Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24419 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 30/11/2016), n.24419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17288-2012 proposto da:

P.T. (OMISSIS), B.G. (OMISSIS), D.P.P.

(OMISSIS), D.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GRAZIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato DANIELE FANTINI;

– ricorrenti –

contro

M.A. (OMISSIS), BA.PA. (OMISSIS),

BE.GI. (OMISSIS), D.P.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio

dell’avvocato GIAN LUIGI LOY, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERO VITACCHIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2448/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato Andrea GRAZIANI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Daniele FANTINI, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20 novembre 2002, P.T., B.G., D.P.P. e D.M.G. convenivano in giudizio M.A., Ba.Pa., Be.Gi. e D.P.M.C. e chiedevano al Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, la riduzione in pristino di tutte le opere edificate da terra a cielo e posizionate a distanza inferiore a quella legale prescritta dagli strumenti urbanistici del Comune di Schio ovvero l’arretramento delle stesse a distanza legale, con condanna al risarcimento del danno.

Essi esponevano che: erano proprietari di due immobili facenti parte di un complesso residenziale sito in (OMISSIS); i resistenti, che pure erano proprietari di due immobili siti nello stesso complesso, avevano realizzato due nuovi garages sormontati da una struttura porticata, che violavano la distanza di metri 5 dal confine con la corte interna comune, prescritta dall’art. 11 delle Norme di Attuazione del Prg del Comune di Schio.

I resistenti si costituivano e chiedevano il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Vicenza, Sezione distaccata di Schio, istruita la causa con Ctu, con ordinanza del 31 gennaio 2005, poi confermata in sede di reclamo, accoglieva il ricorso. Con sentenza dell’il dicembre 2007 il Tribunale di Vicenza, Sezione distaccata di Schio, accoglieva la domanda di manutenzione dei ricorrenti.

La Corte di Appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2448/11, accoglieva l’appello proposto da M.A., Ba.Pa., Be.Gi. e D.P.M.C. e, per l’effetto, rigettava tutte le domande proposte dai ricorrenti in primo grado. A sostegno della decisione adottata, la Corte di Appello di Venezia evidenziava che: a) i porticati oggetto di causa erano da considerare degli aggetti, trattandosi di elementi architettonici sporgenti; b) doveva essere applicato il disposto dell’art. 1102 c.c.; c) i detti porticati erano compatibili con la struttura dell’edificio condominiale; d) il principio della prevenzione non poteva essere applicato nella specie. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.T., B.G., D.P.P. e D.M.G., con ricorso affidato a quattro motivi.

M.A., Ba.Pa., Be.Gi. e D.P.M.C. hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= P.T., B.G., D.P.P. e D.M.G. lamentano:

a) Con il primo motivo di ricorso, la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 63 Regolamento edilizio comunale. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel qualificare i praticati oggetto di causa tra gli elementi architettonici sporgenti assimilabili a pensiline non tenute al rispetto della distanza dal confine come disposto dall’art. 63, n. 4 del Reg. edilizio comunale, perchè i porticati di cui si dice andrebbero qualificati come costruzioni e come tali tenuti al rispetto delle distanze di cui all’art. 873 c.c..

b) Con il secondo motivo, la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale erroneamente presupposto che la costruzione dei manufatti oggetto di causa sulle proprietà esclusive dei convenuti avesse configurato un uso della cosa comune, ovverossia dell’area interna posta a confine con quelle. Piuttosto, nel caso in esame sono presenti delle unità immobiliari autonome e distinte le une dalle altre che in comune hanno solo l’area interna adibita a manovra dei veicoli. I porticati costruiti dai convenuti sorgevano sulle loro esclusive proprietà, dal momento che essi hanno sostenuto rientrare nelle stesse anche il muro su cui poggiano i pilastri che sorreggono le strutture de quibus L’applicazione dell’art. 1102 c.c., andava dunque esclusa in quanto non era ravvisabile alcuna relazione funzionale tra l’area interna comune ed i suddetti porticati. L’uso della cosa comune deve necessariamente esaurirsi nel diritto di comproprietà della cosa stessa e non su beni estranei alla stesa.

c) Con il terzo motivo, la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale e del principio di prevenzione. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale, erroneamente, avrebbe affermato che “in alcuna norma regolamentare” fosse contenuta la distinzione tra criterio edificatorio e parametro edificatorio e che nella specie trovava applicazione il principio della prevenzione. Non considerando che l’art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale non prevederebbe affatto in via generale la facoltà di costruire in aderenza in deroga al rispetto delle distanze dal confine. Piuttosto la norma appena richiamata con riferimento alle distanze da rispettare distingue nettamente i parametri edificatori nell’ambito dei quali è prevista appunto la regola della distanza minima di 5 metri dal confine senza alcuna menzione dell’ipotetica facoltà generale di derogare alla stessa costruendo in aderenza, dai criteri edificatori nell’ambito dei quali è inserito l’inciso “è normalmente consentita la costruzione in aderenza”.

d) Con il quarto motivo, la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere che le autorimesse oggetto di causa non dovessero rispettare le distanze legali dal confine, posto che l’art. 11 del Regolamento Edilizio comunale prevederebbe che per le costruzioni interrate non sarebbe computato il relativo volume ma ciò non comporterebbe automaticamente l’esonero dal rispetto delle distanze legali dal confine. E, comunque, resterebbe il fatto, secondo i ricorrenti, che in quanto le autorimesse sono aperte sull’area comune gravando su questa ultima di una servitù a favore di una proprietà estranea avrebbe richiesto il necessario consenso di tutti i comproprietari.

