Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2442 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2442 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 30386-2007 proposto da:
CORTI

IGNAZIO

CRTGNZ37C25B081B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO CARACCIOLO DI SARNO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CEPPI EUGENIO;
– ricorrente contro

CORTI

LUIGIA

CRTLRT43M57B081G,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO,

46, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO,

rappresentata e

Data pubblicazione: 04/02/2014

difesa dagli

avvocati

PACINI MARIO,

GIOVANNI

(DECEDUTO) ROMANO;
CORTI

MARIA

CRTMRA40R47B081A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentata e

(DECEDUTO) ROMANO;
– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 2369/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito

l’Avvocato Martino Giovanna con delega

depositata in udienza dell’Avv. Caracciolo Di Sarno
Francesco difensore del ricorrente che si riporta
agli atti;
udito l’Avv. Colucci Angelo con delega depositata in
udienza dell’Avv. Pacini Mario difensore delle
controricorrenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo
motivo del ricorso.

difesa dagli avvocati PACINI MARIO, GIOVANNI

Svolgimento del processo
C 013 t t o di citazione. notificato il 13.1.2001 Corti Ignazio esponeva: nell’atto di divisione 11.7_1983 era stato

togli in proprietà, fosse gravato da servitù di passo pedonale e carraio, a favore dei terreni distinti ai mappali
2504,185,1896 e 1152 / assegnati in proprietà alle sorelle
Corti Luigia e Corti Maria con la pattuizione che le spese di “formazione dell’accesso carraio e, tutte le spese
della sua manutenzione ordinaria e straordinaria, staranno a carico delle proprietà utenti ( mappali 838-25041895-1896-1152 citati) in quote proporzionali alla disponibilità edificatoria delle proprietà stesse”; lamentava
che le sorelle non avevano inteso provvedere alla “formazione della strada” e le conveniva, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecco, per sentirle condannare all’adempimento dell’obbligo assunto con il contratto 11.7.1983 ed al pagamento pro- quota delle spese
necessarie per la ” formazione della strada” e per la “installazione di un cancello automatizzato”.
Corti Luigia, costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva per avere ceduto, con contratto
19.12.84, il proprio fondo di cui al mappale 2504 alla
Immobiliare Campagnola s.a.s. e per aver trasferito alla
sorella Corti Maria, con successivo contratto 2.3.1987,

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previsto che il fondo distinto col mappale 838, assegna-

i fondi di cui ai mappali 1895,1896 e 1152.
Si costituiva pure Corti Maria che chiedeva la chiamata
in causa dei proprietari degli appartamenti costruiti sul

duto la proprietà del fondo relativo al mappale stesso e
chiedeva il rigetto della domanda dell’attore, dato che
non vi sarebbe stata necessità di asfaltare la strada in
terra battuta gravata da servitù né di collocarvi un cancello; in subordine chiedeva l’accoglimento della domanda in relazione alla quota proporzionale delle spese per
il passo carraio.
Con sentenza 4.3.2003 il Tribunale rigettava la domanda del Corti sul rilievo che il proprietario del fondo dominante aveva il diritto di eseguire le opere necessarie
per conservare la servitù / ma non quelle necessarie per
l’esercizio della servitù stessa.
Avverso tale sentenza Corti Ignazio proponeva appello
cui resistevano Corti Luigia e Corti Maria.
Con sentenza depositata il 6.9.2007 la Corte d’Appello di
Milano rigettava l’appello condannando l’appellante al
pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte territoriale che il trasferimento

in

tutto o in parte, rispettivamente, da parte di Corti Luigia e Corti Maria ,dei fondi interessati dalla servitù,
comportava il trasferimento della servitù stessa e delle

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mappale 2504 cui, con contratto 19.12.1984, aveva ce-

obbligazioni correlate che, avendo natura di obbligazioni non personali ma “propter rem”, presupponevano la
volontà e la possibilità di avvalersi del diritto di servitù

più titolare del diritto medesimo; quanto ai mappali
1895,1896 e 1152, rimasti nella titolarità di Corti Maria,
in base al principio ” servitus in faciendo consistere nequit”, il Corti, quale proprietario del fondo servente,
non era tenuto a compiere alcuna attività per rendere
possibile l’esercizio della servitù e non poteva pretendere che Corti Maria adempisse un’obbligazione “propter
rem” connessa con l’esercizio della servitù.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Corti
Ignazio formulando due motivi di ricorso illustrati da
successiva memoria.
Resistono con distinti controricorsi Corti Maria e Corti
Luigia.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 1069 c.c., per
avere la Corte di merito affermato che l’obbligo di realizzare l’accesso carraio assunto contestualmente alla
costituzione di una servitù, costituiva un obbligo accessorio “propter rem” alla pari di quello successivo
riguardante la manutenzione della servitù, mentre si

