Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24418 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 30/11/2016), n.24418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 7370 – 2012 R.G. proposto da:

D.E. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Jolanda Grillo

Nicolaci ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tuscolana,

n. 1178, presso lo studio dell’avvocato Nelide Caci;

– ricorrente –

contro

D.G. – c.f. (OMISSIS) – F.C. – c.f.

(OMISSIS) – F.G. – c.f. (OMISSIS) –

F.V.E. – c.f. (OMISSIS) – D.M. – c.f. (OMISSIS) –

rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Piazza in virtù di

procura speciale – i primi quattro – in calce al controricorso ed –

il quinto – per notar F.F. del 10.4.2012, tutti

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Parigi, n. 11, presso lo

studio dell’avvocato Francesco Sotis.

– controricorrenti –

e

D.S.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 1253 dei 23.9/7.10.2011 della corte d’appello

di Palermo;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Abete Luigi;

Udito l’avvocato Elisabetta Marini, per delega dell’avvocato Giuseppe

Piazza, per i controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Celentano Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che in prime cure G., S., R. e D.F. ebbero a convenire innanzi al tribunale di Agrigento D.E.;

– rilevato, in particolare, che gli attori ebbero a dedurre che il (OMISSIS) era deceduto in (OMISSIS) il fratello, D’.Em.; che costui con testamento olografo apparentemente di suo pugno ed in data (OMISSIS) aveva istituito quale sua unica erede la nipote, ovvero la convenuta; che nondimeno la scheda testamentaria era apocrifa e, comunque, era stata redatta allorchè il testatore era già gravemente ammalato e versava dunque in stato di incapacità di intendere e di volere; che la data del (OMISSIS) era in ogni caso fittizia;

– rilevato ulteriormente che su tale scorta gli attori ebbero a domandare la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento del testamento;

– rilevato altresì che D.E. ebbe a costituirsi in prime cure con comparsa in data 10.10.1992;

– rilevato inoltre che in primo grado, con comparsa in data 26.2.1993, ebbero a spiegare intervento M., O. ed D’.El., fratelli parimenti del de cuius, che aderirono alle richieste degli attori;

– rilevato ancora che a proporre appello avverso la sentenza n. 464/2005 del tribunale di (OMISSIS) sono stati D.G., D.S., F.G., F.C., F.V.E. e D.M.;

– rilevato che D.E. si è costituita in secondo grado con comparsa dell’1.12.2004;

– ritenuto che nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo per nullità, in considerazione dell’unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima (cfr. Cass. 14.1.2010, n. 474; Cass. 7.3.2016, n. 4452);

– ritenuto al contempo che, a seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell’interventore (cfr. Cass. 6.5.2015, n. 9150; Cass. 3.4.2007, n. 8350);

– rilevato, su tale scorta, che non si ha riscontro della presenza in appello di R. e D.F., attrici in prime cure e litisconsorti necessarie; e ciò tanto più che la ricorrente – in questa sede – ha dedotto con la memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. pag. 2) che costoro non avrebbero esperito appello;

– rilevato, sulla medesima scorta, che non si ha riscontro della presenza in appello di O. ed D’.El., interventrici in prime cure e parimenti litisconsorti necessarie;

e ciò tanto più che la ricorrente – in questa sede – ha lasciato intendere con la memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. pag. 2) che anche costoro non avrebbero esperito appello;

– ritenuto che, quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l’atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. 27.7.2001, n. 10297);

– rilevato nel caso di specie, per un verso, che si ha riscontro della notifica dell’atto di appello, che D.G., D.S., F.G., F.C., F.V.E. e D.M. ebbero a proporre, unicamente nei confronti di D.E., per altro verso, che non si ha riscontro della pronuncia da parte della corte di appello di Palermo dell’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., nei confronti di R. e D.F. e di O. ed D’.El.;

– ritenuto che nel caso di litisconsorzio necessario, “sostanziale” ovvero cosiddetto – processuale”, qualora l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d’ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che questa Corte di legittimità è tenuta a rimettere le parti dinanzi al giudice d’appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (cfr. al riguardo Cass. 5.5.2004, n. 8519; cfr. Cass. 17.1.2001, n. 593, secondo cui la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità);

– visto l’art. 384 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte assegna al pubblico ministero ed alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni scritte sulle quaestiones di cui in parte motiva; riserva all’esito la decisione;

si comunichi al pubblico ministero ed alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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