Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2442 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2525-2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96,

presso lo STUDIO LEGALE COSTANZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELIO TROMBETTA;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4456/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 1 febbraio 2016, ha rigettato l’appello proposto da S.A. diretto ad ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento del diritto all’assegno mensile di assistenza e alla pensione di inabilità richiesti con domanda amministrativa del 14/1/2008.,

la Corte territoriale, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto sussistente il requisito sanitario (75% di invalidità) a decorrere dal giugno 2009, ma ha rigettato la domanda di assegno ritenendo la ricorrente non in possesso del requisito anagrafico, avendo compiuto a quella data (essendo nata il 14/8/1944) 64 anni di età;

contro la sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo; l’Inps non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via preliminare deve darsi atto che il ricorso per cassazione, redatto in formato analogico, è stato notificato all’Inps per via telematica;

dell’avvenuta notificazione con questa modalità la prova non è completa;

come risulta dall’esame degli atti, e, in particolare, dall’indice dei documenti depositati unitamente al ricorso per cassazione datato 31/1/2017 e sottoscritto dal procuratore della S., la parte ha depositato nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c. la relata di notifica del 31/1/2017, le ricevute di accettazione del messaggio di posta elettronica indirizzate, rispettivamente, all’Inps e all’avvocatura dello Stato, nonchè la ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione all’Inps;

nello stesso indice, il difensore della S. ha attestato la conformità ai rispettivi originali telematici di “due attestazioni di consegna Pec”;

non risulta invece l’attestazione di conformità all’originale telematico delle ricevute di accettazione previste dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter;

tale produzione può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. (in tal senso, Cass. Sez. Un., 24/9/2018, n. 22438; Cass. 30/10/2018, n. 27480; in senso analogo, sia, pur optando per l’inammissibilità, cfr. Cass. 18/7/2018, n. 19078, e Cass. 22/6/ 2018, n. 16496);

segnalata con la proposta del relatore tale omissione, anche attraverso l’espresso richiamo alla pronuncia di questa Corte a Sezioni unite del 24/9/2018, n. 22438, la parte non ha provveduto ad integrare la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso;

il ricorso deve pertanto ritenersi improcedibile;

ed invero, questa Corte ha già affermato che la prova documentale della notifica telematica è vincolata alla attestazione, effettuata dal difensore, della conformità della copia cartacea prodotta all’atto originale; con la conseguenza che ove tale attestazione di conformità manchi non è raggiunta la prova della avvenuta notifica telematica (Cass. 22/6/2018, n. 16496);

ciò è in qualche modo conforme ai principi già affermati da questa stessa Corte con riguardo alla notifica “tradizionale”, ed in cui si è stabilito che non è idonea a fornire prova del compimento del procedimento notificatorio la produzione di documenti privi delle caratteristiche formali prescritte (Cass. 28/11/2014, n. 25285; Cass., Sez. 08/11/2012, n. 19387; Cass. del 07/04/1992, n. 4242).

tali principi hanno ricevuto poi consacrazione nella recente sentenza delle Sezioni unite n. 22.438/2018, citata, secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 33 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale notificatogli del D.Lgs. n. 82 del 2003, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio” (v. pure Cass. 17/7/2019, n. 19119);

nel caso in esame, in cui tanto l’Inps quanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva, la mancanza di attestazione di conformità agli originali delle ricevute di accettazione dei messaggi di posta elettronica certificata comporta la improcedibilità del ricorso;

non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della controparte;

trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) dell’obbligo del versamento di un importo pari al contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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