Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24421 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.17/10/2017),  n. 24421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19346-2016 proposto da:

CO.RO., e C.G., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA MARZIALE 47, presso lo studio dell’Avvocato VALENTINA

ANGELI, rappresentate e difese dall’Avvocato ROCCO BRUZZESE;

– ricorrenti –

contro

D.P.F. e CA.SA., rappresentati e difesi

dall’Avvocato PIETRO FAZIO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

26/04/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza depositata in data 14 febbraio 2014, accogliendo la domanda proposta dagli attori Ca.Sa. e D.P.F., ha ordinato ai convenuti Co.Ro., C.G. e C.S., in solido tra loro, di effettuare sull’immobile di loro proprietà, situato in (OMISSIS), gli arretramenti e la chiusura delle opere edilizie a distanza non regolamentare, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno e ha dichiarato inammissibile la riconvenzionale della convenuta C.G., regolando le spese di lite;

che la Corte d’appello di Messina, con ordinanza in data 26 aprile 2016, ha dichiarato inammissibile, ex art. 348 – ter c.p.c., l’appello di Co.Ro. e di C.G., avendo ritenuto i motivi di gravame privi di una ragionevole probabilità di accoglimento;

che avverso l’ordinanza della Corte d’appello Co.Ro. e C.G. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 5 agosto 2016;

che gli intimati Ca.Sa. e D.P.F. hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che i controricorrenti Ca. e D.P. hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è – come eccepito dai controricorrenti -inammissibile per tardività;

che, ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che nella specie la comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 – ter c.p.c., è avvenuta in data 5 maggio 2016, come risulta dalla pertinente attestazione telematica della cancelleria della Corte d’appello di Messina;

che, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta il 5 maggio 2016, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello è stato avviato alla notifica soltanto il 4 agosto 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente, appunto, dal 5 maggio 2016;

che il termine previsto dall’art. 348 – ter c.p.c. è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 – ter c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 6-2, 6 febbraio 2017, n. 3067);

che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile anche per un’altra ragione concorrente, perchè proposto – non contro la sentenza di primo grado, ma – avverso l’ordinanza ex art. 348 – ter c.p.c., ed al di fuori dei casi in cui la stessa è eccezionalmente impugnabile per cassazione (cfr. Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914), essendo prospettati i seguenti motivi di censura: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, (primo motivo), violazione e falsa applicazione della legge e violazione dell’art. 112 c.p.c.(secondo motivo), violazione e falsa applicazione della legge e violazione dell’art. 163 c.p.c. a seguito della falsa rappresentazione dei fatti oggetto della domanda (terzo motivo), revocazione della “sentenza” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 3 e 1, (quarto e quinto motivo);

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte delle ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA