Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24420 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 30/11/2016), n.24420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2387-2012 proposto da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

CAPUTO, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO ALONGI;

– ricorrente –

contro

M.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61/d, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA de

ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati BARBARA CIANNELLA,

PAOLO CIANNELLA, GIULIANA CIANNELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1946/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato PICCIANO Maria Grazia, con delega orale

dell’Avvocato CIANNELLA Giuliana, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L. in A. con ricorso del 3 dicembre 2001 esponeva: di essere comproprietaria con i germani B. e G. di un giardino di mq 460 sito in (OMISSIS); che il Tribunale di Napoli con sentenza non definitiva del 6 maggio 1994 riconosceva che tale giardino fosse parte della massa in comunione Tra M.D., G., V., B., L. e M., la sentenza era divenuta definitiva perchè il giudizio di appello promosso da D., V., M.G., interrotto per il decesso di M.G. non era stato tempestivamente riassunto nel termine dei sei messi dalla dichiarazione dell’avvenuto decesso; che recentemente M.L. si era accorta che il germano D., senza alcuna autorizzazione, stava effettuando una vandalica distruzione degli alberi e delle piante di tale giardino comune, provvedendo ad una massiccia cementificazione di zone finora verdi, con la costruzione di terrapieni e di terrazze che modificavano irrimediabilmente lo stato dei luoghi dato che gli alberi estirpati erano centenari. Chiedeva, pertanto, che fosse ordinato a M.D. di cessare immediatamente le devastazioni in atto e di ripristinare lo stato dei luoghi e che lo stesso fosse condannato al risarcimento dei danni prodotti e al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva M.D. ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata specificazione della domanda azionata, che la sentenza invocata dall’attrice non era passata in giudicato pendendo giudizio di appello, deduceva, altresì, che il terreno oggetto di lite era di sua esclusiva proprietà avendolo ricevuto in eredità dalla zia nel lontano 1952 e, comunque, per averlo acquistato per usucapione; sosteneva ancora se ove il bene fosse comune avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri germani, deduceva di non aver effettuato alcuna cementificazione e non aver abbattuto alcun albero secolare, ma che nel terreno di sua proprietà aveva provveduto a ricostruire dei muretti di contenimento franati per effetto di un nubifragio e che detti lavori erano stati ordinati dal Sindaco di Napoli sin dal 1999, chiedeva, pertanto che il ricorso fosse rigettato o dichiarato inammissibile e che l’attrice fosse condannata al pagamento delle spese di lite.

Uditi gli informatori ed esaminata la documentazione, il Tribunale di Napoli con ordinanza del 14 gennaio 2002 rigettava l’istanza di denuncia di nuova opera e sequestro giudiziario, compensava le relative spese e fissava l’udienza per il merito possessorio.

Successivamente, ed in corso di causa, M.L., con ulteriore ricorso, deduceva che il germano D. stava proseguendo abusivamente nella costruzione di manufatti nel giardino e chiedeva che venisse ordinato la cessazione delle gravissime devastazioni dello stato dei luoghi.

M.D. contestava la fondatezza, anche di questo secondo ricorso affermando che il manufatto cui si riferiva l’attrice era collocato interamente nella sua proprietà esclusiva e non interessava la particella (OMISSIS) della quale la ricorrente assumeva di essere comproprietaria, sosteneva che il manufatto non era opera abusiva dato che lo stesso era da sempre esistito.

Espletata CTU, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1885 del 2006, rigettava tutte le domande di M.L. e compensava le spese del giudizio.

La Corte di appello di Napoli, pronunciandosi su appello proposto da M.L., e su appello incidentale proposto da M.D., con sentenza n. 1946 del 2011 rigettava l’appello principale e l’appello incidentale, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli e condannava M.L. in A. al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte di Napoli osservava che: M.L. aveva invocato tutela in ordine ad un giardino di mq. 460 identificato con la particella (OMISSIS) e solo con la memoria ex art. 183 c.p.c. aveva precisato che il giardino oggetto di lite era un frutteto di mq 630 che interessava sia la particella (OMISSIS) e sia la particella (OMISSIS). Epperò tale nuova domanda era inammissibile per le preclusioni previste dallo stesso art. 183 c.p.c.. Pertanto, posto che i lavori che sono stati imputati a M.D. ricadevano sostanzialmente sulla particella (OMISSIS), la domanda di M.L. era destituita di ogni fondamento. Ad un tempo, chiarisce la Corte distrettuale, era stato accertato che anche il manufatto cui si riferiva l’appellante ricadeva sulla particella n. (OMISSIS).

La cassazione, di questa sentenza, è stata chiesta da M.L. con ricorso affidato a quattro motivi. M.D. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso M.L. lamenta la violazione di norma di diritto (art. 115 c.p.c.). Secondo la ricorrente la circostanza che il giardino oggetto della controversia fosse un frutteto dall’estensione di are 6 e centiare 30 sarebbe stata una circostanza pacifica tra le parti, perchè il resistente all’atto della costituzione in giudizio depositava una perizia giurata a cui era allegato un estratto catastale intestata al dante causa degli attuale proprietari del giardino nel quale il giardino era indicato come frutteto dall’estensione di are 6 e centiare 30 e la stessa indicazione veniva effettuata con le note autorizzate depositate dallo stesso resistente. Pertanto la specificazione della sig.ra M.L. nella memoria ex art. 183 c.p.c.. non poteva essere intesa come mutatio libelli ma semplicemente quale specificazione della domanda.

1.1.= Il motivo è infondato, non solo perchè si traduce nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici o giuridici, ma, anche, perchè la questione relativa all’oggetto della domanda di M.L. è stata esaminata ampiamente dalla Corte distrettuale e la stessa Corte ha escluso che la domanda della sig. M.L. avesse ad oggetto il frutteto di mq. 630 e centiare 30. Come ha chiarito la Corte distrettuale “(…) gli elementi identificativi del bene di cui si è invocata tutela (e segnatamente l’estensione di mq 460 e la sentenza del Tribunale di Napoli, che pure si riferisce ad un giardino di mq 460 cfr. copia della sentenza n. 2366 del 1996 prodotta in atti) hanno indotto il primo giudice a ritenere che l’oggetto delle domande inizialmente avanzate dall’attrice è specificamente il cespite corrisponde a quella estensione ed identificato con la particella (OMISSIS). Detta particella del resto è stata richiamata dalla stessa ricorrente, ai fini dell’identificazione del giardino menzionato in ricorso, durante la fase sommaria (cfr. verbale dell’udienza del 2 gennaio 2002) Va sottolineato poi che nessun mutamento sul punto è stato introdotto nel ricorso depositato in corso di causa il 13 giugno 2002 pur se il resistente aveva già chiaramente sottolineato la distinzione tra il giardino di mq 460 (p.lla (OMISSIS)) e altra parte di area identificata con la p.lla (OMISSIS) (cfr. verbale di udienza del 2 gennaio 2002) e tale distinzione è stata ribadita nell’ordinanza in data 11 gennaio 2002 depositata il 14 gennaio 2002. Solo nella memoria ex art. 183 depositata il 26 novembre 2003 è contenuta una precisazione che per ammissione della stessa ricorrente modifica fondamentalmente la domanda: si assume che il giardino oggetto della comunione ereditaria era un frutteto con una estensione di mq. 630,00 per cui sarebbe ascrivibile ad un errore l’aver avviato il giudizio di divisione facendo riferimento solo al giardino identificato con la p.lla (OMISSIS), la domanda è stata, quindi, riferita all’intera estensione del frutteto di mq 630,00 investendo in tal modo anche la particella (OMISSIS). Ciò posto, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, non si è in presenza di una semplice emendatio libelli ma di una nuova domanda per essere stato introdotto un ulteriore fatto costitutivo a base della medesima e, cioè, la proprietà ed il possesso di un cespite (asseritamente danneggiato) ulteriore e diverso da quello inequivocabilmente descritto in precedenza, con conseguente ampliamento del tema di indagine. E’ appena il caso di rilevare che già nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c. depositata il 24 dicembre 2003 M.D. ha eccepito la novità della domanda”.

