Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24420 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24420 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 28167-2012 proposto da:
DANSO ALMANEH, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE SANTO 10/A, presso lo studio dell’avvocato MESSINA
MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBONI
DOMENICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 2070/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO dell’11.5.2012, depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Data pubblicazione: 29/10/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
PREMESSO
La Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo del sig.
Almaneh Danso, sedicente cittadino del Gambia, avverso la sentenza

medesimo aveva impugnato il diniego di riconoscimento dello status di
rifugiato da parte della competente commissione territoriale e aveva
richiesto, in subordine, il riconoscimento del diritto di asilo ai sensi
dell’art. 10 Cost. e il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
umanitari
La Corte ha osservato:
che, non avendo il Danso prodotto un documento di identità,
era incerta la sua stessa provenienza dal Gambia; che al Tribunale egli
aveva dichiarato, senza peraltro fornire alcuna prova, di non aver
subito persecuzioni prima lasciare il suo paese e di essere fuggito per
sottrarsi al pericolo di essere arrestato assieme al suo datore di lavoro,
il quale non aveva portato a termine lavori affidatigli dallo stato;
che pertanto, in mancanza di qualsiasi principio di prova di
persecuzioni o discriminazioni, non poteva riconoscersi al reclamante
lo staus di rifugiato;
che neppure poteva accogliersi la domanda di asilo ai sensi
dell’art. 10 Cost., consistendo esso, secondo la giurisprudenza di
legittimità, in null’altro che nel diritto di entrare nel territorio it2liano al
fine di esperire le procedure intese ad ottenere la protezione
internazionale, tanto più che nella specie mancava del tutto la prova
che il reclamante avesse nel proprio paese cercato inutilmente di
esercitare in concreto le libertà democratiche garantite dalla nostra
Costituzione;
Ric. 2012 n. 28167 sez. M1 – ud. 07-05-2013
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con cui il Tribunale della stessa città aveva respinto il ricorso con cui il

che, infine, era da disattendere anche la domanda di permesso di
soggiorno per motivi umanitari, considerato che il richiedente non
aveva fornito alcun elemento tale da consentire di concludere che un
eventuale suo rientro in patria lo esporrebbe a pericolo concreto per la
sua vita e per il suo futuro, né che egli non potrebbe efficacemente

Il Sig. Danso ha proposto ricorso per cassazione con un solo,
complesso motivo di censura, cui l’amministrazione intimata non ha
resistito.
CONSIDERATO
Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui
lungamente si diffonde nella pura e semplice riproposizione di
questioni di merito, senza darsi alcun carico di quanto statuito dalla
Corte d’appello; è poi infondato nella parte in cui lamenta violazione
dell’art. 10, comma terzo, Cost, ancorché debba essere sul punto
rettificata la motivazione in diritto della sentenza impugnata (art. 384
c.p.c.), avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire, superando
il proprio precedente richiamato dalla Corte distrettuale, che il diritto
di asilo è ora interamente attuato e regolato attraverso la previsione
delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di
rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un
permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs.
19 novembre 2007 n. 251, adottato in attuazione della direttiva
2004/83/Ce del Consiglio 29 aprile 2004, e di cui all’art. 5, 6° comma,
d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286; ne consegue che non vi è più alcun
margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10,
terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi
abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle
vigenti norme sulla protezione (Cass. 10686/2012).
Ric. 2012 n. 28167 sez. M1 – ud. 07-05-2013
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difendersi da eventuali accuse arbitrarie in suo danno.

Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di c nsiglio del 7 maggio 2013

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