Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24419 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14279-2009 proposto da:

G.M.L. (C.F. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 33, presso l’avvocato

GIULIANI ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

23/04/2008, n. 55260/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo;

rigetto del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra G.M.L. nonchè altre due parti, con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio e poi dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto il riconoscimento di una particolare indennità. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il giorno 23 aprile 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto. Liquidava le spese nella misura di Euro 980,00 per onorari, Euro 200,00 per diritti, oltre spese generali e accessorie, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. La sig.ra G.M.L. ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 5 giugno 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando un motivo. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda, ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Il motivo è accompagnato dal prescritto quesito.

2. Il motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

Dovendo il decreto impugnato essere cassato in relazione alla decorrenza degli interessi limitatamente alla parte f) che lo ha impugnato ed essendo state le spese liquidate nel decreto unitariamente “pro quota” in favore delle tre parti attrici, la cassazione travolge anche per un terzo detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede per tale terzo, sussistendo le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendosi alla parte ricorrente gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio, nei sensi e nella misura appresso indicate e con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta delle ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi nei confronti della parte ricorrente G.M.L. e per un terzo con riferimento alle spese in esso liquidate. Decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della parte ricorrente degl’interessi legali sulla somma di Euro 5.000,00 liquidata dalla Corte d’appello dalla data della domanda giudiziale. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 250,00 per onorari, 250,00 per diritti, 25,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 300,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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