Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2442 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24272/2018 proposto da:

M.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Eloisa Aliotta, del foro di Livorno che lo

rappresenta e difende (pec:

eloisaaliotta.pec.ordineavvocatilivornoati.it);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1894/2018 del Tribunale di Catanzaro;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

dell’11/12/2020 dal Consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per il Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Ilia

Massarelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 1894/2018 del Tribunale di Catanzaro con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui la locale commissione territoriale di Crotone aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Il ricorrente censura la decisione sulla base di un unico motivo relativo alla violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, poichè la Commissione territoriale non aveva proceduto alla videoregistrazione per problemi tecnici, e lui non era stato sentito in Tribunale, nonostante la specifica richiesta in tal senso. Evidenzia che, nel caso in esame, l’ascolto da parte del Tribunale si appalesava necessario, siccome questo aveva dubitato della sua credibilità.

3. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso perchè infondato.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 4108 adottata da questa Sezione all’udienza camerale del 4/2/2020, il ricorso veniva rimesso all’odierna pubblica udienza per la decisione della questione di diritto circa la necessità o meno che il giudice disponga l’audizione del richiedente che ne faccia espressa richiesta (e non solo che provveda a fissare l’udienza di comparizione), in caso di assenza della videoregistrazione del colloquio davanti la Commissione territoriale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso – che attiene alla questione per cui vi è stata ordinanza interlocutoria di rimessione all’odierna pubblica udienza – presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

Partendo da quest’ultimi per voler seguire l’ordine espositivo delle doglianze prospettate dal ricorrente, giova in primo luogo ricordare che è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte il principio, al quale il Collegio intende aderire, secondo cui “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; in termini Sez. 1, sentenze n. 27274 e n. 27275 del 13/10/2020; n. 25312 del 14/10/2020; conforme Sez. 1, n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115).

Ne consegue, pertanto, che nessun automatismo è dunque predicabile tra la mancanza di videoregistrazione e la necessaria audizione del richiedente, come invece sostenuto nel motivo di censura qui in esame.

Inoltre, il ricorrente, nella prima parte del ricorso incentra la sua censura sulla necessità che, in assenza della videoregistrazione, venga fissata l’udienza di comparizione, dando atto, però ed allo stesso tempo, che l’udienza dinanzi al Tribunale venne tenuta (il 3 aprile 2018).

Con riguardo, poi, all’esigenza di disporre l’audizione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente un vulnus derivante dalla mancanza di tale adempimento, omettendo completamente di indicare le circostanze fattuali su cui avrebbe dovuto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020). Al riguardo, questa Corte ha affermato che “nel solco di quanto affermato dalla recente sentenza n. 21584-20 il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza” (Sez. 1, n. 25312 dell’11/11/2020).

Infine, nel ricorso non risultano essere stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); nè si è specificamente censurata la motivazione del giudice di merito che ha ritenuto non necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente stante la manifesta infondatezza della domanda; nè il richiedente precisa di aver proposto istanza di audizione nel ricorso, evidenziando gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti per dissipare incongruenze o contraddizioni.

2. In conclusione, va rigettato il ricorso.

3. La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

4. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna M.A. alla rifusione in favore del Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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