Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2442 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 02/02/2011), n.2442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Biondi Settimio,

elettivamente domiciliato nello studio del dott. Marco Fierli in

Roma, via Guido Reni, n. 2;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA; M.

L.;

– intimate –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna in data 10 dicembre

2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Golia Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

L’Avv. D.S.S. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto di liquidazione del compenso emesso in suo favore dal Tribunale di Bologna in data 15 giugno 2009 per l’attività di difensore di imputato ( M.L.) ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorso in opposizione è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Bologna il 20 luglio 2009, nel rispetto del termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta il 30 giugno 2009, ed inscritto nel ruolo della volontaria giurisdizione.

Il Tribunale ha quindi fissato l’udienza di comparizione delle parti per il 10 dicembre 2009, dando termine all’opponente sino al 31 ottobre 2009 per notificare il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, alle controparti.

All’udienza fissata, il Tribunale ha dichiarato, con ordinanza, l’inammissibilità dell’opposizione, perchè la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ad una delle due controparti – M. L. – era avvenuta tardivamente, il 3 novembre 2009.

Per la cassazione di questa ordinanza il D.S. ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 ed il 9 febbraio 2010, sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo si contesta che il Tribunale abbia dichiarato tardiva la notificazione, non considerando che l’atto era stato consegnato all’ufficiale giudiziario tempestivamente, il 29 ottobre 2009, e disattendo il principio per cui, al fine del rispetto del termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, giacchè il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

Con il secondo mezzo ci si duole della dichiarazione di inammissibilità come conseguenza della (in ipotesi) tardiva notifica del ricorso.

2. – Prioritario in ordine logico è l’esame del secondo motivo.

Esso è fondato.

In tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, la mancata tempestiva notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti – disposta L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 29, cui fa rinvio il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, comma 2, – non da luogo, in difetto di espressa comminatoria, all’inammissibilità dell’opposizione, posto che il rapporto cittadino-giudice si instaura con il tempestivo deposito del ricorso, con cui si realizza l’editio actionis, laddove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di opposizione, diretta ad instaurare il con-traddittorio. Ne consegue che, in caso di mancato rispetto del termine assegnato per il compimento della notifica, sorge – in difetto di spontanea costituzione del resistente – il dovere del giudice di disporre, al fine di assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, l’ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., con l’assegnazione di un nuovo termine che assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio (cfr. Cass., Sez. 2^ civ., 12 maggio 1999, n. 4697; Cass., Sez. 4^ pen. 14 luglio 2008-8 agosto 2008, n. 33161, imp. Cutrupi).

L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del primo.

3. – Il ricorso è accolto.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Bologna, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;

cassa l’ordinanza impugnata e rinvia. la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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