Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24420 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 30/09/2019), n.24420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18794/2018 proposto da:

S.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Claudine

Pacitti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Frosinone, Via Collecedro n. 13.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data

22.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sulle domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate da S.M., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego della commissione territoriale di Roma – ha rigettato tutte le domande così proposte dal ricorrente.

Il tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente: quest’ultimo ha infatti narrato di essere fuggito dal suo paese in seguito alle minacce di morte ricevute anche dal carcere da parte dello zio paterno, che aveva ucciso il padre ed era stato per questo condannato a cinque anni di carcere. Il tribunale ha evidenziato che la vicenda del ricorrente non era comunque inquadrabile tra quelle oggetto di protezione tramite il riconoscimento dello status di rifugiato per una persecuzione in corso e tramite la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b e che non era riconoscibile neanche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, medesimo decreto da ultimo citato, posto che il (OMISSIS) non è attualmente interessato da situazioni di conflittualità interna, con violenza indiscriminata. Il Tribunale ha infine ritenuto che non fosse concedibile neanche la protezione umanitaria, in assenza di una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente.

2. Il decreto, pubblicato il 22.5.2018, è stato impugnato da S.M. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo in riferimento al diniego della protezione sussidiaria. Osserva la parte ricorrente che, secondo un recente avviso della Farnesina, il paese di provenienza del richiedente non può essere ritenuto un paese sicuro e che pertanto il tribunale avrebbe errato nelle sue valutazioni sul punto qui in esame.

2. Il ricorso è inammissibile perchè tende a sollecitare la Corte ad una rivalutazione del profilo di pericolosità interna del (OMISSIS), profilo quest’ultimo per il quale si assiste, invece, nella motivazione impugnata, ad una adeguata esposizione argomentativa, che non risulta neanche censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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