A fronte di queste chiare conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale, che manifestano un esame attento e puntuale di ogni documento processuale, le osservazioni dell’attuale ricorrente si disvelano prive di una reale rilevanza. Senza dire che, l’attuale ricorrente finisce con il sostenere che la propria domanda aveva trovato specificazione e puntualizzazione in atti difensivi di controparte, la quale invece, non ha mancato di evidenziare la novità della domanda.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta un’ulteriore violazione di norma di diritto (art. 183 c.p.c.) a proposito dell’emendatio e non mutatio libelli. Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Corte distrettuale nel ritenere che l’introduzione dell’esatta superficie del frutteto integrasse gli estremi di una mutatio libelli perchè si sarebbe trattato semplicemente di un ampliamento di un petitum senza variare il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa.

2.1.= Anche questo motivo è infondato.

Come ha, correttamente, chiarito la Corte distrettuale che qui si condivide, la nuova circostanza dedotta dalla sig.ra M.L. non integrava gli estremi: “(..) di una semplice emendatio libelli ma di una nuova domanda per essere stato introdotto un ulteriore fatto costitutivo a base della medesima e cioè la proprietà ed il possesso di un cespite ulteriore e diverso da quello inequivocabilmente descritto in precedenza (….).

Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione (vedi soprattutto: Cass. n. 19958 del 2013): si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio libelli, e come tale ammissibile, quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

Ora è di tutta evidenza che, nel caso specifico, estendendo il thema decidendum anche alla particella (OMISSIS), come avrebbe chiesto l’attuale ricorrente, sarebbe stata introdotta una nuova domanda posto che la tutela richiesta sarebbe stata rivolta non solo alla particella indicata con il ricorso introduttivo ma anche ad altro terreno e/o ad altra particella, vale a dire, ad altro cespite danneggiato. L’ampliamento dell’oggetto della domanda, pertanto, non integrava gli estremi di un ampliamento del petitum, come vorrebbe sostenere la ricorrente, ma un fatto nuovo e diverso non dedotto negli atti introduttivi.

3.= Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel rigettare le richieste istruttorie, ritenendo che le doglianze di parte ricorrente non avrebbero trovato riscontro nell’espletata istruttoria perchè non avrebbe tenuto conto della documentazione depositata, dei rilievi fotogrammetrici aerei.

3.1.= Anche questo motivo è infondato, essenzialmente perchè si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di legittimità se, come nel caso in esame la valutazione compiuta dal Giudice del merito non presenta vizi logici o giuridici, e, comunque, perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi. Come ha chiarito la Corte distrettuale “(…) giustamente il Tribunale ha ritenuto irrilevanti detti mezzi (integrazione CTU, interrogatorio formale del resistente, prova testimoniale cfr. memoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 31 maggio 2004) essendo da un lato conseguenti alla tentata estensione del thema decidendum e dall’altro ininfluenti rispetto alle risultanze istruttorie già acquisite nella fase sommaria.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che la Corte distrettuale ha esaminato le istanze istruttorie ed ha ritenuto che non fossero necessarie, dato che quanto si pretendeva di dimostrare, con i mezzi istruttori di cui si chiedeva l’ammissione, risultava già sufficientemente acclarato nei documenti di causa.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’ennesima violazione di norma di diritto (art. 115 c.p.c. per la seconda volta). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione i due rilievi fotogrammetrici aerei depositati in giudizio. Il comportamento omissivo della Corte di appello sarebbe, certamente, più grave di quello del Tribunale perchè la difesa della sig.ra M.L. aveva espressamente sollecitato la Corte ad esaminarli per trarne le necessarie conseguenze.

4.1.= Il motivo rimane assorbito nel precedente.

Tuttavia, qui può e deve essere ribadito, quanto già affermato ripetutamente da questa Corte in varie occasioni, che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito: Di conseguenza, la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., va condannata al pagamento a favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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