1.1. Il primo ed il quarto motivo, vanno esaminati prima degli altri, dato che il loro esito è pregiudizievole rispetto ai restanti motivi.

1.2.= Il primo motivo è fondato. Come correttamente ha evidenziato la Corte distrettuale, posto che la norma di cui all’art. 63 del Regolamento Edilizio comunale andava interpretata alla luce dei successivi punti 4 e 7 che escludono tutti gli aggetti dal rispetto delle distanze dal confine “(…)tutta la questione ruota intorno all’interpretazione da dare a detto locuzione (aggetti): tuttavia, a parte la citata interpretazione (autorevole trattandosi di un tecnico qualificato nominato CTU dal Tribunale) fornita nell’elaborato (secondo il quale: nella redazione dei punti 4 e 7 dell’art. 63 “sembra che si sia dimenticato di citare espressamente i porticati”) (…) non appare sussistente alcuna ragione sotto il profilo urbanistico, per indurre a ritenere che i porticati per cui è causa non rientrino nell’ambito degli aggetti. Ed, infatti, entrambi alla luce delle foto sub 1 e sub 2 allegate alla CTU e alla planimetria sub 2 dell’integrazione, rientrano in pieno nell’ambito degli elementi architettonici sporgenti” rispetto alla cubatura delle due case e da quelle, per l’appunto, sporgenti(…). I porticati in questioni possono rientrare nell’ambito delle pensiline costruzioni del tutto simili ai porticati e dei quali possono ritenersi sinonimi, costituenti l’aggetto, non tenute al rispetto delle distanze dal confine”. Ora, è di tutta evidenza, che la Corte distrettuale non chiarisce le ragioni per le quali i porticati oggetto della controversia potessero essere intesi quali pensiline e, dunque, quali “aggetti”, limitandosi ad evidenziare che non sussistevano ragioni per indurre a ritenere che i porticati per cui è causa, non rientrassero nell’ambito degli aggetti e trascurando di indicare gli elementi del porticato che fossero assimilabili a quelli dell’aggetto, anche perchè il porticato è costituito da colonne che sorreggono un piano calpestabile. Nè è facilmente intuibile assimilare delle colonne che sorreggono un piano eventualmente calpestabile con una pensilina e con un “aggetto”. E, comunque, la Corte non spiega neppure cosa intenda per porticato e quali siano gli elementi caratterizzanti di esso. Piuttosto, laddove la Corte ritiene che il porticato andrebbe assimilato ad una pensilina e, dunque, ad un aggetto sembra aver valorizzato il piano calpestabile sorretto da colonne e laddove indica il porticato quale elemento architettonico sporgente sembra dare rilevo alle colonne che sorreggono un piano calpestabile, epperò il porticato è un insieme di colonne e di un piano eventualmente calpestabile. Va tenuto conto che, come ha già detto questa Corte in altra occasione (Cass n. 27418 del 2005), al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, nel caso in cui una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro di facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del vuoto per pieno, con l’effetto che la distanza, al pari del volume e della superficie del fabbricato, resta immutata qualora il porticato venga successivamente chiuso con pareti esterne allineate alla facciata. Ciò comporta che anche nel caso in cui le pareti esterne di collegamento tra i pilastri del porticato non siano realizzate, comunque, la fabbrica così costruita, che ha i requisiti di consistenza, solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, integra la nozione di costruzione soggetta alla disciplina sulle distanze.

1.2.= E’ fondato anche il quarto motivo.

Va qui premesso che, come è stato già detto da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 22341 del 21/10/2009): in tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un’utilità maggiore e più intensa di quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purchè non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso e senza che tale uso più intenso sconfini nell’esercizio di una vera e propria servitù (sentenza di questa Corte 3/6/2003 n. 8830).

Sennonchè, nel caso in esame, la Corte distrettuale, limitandosi ad affermare, in modo assolutamente generico, che “(…) ove venga constato il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, non ha chiarito se l’apertura dei garages (proprietà esclusiva degli attuali resistenti), verso il fondo comune integrasse gli estremi di una maggiore e più intensa utilizzazione del bene comune o, invece, gli estremi della costituzione di una servitù a carico di un bene comune (…)”.

2.= Come è del tutto evidente, il secondo ed il terzo motivo rimangono assorbiti dall’accoglimento del secondo e quarto motivo del ricorso.

In definitiva, va accolto il primo ed il quarto motivo, dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così decisivo nella Camera di Consiglio, della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA