Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2442 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2442 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 14547-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
3203

IACONO GIUSEPPA;
– intimata –

Nonché da:
IACONO GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 31/01/2018

VIA PRINCIPE AMEDEO N. 221, presso la SEGRETERIA
NAZIONALE CONFSAL-COMUNICAZIONI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in
atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 493/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 05/06/2012 R.G.N. 651/2007.

contro

PROC. nr . 14547/2013 RG

RILEVATO
che con sentenza del 17.5-5.6.2012 ( nr. 493/2012) la Corte d’Appello
di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ragusa,
che aveva accolto la domanda della lavoratrice e, per l’effetto, ha
confermato la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di
lavoro stipulato tra GIUSEPPA IACONO e POSTE ITALIANE spa nel periodo

produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento
delle risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche,
ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove
tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui
agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre , 11.12.2001, 11 gennaio 2002» e
condannato POSTE ITALIANE al risarcimento del danno liquidato in 3,5
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società POSTE
ITALIANE spa, affidato a sette motivi, al quale ha opposto difese GIUSEPPA
IACONO con controricorso contenente altresì ricorso incidentale,
articolatoAe motivi;

che le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO
che la società POSTE ITALIANE ha dedotto:
-con il primo motivo— ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione degli articoli 1372 co.1, 1175, 1375, 2697,
cod.civ., censurando la sentenza per avere respinto la eccezione di
risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso nonostante la
prolungata inerzia della lavoratrice, da valutare anche in relazione alla
unicità del rapporto di lavoro a termine ed alla sua breve durata ;
– con il secondo motivo— ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.—
nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ. Poste
Italiane ha esposto che la lavoratrice nel ricorso di primo grado non aveva
svolto alcuna contestazione circa la ricorrenza delle ragioni tecnico

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dall’i febbraio al 30 aprile 2002 per «esigenze tecniche, organizzative e

PROC. nr . 14547/2013 RG

organizzative poste a base della clausola del termine ed, in particolare, non
aveva contestato che l’ufficio presso il quale era stata applicata fosse
interessato dai processi aziendali sulla mobilità richiamati nel contratto di
lavoro. Ha lamentato la assenza di statuizione sul motivo di appello con il
quale essa società aveva denunziato il vizio di ultrapetizione commesso dal
giudice di primo grado, che aveva accolto la domanda in relazione ad un

introduttivo ;
– con il terzo motivo —ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione dell’ articolo 4 co.2 D.Lvo 368/2001 e
dell’art. 2697 cod.civ., per avere la sentenza posto a carico del datore di
lavoro l’onere di provare la sussistenza delle ragioni legittimanti la clausola
del termine, prova che comunque era stata offerta con la produzione degli
accordi richiamati in contratto e prodotti nel primo grado ( documenti 11-14
della propria produzione);
– con il quarto motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 D.Lgs. 368/2001 e degli articoli
115 e 116 cod.proc.civ.,

per avere la sentenza ritenuto non idonee

all’assolvimento dell’onere della prova le circostanze di fatto da essa
capitolate

nella richiesta della prova orale richiedendo la prova della

situazione relativa al singolo ufficio interessato ; ha assunto che le ragioni
di carattere tecnico, organizzativo, produttivo ben potevano riferirsi alla
azienda nel suo insieme;
– con il quinto motivo — ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116, 244, 253, 437 co.2
cod.proc.civ., censurando la statuizione di inammissibilità del capitolo di
prova orale nr. 32 della memoria di primo grado («vero o no che all’epoca
dell’assunzione a termine dedotta in giudizio— febbraio 2002— era in corso
la fase attuativa delle procedura di mobilità originate dagli accordi del 17 e
23 ottobre 2001 che ha prodotto effetti diretti anche sulla unità produttiva
di applicazione di parte ricorrente evincibile dal contratto a termine che il
Giudice esibisce»), prova richiesta anche nel grado di appello. La società
ricorrente ha dedotto la specificità del capitolo anche in considerazione dei

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profilo di nullità della clausola del termine non dedotto con il ricorso

PROC. nr . 14547/2013 RG

poteri istruttori del giudice ex art. 253 cod.proc.civ. e del potere dovere di
istruzione d’ufficio ex art. 437 co.2 cod.proc.civ.;
– con il sesto motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 D.Lgs. 368/2001, dell’art. 12
disp.prel. cod.civ., degli articoli 1362 e ss. nonchè 1419 cod.civ.,
censurando la sentenza per avere ritenuto la nullità della sola clausola del

