Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24420 del 17/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.17/10/2017),  n. 24420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28198 – 2015 R.G. proposto da:

L.G., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via E. Q. Visconti, n. 20, presso lo studio dell’avvocato

Maurizio Paganelli che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Angela Liquindoli lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Rodi, n. 32, presso lo studio dell’avvocato Martino

Umberto Chiocci che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Antonio Spadetta ed all’avvocato Annamaria Spadetta lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3203 dei 10.6/22.7.2015 della corte d’appello

di Milano;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 luglio

2017 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Monza L.G. esponeva che con scrittura sottoscritta in data 1.7.1992 aveva concesso a mutuo a M.F. per la durata di un anno la somma di Lire 280.000.000; che il tasso d’interesse era stato pattuito in misura pari al rendimento medio annuo dei b.o.t. con una maggiorazione del 3%.

Chiedeva ingiungersi a tale titolo il pagamento delle somme insolute.

Con decreto n. 3409/2008 il tribunale di Monza ingiungeva il pagamento della somma di Euro 144.607,94, oltre interessi siccome concordati e spese, per un totale di Euro 344.531,97.

Con atto notificato il 14.11.2008 M.F. proponeva opposizione.

Eccepiva l’intervenuta prescrizione decennale dell’azionato credito.

Instava per la revoca dell’opposta ingiunzione.

Si costituiva L.G..

Chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Deduceva che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dalle dichiarazioni rese dall’opponente in sede di interrogatorio formale assunto nell’ambito di altro giudizio.

Con sentenza n. 1211/2010 il tribunale di Monza dichiarava e dava atto dell’intervenuta prescrizione dell’azionato credito, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opposto alle spese.

Interponeva appello L.G..

Resisteva M.F..

Con sentenza n. 3203 dei 10.6/22.7.2015 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte che la dichiarazione resa da M.F. in sede di interrogatorio formale all’udienza del 19.3.2001 nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificato allo stesso M. ad istanza di B.F., coniugata con L.G. e dunque cognata di L.F. – “il cognato ha accettato una soluzione transattiva, sia pure parziale, che è in corso di pagamento, anche se con difficoltà” – non poteva valere quale riconoscimento di debito e quindi quale causa di interruzione del corso della prescrizione.

Evidenziava in particolare che la suindicata dichiarazione era indeterminata, atteso che M.F. aveva fatto “riferimento ad un unico soggetto (“il cognato”) senza alcuna ulteriore precisazione (…) idonea ad identificare di quale persona si tratti” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava altresì che i capitoli dell’articolata prova testimoniale risultavano privi di precisi dati spaziali e temporali.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso L.G.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

M.F. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c..

Deduce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nell’ambito del quale è stato assunto l’interrogatorio formale di M.F., è stato assunto inoltre, nel corso della stessa udienza, l’interrogatorio formale di B.F., la quale ha testualmente dichiarato: “so che i miei cognati L.F. e G. che hanno dato altri soldi, non sono stati rimborsati”; che pertanto il termine “cognato” utilizzato da M.F. nel corso del suo formale interrogatorio “andava riferito indistintamente a (…) L.G. e L.F. (cognati della B.F.), con la conseguenza che la predetta dichiarazione (…) presentava tutti i requisiti della ricognizione di debito ex art. 2944 c.c.” (così ricorso, pag. 10).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia.

Deduce che ha errato la corte di merito a reputare indeterminati i capitoli dell’articolata prova testimoniale; che a distanza di anni è impossibile “specificare con esattezza e precisione date e luoghi degli incontri e dei colloqui con il M.” (così ricorso, pag. 16); che in ogni caso è da escludere che i capitoli siano stati formulati genericamente e dunque che siano privi di riferimenti spazio temporali.

Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

Si premette che il motivo di ricorso si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, per un verso, che con l’esperito mezzo di impugnazione il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso in sede di valutazione della dichiarazione resa nel corso dell’interrogatorio formale da M.F. nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo a costui notificato ad istanza di B.F.; per altro verso, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Si premette altresì che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980), quale sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo della dichiarazione resa da M.F. nel corso del separato giudizio di opposizione ad ingiunzione.

Ciò tanto più che il vizio di “autosufficienza” è stato espressamente posto in risalto dal controricorrente (cfr. controricorso, pag. 4).

Si rappresenta comunque che il vizio motivazionale sostanzialmente veicolato dal motivo in disamina rileva nel segno della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (la sentenza della corte di Milano è stata depositata il 22.7.2015) e nei limiti di cui all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite teste menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte lombarda ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Dall’altro, che la corte d’appello ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa.

Del resto, il ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“il Giudice di prime cure non ha proceduto (…) ad una valutazione complessiva dello svolgersi dei rapporti contrattuali tra il Signor L.G. ed il Signor M. (…). Tale macroscopico errore è stato reiterato dalla Corte d’Appello di Milano (…)”: così ricorso, pagg. 9 – 10).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

D’altronde, sebbene il giudice è libero di utilizzare, per la formazione del suo convincimento, anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse od altre parti e tale prova può valere come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio (cfr. Cass. 4.6.2001, n. 7518), questa Corte spiega che l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto – siccome nel caso di specie – da motivazione sufficiente sufficiente e non contraddittoria (cfr. Cass. (ord.) 2.12.2010, n. 24555; Cass. 16.12.1982, n. 6941).

Il secondo motivo di ricorso del pari è infondato e va respinto.

Si evidenzia che l’accertamento della specificità della formulazione dei capitoli di prova involge un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità quando è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 4.2.1969, n. 356; Cass. 19.2.1997, n. 1513; Cass. 31.1.2007, n. 2201).

Su tale scorta si rappresenta che è in toto inappuntabile pur la motivazione alla cui stregua la corte distrettuale ha denegato l’ammissione delle prove orali.

D’altronde questo Giudice del diritto spiega che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova – così come nella fattispecie – il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa (cfr. Cass. (ord.) 12.10.2011, n. 20997).

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso è datato 11.11.2015.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, L.G., a rimborsare al controricorrente, M.F., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA