Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24418 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 30/09/2019), n.24418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18426/2018 r.g. proposto da:

J.T., (cod. fisc.), rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Mario Pettorino

e Annarita Colaiuda, elettivamente domiciliato in Roma, Via Val

d’Ossola n. 100, presso lo studio dell’Avvocato Pettorino.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data

11.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sulle domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate da J.T., cittadino nigeriano, dopo il diniego della commissione territoriale di Roma – ha rigettato le domande così proposte dal richiedente.

Il tribunale ha ricordato la vicenda personale del ricorrente, per come raccontato d quest’ultimo alla commissione territoriale: il richiedente proviene dall’Edo State e, dopo essere rimasto orfano prima della madre e poi del padre, si era trasferito presso l’abitazione del nonno che era capo comunità ed affiliato al partito PDP; il ricorrente era stato poi coinvolto in una faida politica in seguito alla quale era anche morto il nonno, i cui assassini erano tuttavia subito usciti dalla prigione; il richiedente si era pertanto determinato a lasciare il suo paese, temendo di essere ucciso come avvenuto per il nonno. Il tribunale ha, dunque, ritenuto che la vicenda personale raccontata dal richiedente non fosse sussumibile nel paradigma applicativo dell’invocata protezione internazionale, avendo lo stesso ricorrente escluso la matrice politica della vicenda, in quanto non si era mai occupato di politica in Nigeria. Il tribunale ha, inoltre, escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendovi pericoli che il richiedente sia sottoposto a trattamenti punitivi disumani in caso di rimpatrio e non essendo l’Edo State interessato da fenomeni di violenza diffusa ed indiscriminata. I giudici del merito hanno, infine, evidenziato che il ricorrente non aveva neanche allegato situazioni di particolare vulnerabilità personale, tali da legittimare il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il decreto, pubblicato il 11.5.2018, è stato impugnato da J.T. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si osserva che – sulla base della corretta valutazione delle fonti di conoscenza internazionale – doveva essere riconosciuto al ricorrente per lo meno la protezione umanitaria giacchè la Nigeria risulta interessata da fenomeni di violenza che pervadono l’intero territorio. Si evidenzia inoltre che il tribunale aveva illegittimamente omesso di attivare i suoi poteri istruttori officiosi, che avrebbero, invece, consentito di meglio comprendere la reale situazione interna della Nigeria.

2. Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. Si denuncia come omessa la verifica da parte dei giudici del merito della incapacità delle autorità statuali nigeriane di fronteggiare la violenza diffusa per meglio valutare i concreti pericoli cui si esporrebbe il ricorrente nella ipotesi di suo forzato rimpatrio. Si evidenzia inoltre – quanto alla invocata protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b – la mancata verifica del pericolo per il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Già il primo motivo è inammissibile per come formulato.

Si sollecita infatti la Corte ad una rivisitazione del merito della decisione tramite la rilettura delle fonti conoscitive per la rivalutazione della situazione socio-politica della Nigeria, e ciò a fronte di una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative censurabili secondo le ristrette maglie previste, ora, dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.2 Ma anche il secondo motivo – declinato questa volta come denuncia di vizio di legge – non supera la soglia dell’ammissibilità. Ed invero, la parte ricorrente richiede ancora una volta un’inammissibile rivalutazione del merito della decisione in riferimento ai presupposti applicativi della tutela prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, e ciò con particolare riferimento al profilo della pericolosità interna della Nigeria.

Va anche aggiunto come, in realtà, la parte ricorrente – quanto al concorrente profilo di doglianza che attinge la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 200, sub art. 14, lett. b – non abbia neanche aggredito la ratio decidendi principale sottesa il diniego della protezione così richiesta, e cioè la valutazione negativa di non credibilità del racconto.

3.2.1 Quanto alla dedotta questione del transito in Libia (che, peraltro, non sembra neanche essere stata allegata nella precedente fase di merito), va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia già chiarito che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018).

Situazione quest’ultima neanche prospettata da parte del ricorrente.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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