1419 cod.civ. laddove la conversione era prevista dal D.Ivo 368/2001,
articolo 5 (commi 2, 3 e 4) solo quale sanzione per la illegittima proroga
del termine o rinnovazione del contratto, norma non applicabile per
analogia;
– con il settimo motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 comma 5 della legge
183/2010 e dell’articolo 429 comma 3 cod.proc.civ. per avere la Corte di
merito calcolato la rivalutazione monetaria sulla indennità liquidata ex art.
32 L. 183/2010 con decorrenza dalla scadenza del termine apposto al
contratto di lavoro laddove sulla somma liquidata a titolo risarcitorio gli
interessi e la rivalutazione monetaria erano dovuti, al più, dalla data deN
sentenza dichiarativa della nullità del termine ;

che la lavoratrice ricorrente in via incidentale ha dedotto:
– con il primo

motivo — ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr.5

cod.proc.civ.— violazione ed errata applicazione dell’art. 32 co.5 e 6 L.
183/2010 in relazione all’articolo 12 disp. prel. cod. civ. nonché degli
accordi sindacali del 13.1.2006,10.7.2008, 27.7.2010 in relazione agli artt.
1362 e ss. cod.civ.; omessa e carente motivazione su una circostanza di
fatto rilevante ai fini della decisione della causa. Ha impugnato la sentenza
per avere quantificato la indennità ex articolo 32 L. 183/2010 (in sette
mensilità di retribuzione) sulla base di due soli parametri tra quelli indicati
nell’articolo 8 L. 604/1996 (e richiamati dal suddetto articolo 32) ovvero la
anzianità di servizio e le condizioni delle parti omettendo di considerare: il
numero dei dipendenti occupati da Poste Italiane, le sue dimensioni
organizzative, la gravità della sua condotta nonché, in relazione

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atte

termine piuttosto che dell’intero contratto di lavoro ai sensi dell’articolo

PROC. nr . 14547/2013 RG

alle condizioni delle parti, la notevole durata del giudizio di primo grado (32
mesi) e del giudizio di appello (sei anni).
Ha altresì censurato la statuizione di applicazione della riduzione al 50%
della misura della indennità, ai sensi del comma 6 dell’articolo 32,
assumendo la applicabilità della norma ai soli casi di liquidazione della
indennità nella misura massima. Ha comunque dedotto che nessuno degli

27.7.2010) era in vigore alla data della sentenza e che solo l’accordo del
13.1.2006 prevedeva una graduatoria di ex dipendenti a tempo
determinato, scaduta il 31.12.2010 e comunque subordinata alla previa
rinunzia del lavoratore a qualsivoglia pretesa in relazione ai pregressi
rapporti. Gli accordi del 2008 e del 2010 si riferivano ai soli dipendenti
riammessi in azienda con provvedimento giudiziale (non passato in
giudicato);
-con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr 3 e nr 5 cod.proc.civviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. ed omessa
pronunzia su un aspetto rilevante della domanda. Oggetto di censura è la
pronunzia di compensazione delle spese, in ragione dell’accoglimento
dell’appello in punto di conseguenze economiche della nullità del termine. La
ricorrente incidentale ha dedotto che la compensazione non teneva conto
dell’esito sostanziale della lite e del fatto che la applicazione dell’articolo 32
L. 183/201 era stata effettuata dal giudice dell’appello in quanto

ius

superveniens, in mancanza di uno specifico motivo di appello di POSTE
ITALIANE.
che, quanto al ricorso principale:
– il primo motivo è infondato . La statuizione di rigetto della eccezione
di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è logicamente fondata sul
decorso di un lasso di tempo inferiore all’anno tra la scadenza del termine e
la messa in mora del datore di lavoro e sulla assenza di circostanze che
rendessero l’inerzia del lavoratore altrimenti significativa della volontà di
risolvere il rapporto di lavoro. In punto di diritto tale statuizione è conforme
alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mero decorso
del tempo non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere

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accordi sindacali invocati in causa (accordi del 13.1.2006,10.7.2008,

PROC. nr . 14547/2013 RG

in maniera inequivocabile la volontà delle parti di risolvere il rapporto a
tempo indeterminato, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della
volontà delle parti intesa in senso psicologico in favore di un elemento
obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per
tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n.
824).

(cfr, ex plurimis, Cass nn.rr. 13609/2015; 2313/2010; 11659/2012;
15112/2013; 28663/2013; 21257/2014;23989/2014), alla luce dei principi
di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi
dell’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata
dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata
l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può
omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la
causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto
motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a
confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità
di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di
questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Tale principio trova quindi applicazione nel caso di specie in relazione al
motivo, essendo il dispositivo della sentenza impugnata, conforme a
diritto e non essendo necessari accertamenti di fatto. Invero come risulta
dalla lettura del ricorso di primo grado, indagine consentita a questa Corte
giacché trattasi di fatto processuale, le ragioni di impugnazione della
clausola del termine proposte dalla IACONO concernevano non solo la
genericità della clausola ma anche la inesistenza della ragione
giustificatrice, come dalle allegazioni svolte al paragrafo 2.2. dello stesso
ricorso. Ben poteva la parte ricorrente limitarsi a dedurre la inesistenza in
concreto della causale indicata nel contratto di lavoro, essendo onere della
parte convenuta, a fronte della contestazione, allegarne e provarne la
esistenza. Il giudice del primo grado non era dunque incorso nel vizio di
ultrapetizione denunziato con il motivo di appello.

