19 dicembre 1973 il Sindaco di Messina autorizzato l’esecuzione di lavori di pavimentazione e delimitazione della strada privata interna all’is. (OMISSIS) che da oltre venti anni avevano adibito una striscia di terreno frontestante l’isolato (OMISSIS)per una lunghezza di mt. 18 e larga 3,50 per posteggio auto, che detto possesso era esercitato pacificamente dal 1973 al 9 febbraio 1998 quando l’avv. F.Q. aveva arbitrariamente recintato l’area impedendo l’accesso, ciò premesso chiedevano la reintegra nel possesso dell’area sopra indicata a norma dell’art. 704 c.p.c..

Si costituiva F.Q. eccependo di aver recintato legittimamente il terreno acquistato con atto pubblico del (OMISSIS) in notar C.. Deduceva che i ricorrenti non aveva mai esercitato alcun diritto uti dominus e che, comunque, doveva considerarsi trascorso il termine dell’anno dell’asserito spoglio.

Il Pretore con provvedimento del 27 ottobre 1998 in esito all’istruttoria sommaria reintegrava i ricorrenti nel compossesso dell’area in questione.

Il Tribunale di Messina con provvedimento del 21 gennaio 1999, disattendendo le ragioni esposte da F., confermava la statuizione del Pretore.

Istruita la causa, il Tribunale di Messina con sentenza n. 1056 del 2007 confermava l’ordinanza del Pretore di Messina, condannava il resistente F.Q. al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte di Appello di Messina, pronunciandosi su appello proposto da F.Q., a contraddittorio integro, con sentenza n. 135 del 2012, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte di Messina, considerata la destinazione dell’area, la stessa per lungo tempo era stata utilizzata anche dagli appellati secondo la sua destinazione e il mutamento dello stato dei luoghi operato dall’appellante con la recinzione predisposta nel febbraio 1998, impedendo agli altri l’utilizzo in precedenza, pacificamente da anni esercitata, meritava la tutela possessoria non essendo trascorso l’anno dall’avvenuto spoglio.

La cassazione, di questa sentenza, è stata chiesta da F.Q. con ricorso affidato a tre motivi. L.G., D.V.G. e P.C., intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso F.Q. lamenta la violazione delle disposizioni del Comune di Messina, violazione di legge, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La Corte di appello di Messina, secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto delle disposizioni esecutive del piano regolatore di Messina, le quali pongono un vincolo urbanistico di natura pubblicistica per una strada denominata “via (OMISSIS)” laddove è detto che la strada privata interna all’is. (OMISSIS) “interessa i proprietari dei comparti frontisti (OMISSIS) e dovrà rimanere in comune fra i detti comproprietari e libera da qualsiasi divisione intermedia”. Sicchè non risulterebbe da nessuna parte che l’area oggetto della controversia fosse destinata a parcheggio. La Corte di appello di Messina non avrebbe chiarito, sempre secondo il ricorrente, se la situazione di fatto, i paletti in ferro cementati e la conseguente tutela possessoria concessa ai sigg. L., D.V. e P. fossero compatibili con le Disposizioni del Comune di Messina in esecuzione del Piano Regolatore.

1.1.= Il motivo è infondato.

Va qui osservato che nel giudizio possessorio, quale è, anche, il giudizio svoltosi davanti al Tribunale e alla Corte di Appello di Messina, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che per l’esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell’avente diritto. Pertanto, nel caso in esame, correttamente la Corte distrettuale avendo accertato: a) il possesso sull’area in contestazione da parte degli attori (appellati e attuali resistenti); b) ad un tempo, che la recinzione predisposta nel febbraio 1998 da F.Q. impediva e turbava il possesso di cui si dice, c) che non era ancora trascorso l’anno dallo spoglio, ha ritenuto legittima e fondata la richiesta di reintegra nel possesso.

Senza dire, comunque, che la Corte distrettuale ha avuto cura di specificare che il richiamo alle disposizioni del Comune di Messina e, più in particolare, a quella disposizione che per la strada privata interna all’is. (OMISSIS), indicava che “(…)la stessa dovrà rimanere comune, tra i detti proprietari e libera di qualsiasi divisione intermedia” non comportava un’asserita illegittimità del possesso vantato dagli appellati e tanto meno che fosse illegittimo l’utilizzo dell’area in questione per il parcheggio delle autovetture. Nè poteva apprezzarsi l’indicazione per la quale l’illegittimità del possesso deriverebbe dall’installazione dei paletti in ferro a delimitazione dei posti auto.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta: prova testimoniale, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo il ricorrente, avrebbe errato la Corte di Messina nel riconoscere a L. D.V. e P. il compossesso dall’intera area, nonostante dalla prova testimoniale era emerso che i sigg. L. D.V. e P. avevano avuto il possesso soltanto di tre posti macchina per altro individuati anche con riguardo la dimensione nella relazione di consulenza tecnica di ufficio e non avevano potuto possedere gli altri posti perchè erano occupati da altri.

2.1.= Il motivo è infondato, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione della prova testimoniale e dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte di Appello non presenta vizi logici e/o giuridici, ma, soprattutto perchè le dichiarazioni dei testi riportate dal ricorrente di per sèe non sono sufficienti ad escludere il compossesso dell’intera area non solo perchè, come chiarisce la Corte di Appello, il posto auto assegnato a ciascuno non era esattamente individuato, ma, anche, perchè l’occupazione di un singolo posto macchina da parte degli originari attori integra gli estremi di una modalità razionale (ammesso pure che fosse stato concordato) di utilizzare ordinatamente l’area di che trattasi, senza, però, escludere che nel tempo le modalità, cui si riferivano i testi, abbiano potuto subire delle modifiche e delle diversificazioni, nonchè dei cambiamenti.

Pertanto, correttamente, la Corte distrettuale ha evidenziato, confermando, consapevolmente, e sia pure alla luce della prova testimoniale acquisita, che “(…) il posto auto di ciascuno degli originari ricorrenti non era esattamente individuato e che (…) la tutela era finalizzata al posteggio delle autovetture di ciascuno degli istanti (…)”.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta: Relazione CTU, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo il ricorrente, risulterebbe incomprensibile perchè il giudice di primo grado pur avendo disposto la consulenza tecnica successivamente avrebbe deciso indipendentemente da quanto sostenuto dal CTU. Considerato che il Giudice interinalmente avrebbe reintegrato i ricorrenti nel compossesso di tutta l’area oggetto di causa senza specificare i posti macchina, giustamente lo stesso giudice, che poi ha deciso indipendentemente da quanto sostenuto dal CTU, ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio e il CTU avrebbe suddiviso la striscia di terreno per sette posti macchina ed ha accertato che “ciascuno dei posti auto dei ricorrenti avrebbe dovuto avere le dimensioni di m. 2,73 di larghezza ed avrebbe precisato che le dimensioni minime dei posti macchina (larghezza mt., 2,20) prescritte dalla normativa del vigente PRG di Messina “non sono compatibili con la distribuzione ed il numero di posteggi in atto presenti e con l’originaria destinazione d’uso della strada privata”.

3.1.= Anche questo motivo è infondato ed essenzialmente perchè la CTU, per quanto riferisce lo stesso ricorrente, non contiene alcuna affermazione incompatibile con la decisione di ritenere che gli originari ricorrenti fossero compossessori della striscia di terreno dì cui si dice nè con l’esclusione che gli stessi ricorrenti avessero il possesso di una sola parte di quella striscia.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, posto che L.G., D.V.G. e P.C. in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così decisivo in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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