Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2442 del 31/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12160/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.T.A. ENERGIE TECNOLOGIE AMBIENTE S.P.A., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a

margine del controricorso, dagli Avv.ti Andrea Manzitti e

Andrea Silvestri ed elettivamente domiciliata presso lo studio

Bonelli Erede Pappalardo in Roma, via Salaria, 259;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, n. 94/8/09, depositata il 17/03/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30

novembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente;

udito l’Avv. Andrea Manzitti per la controricorrente, ricorrente

incidentale;

udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 17/3/2009 la C.T.R. della Calabria, rigettando i contrapposti gravami, confermava la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dalla E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a., aveva annullato l’avviso di accertamento nei suoi confronti emesso nella parte in cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, a fini Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2003, considerandolo quale ricavo da imputare al predetto anno, l’importo portato dalla fattura n. (OMISSIS), concernente il conguaglio del prezzo della fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata in favore del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A..

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unico mezzo; resiste la società contribuente depositando controricorso e proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., e dell’art. 2423 bis c.c., in relazione alla imputazione del costo sopra descritto all’anno 2004, anzichè a quello precedente.

Rileva che la fattura oggetto della ripresa reca data ((OMISSIS)) anteriore a quella di approvazione del bilancio relativo all’anno 2003 e si riferisce a ricavo ben determinato e comunque determinabile nel 2003, che la società quantifica e riscuote in base ad apposita convenzione stipulata con la controparte.

Formula il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se è vero che l’art. 109 T.U.I.R., e art. 2423 bis c.c., che sanciscono il principio di competenza relativo al reddito d’impresa, possono essere derogati solo nel caso in cui i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito siano incerti quanto all’esistenza (certezza del costo) o non siano determinabili (determinabilità) quanto all’ammontare con la conseguenza che ha errato la C.T.R. nel caso de quo nel respingere l’appello incidentale dell’ufficio che aveva sostenuto che la società aveva erroneamente fatto confluire nell’anno d’imposta successivo a quello della loro maturazione, ovvero il 2004, ricavi ben determinati e determinabili nel 2003, ovvero una fattura del (OMISSIS), concernente un conguaglio prezzo di cessione anno 2003”.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, nel testo vigente per il 2003, per avere la C.T.R. confermato la legittimità dell’omessa compensazione tra perdite pregresse ed il maggior reddito accertato ai fini Irpeg, ritenendo che tale compensazione possa bensì essere operata in annualità successive, purchè entro il quinto anno, tuttavia non ope legis ma solo su richiesta del contribuente.

E’ formulato il seguente quesito: “dica codesta Suprema Corte se l’art. 84 T.U.I.R. (art. 102 secondo la numerazione in vigore fino al 2003) prevede una mera facoltà in capo al contribuente di utilizzo delle perdite pregresse o se, invece, esso debba essere interpretato nel senso che, in presenza di un maggior reddito imponibile derivante da un accertamento, le perdite pregresse non utilizzate debbano essere utilizzate in compensazione dei maggiori redditi accertati anche in difetto di una richiesta in tal senso del contribuente è in fase precontenziosa”.

5. La censura posta a fondamento del ricorso principale è inammissibile per inadeguata formulazione del quesito di diritto e, comunque, perchè la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, postulando, in punto di fatto, un accertamento diverso da quello in essa contenuto.

5.1. Sotto il primo profilo, occorre invero rilevare che il quesito formulato risulta inidoneo ad assolvere la precipua funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale (v. Sez. 5, Ord., n. 23448 del 19/11/2010); manca in particolare un riferimento compiuto alle peculiarità del caso specifico necessario al fine di comprendere la pertinenza e la decisività dei principi che si chiede siano enunciati.

Varrà al riguardo rammentare che una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso, la parte – dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice li ha decisi – esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (Sez. U, n. 7258 del 26/03/2007, Rv. 595864). E’ perciò inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame così come ricostruita in sentenza, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Sez. U, n. 6420 del 11/03/2008, Rv. 602276; Sez. 2, n. 16941 del 20/06/2008, Rv. 603733).

5.2. Inoltre la censura è mal posta dal momento che, come dianzi anticipato, essa non si confronta con l’accertamento in punto di fatto posto a fondamento della decisione impugnata. Al riguardo converrà trascrivere quanto testualmente sul punto affermato nella sentenza impugnata: “contrariamente a quanto dedotto dall’ufficio finanziario, il giudice di prime cure, evidenziando la sopravvenuta presenza dei requisiti di certezza e determinabilità del ricavo ai fini della corretta individuazione del periodo di imposta di competenza, nonchè l’ingiusta duplicazione d’imposta che si sarebbe verificata nell’ipotesi in cui fosse stato individuato come anno di competenza l’anno 2003, ha correttamente ritenuto valido l’operato della contribuente”.

Si desume chiaramente da tale passaggio della motivazione che la decisione impugnata muove dal rilievo fattuale secondo cui i requisiti di certezza e determinabilità del ricavo, ai fini della corretta individuazione del periodo di imposta di competenza, siano nel caso di specie “sopravvenuti”.

A fronte di tale rilievo fattuale non si ravvisa la denunciata violazione di legge, risultando correttamente applicata la norma di cui all’art. 75 T.U.I.R. (testo ante riforma) secondo la quale “i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”.

Per converso appare evidente che la censura mossa, muovendo da una opposta ricostruzione del fatto, intende in realtà contestare non già la conformità a diritto della soluzione accolta, bensì la ricognizione del fatto (si assume infatti che i ricavi fossero, diversamente da quanto affermato in sentenza, “ben determinati e determinabili nel 2003”); come tale essa sfugge pertanto al sindacato di legittimità per debordare piuttosto sul merito o sulla motivazione in punto di fatto addotta in sentenza, temi preclusi in questa sede, tanto più in mancanza di alcuna rituale censura di vizio motivazionale.

6. Il ricorso principale va pertanto rigettato, rimanendo ovviamente assorbito l’esame di quello incidentale condizionato.

Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.300, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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