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– il secondo motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte

PROC. nr . 14547/2013 RG

– il terzo motivo è infondato. Questa Corte si è già ripetutamente
pronunziata nel senso che l’onere di provare le ragioni obiettive poste a
giustificazione della clausola appositiva del termine grava sul datore di
lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze istruttorie dallo stesso
formulate ( Cass. n. 10742/2016; Cass. n. 2279/10; Cass. 21 maggio
2008 n. 12985), rilevando come anche anteriormente alla esplicita

art. 39 (secondo cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola
a tempo indeterminato”) il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha confermato il
principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è
normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione
del termine una ipotesi derogatoria.
La attribuzione dell’onere probatorio al datore di lavoro trova conferma,
poi, nel dato relativo alla “vicinanza” al datore di lavoro delle situazioni che
consentono la deroga, anch’essa elemento normalmente significativo del
conseguente carico probatorio in giudizio. Le censure mosse in punto di
valutazione dei documenti sono invece inammissibili perché non pertinenti
alla interpretazione ed applicazione delle norme di diritto, censurata con il
motivo, ma al più deducibili come vizio della motivazione e nel rispetto
dell’onere di specificità della censura ex articolo 366— nr .4 e nr. 6
cod.proc.civ.— nella specie non assolto;
– il quarto motivo è infondato. Lo stesso confonde il piano della specificità
della ragione del termine— che nelle situazioni aziendali complesse può
essere effettivamente riferita ad una funzione produttiva più ampia del
singolo ufficio o reparto produttivo — con il

diverso piano della

acquisizione della prova del collegamento effettivo tra la causale dedotta in
contratto e la assunzione del singolo lavoratore. Sotto il profilo probatorio,
come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata, la società Poste
Italiane era onerata di provare che i processi di riorganizzazione indicati in
contratto avessero dato causa alla assunzione dell’originaria ricorrente,
coinvolgendo la posizione lavorativa assegnatagli.
– il quinto motivo è inammissibile. Il giudice dell’appello, confermando la
statuizione sul punto del giudice del primo grado, ha affermato che le

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introduzione del comma “premesso” dalle L. 24 dicembre 2007, n. 247,

PROC. nr . 14547/2013 RG

allegazioni difensive di

POSTE ITALIANE e le istanze istruttorie non

dimostravano il collegamento fra la assunzione della IACONO e la
situazione di riorganizzazione rappresentata,

giacché carenti di ogni

riferimento alla posizione della lavoratrice ed alla situazione che
coinvolgeva la unità periferica in cui era stata assegnata. Il giudizio di fatto
così espresso non è stato censurato con la allegazione di un preciso fatto

insufficiente e contraddittorio— giacchè anche il capitolo di prova nr.32,
trascritto nel motivo, non contiene la indicazione della situazione
organizzativa che aveva incidenza sull’ ufficio di adibizione della
lavoratrice. Il giudice del merito non era poi tenuto a supplire alla
genericità dei capitoli di prova con l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi di
integrazione della prova, che nella specie si sarebbero risolti nella
sostituzione ad una attività processuale di parte piuttosto che nella ricerca
della verità materiale in presenza di significativi dati di indagine;
– il sesto motivo è infondato. La statuizione della Corte territoriale, si pone
in linea con il consolidato orientamento espresso da questa Corte
(Cassazione civile, sez. lav., 27/03/2014, n. 7244 ; 21/05/2008, n.
12985),

alla cui stregua la mancanza di ragioni giustificatrici

dell’apposizione del termine al contratto di lavoro non comporta la nullità
dell’intero contratto ex art. 1419, comma 1, c.c., ma la mera sostituzione
della clausola nulla— ex art. 1419, comma 2, c.c. — con conseguente
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; ciò anche in mancanza
di una norma che espressamente stabilisca le conseguenze di tale
omissione, giacché la sanzione da applicarsi ben può essere ricavata dai
principi generali e, comunque, interpretando la norma nel quadro delineato
dalla direttiva 1999/70/Ce, della quale il D.Lg. 6 settembre 2001 n. 368 è
attuazione;
– il settimo motivo è fondato. Deve in questa sede darsi continuità al
principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte ( Cass.
17.02.2016, n. 3062; Cass. 11.02.2014 n. 3027), in conformità alla
interpretazione offerta anche dalla Corte Costituzionale ( Corte Cost. sent n.
303 del 2011), secondo cui l’indennità ex art. 32 L. 183/2010 configura una

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storico decisivo non esaminato in sentenza —ovvero esaminato in modo

PROC. nr . 14547/2013 RG

sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il
termine nullo. Essa è liquidata nei limiti e con i criteri fissati dal citato
articolo, senza avere riguardo ad eventuale

aliunde perceptum

o

percipiendum e copre i danni causati dalla nullità del termine nel periodo,
cosiddetto intermedio, decorrente dalla scadenza del termine alla sentenza
di conversione del rapporto (v. Cass. 29.02.12 n. 3056; 5.06.12 n. 9023;

Tale impostazione è stata fatta propria dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, che
all’art. 1 comma 13, con norma di interpretazione autentica, ha previsto che
«la disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si
interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il
pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e
contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la
pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro».
Stante il carattere forfettario ed onnicomprensivo della indennità su di essa
non spettano nè la rivalutazione monetaria nè gli interessi legali se non
dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della
clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato .

che, quanto al ricorso incidentale:
– il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato .
Non risulta dalla sentenza impugnata la riduzione della liquidazione della
indennità di cui all’articolo 32 comma 6 L. 183/2010, contrariamente a
quanto dedotto con il motivo. Il giudice dell’appello ha invece liquidato la
indennità in 3,5 mensilità di retribuzione, avuto riguardo alla anzianità di
servizio del lavoratore ed al comportamento delle parti, valorizzando
esclusivamente sotto quest’ultimo profilo la stipula da parte di Poste
Italiane di accordi «in materia di precedenza nelle assunzioni». La
circostanza valorizzata in sentenza è, invero, ben più generica rispetto a
quella della stipula di accordi «che prevedano l’assunzione, anche a tempo
indeterminato, di lavoratori gia’ occupati con contratto a termine
nell’ambito di specifiche graduatorie», [quest’ultima rilevante ai sensi del
comma 6 dell’articolo 32] né risulta alcun dimidiamento della indennità. La

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9.08.13 n. 19098; 11.02.14 n. 3029, 17.07.14 n. 16420).

PROC. nr . 14547/2013 RG

censura di violazione e falsa applicazione del comma 6 dell’articolo 32 non è
dunque conferente alla ratio decidendi della sentenza.
Le censure articolate in riferimento alla quantificazione della indennità ex
articolo 32 comma 5 L. 183/2010 sono infondate.
Deve in questa sede darsi seguito all’orientamento espresso da questa
Corte (Cassazione civile, sez. lav., 22/01/2014, n. 1320; Cassazione civile

affermato in relazione al risarcimento del danno derivato dal licenziamento
illegittimo nell’ area in cui opera la tutela obbligatoria (Cassazione civile,
sez. lav., 08/06/2006, n. 13380)— secondo cui la determinazione, tra il
minimo e il massimo, della misura dell’indennità risarcitoria prevista all’art.
32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 in caso di illegittima
opposizione del termine al contratto di lavoro spetta al giudice di merito ed
è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. La censura
sotto questo profilo difetta di decisività giacchè le circostanze di cui si
lamenta l’omesso esame non sono tali da privare di fondamento la decisione
assunta, in sè logicamente e congruamente motivata
– il secondo motivo del ricorso incidentale resta assorbito dalla cassazione
della sentenza in parziale accoglimento del ricorso principale;
che

in conclusione la sentenza di appello deve essere cassata

limitatamente al capo investito dal settimo motivo del ricorso principale, ,
rigettati gli ulteriori motivi del ricorso principale nonché il ricorso
incidentale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384
c.p.c., comma 2, può procedersi a pronunzia di merito dichiarando che la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono dovuti dal datore di lavoro
a decorrere dalla pronunzia della sentenza di primo grado.
che le spese del giudizio vanno liquidate per le fasi di merito in conformità
alle relative statuizioni. Quanto alla presente fase di legittimità le spese,
liquidate come da dispositivo, si compensano nella misura di

Y4

per

l’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale ed il rigetto di quello
incidentale; per la restante quota seguono la soccombenza sostanziale

9

sez. lav. 17 marzo 2014 n. 6122)— in continuità con quanto da essa

PROC. nr . 14547/2013 RG

che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .

Accoglie il settimo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri. Rigetta il
primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel
merito, condanna la società POSTE ITALIANE spa al pagamento della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla indennità liquidata ex
articolo 32 L. 183/2010 a far data dalla sentenza di primo grado.
Conferma le statuizioni sulle spese inerenti le fasi di merito; condanna la
società POSTE ITALIANE spa al pagamento dei 3/4 delle spese del presente
grado, che si liquidano per l’intero in C 200 per esborsi ed C 4.000 per
compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 12 luglio 2017

PQM

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