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sicché non erano azionabili nei confronti di chi non era

lí’vttava di un obbligo contrattuale di natura personale, legittimante la richiesta di condanna degli obbligati
all’adempimento di esso, considerato che l’obbligo di

cessarie alla formazione e realizzazione di detto accesso
carraio, era stato posto anche a carico di Corti Ignazio,
quale proprietario del fondo servente(mapp. 838) e
nell’interesse personale anche dello stesso; tale obbligazione contrattuale aveva natura personale ed era distinta da quella prevista per la manutenzione della servitù sicché non rilevava che le Corti avessero ceduto a
terzi la proprietà di alcuni loro terreni, in favore dei
quali era stata costituita la servitù;
2)violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.M. 127/04
prevedendo il comma 4 0 , che “qualora in una causa
l’avvocato assista o difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, l’onorario unico può essere
aumentato per ogni parte oltre la prima del 20%”; nella
specie la Corte d’Appello,in violazione di tale norma,
aveva liquidato gli onorari per entrambe le parti se pure
difese dal medesimo legale che aveva svolto prestazioni
difensive pressoché identiche anche se mediante atti distinti.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’obbligo assunto da Corti Ignazio, contestualmente alla

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pagamento delle spese per l’esecuzione delle opere ne-

costituzione della servitù di passo pedonale e carraio in
favore dei fondi di Corti Luigia e Corti Maria, di contribuire,assieme a loro, alle spese di formazione

nibilità edificatoria” delle rispettive proprietà delle
parti, implica, invero, uno specifico interesse personale
del Corti alla realizzazione dell’accesso carraio sul proprio fondo, con riferimento alle possibilità edificatorie
dello stesso. Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha
ritenuto che l’obbligo delle convenute di provvedere alla formazione di detto accesso fosse correlato alla costituzione ed esercizio della servitù, escludendo che
dalla relativa pattuizione fra le parti potesse evincersi
“la personale assunzione dell’obbligo dei contraenti di
provvedere, comunque, alla “formazione dell’accesso
carraio” in quanto si sarebbe trattato di obbligazione
propter rem e, cioè, di obbligazione ambulatoria connessa all’esercizio della servitù ed, in quanto tale, a soggetto passivo indeterminato.
Il giudice di appello ha omesso di considerare che, ai
sensi dell’art.1069, 1° co. c.c., solo la spesa per il mantenimento della servitù, gravante, di regola, sul proprietario del fondo dominante, è configurabile come obbligazione propter rem perchè in relazione strumentale inscindibile con la servitù( V. Cass. n. 5129/83).

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dell’accesso carraio in quote proporzionali alla “dispo-

La pattuizione intercosa fra le parti, riportata nell’atto
di divisione 11.7.1983, di pagare le spese per la formazione di detto accesso carraio, proporzionalmente “alla

ed appartenenti sia alle sorelle Corti che a Corti Ignazio, sembra escludere, invece, alla luce anche di detta
regolamentazione delle spese, una necessaria, indefettibile relazione strumentale di esse con l’esercizio della
concessa servitù di passo pedonale e carraio e con il relativo t obbligo di manutenzione.
Ne deriva che la realizzazione di detto accesso carraio,
per la parte di spesa posta a carico del Corti, proprietàrio del fondo servente, contrariamente a quanto affermato
dalla Corte, non viola il principio “servitus in faciendo
consistere nequit”, rispondendo ad un diretto e specifico
interesse del Corti medesimo la esecuzione di un’opera
rapportata alle esigenze edificatorie del proprio fondo
oltrechè di quelli in proprietà delle sorelle Corti.
Conseguentemente l’obbligazione di realizzare l’accesso
carraio non configura un’obbligazione propter rem, accessoria al contenuto ed all’esercizio della servitù ed alla sua manutenzione e strettamente collegata alle sorti
dello specifico diritto reale cui inerisce.
La circostanza che le attuali resistenti avessero ceduto
a terzi la proprietà di alcuni terreni a favore dei quale

disponibilità edificatoria” dei fondi oggetto di divisione

era costituita la servitù, non valeva, pertanto, a far venire meno detta obbligazione di pagamento delle spese
posta a carico delle sorelle Corti nonché di Corti Igna-

catoria dei rispettivi fondi, per una “utilitas”, quindi,
rapportata alla concreta edificazione su di essi.
In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza
impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad
altra sezione della Corte d’Appello di Milano che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per
le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della
Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma il 10.12.2013

zio ,con riferimento ed in proporzione alla natura edifi-

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