Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24418 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24418 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Rep.

ORDINANZA

Ud. 07/05/13

sul ricorso proposto da:
TOD’S s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, corso
Trieste 87, presso lo studio dell’avv. Arturo
Antonucci, rappresentata e difesa dall’avv.to Maurizio
Boscarato, per delega in calce all’atto di citazione
introduttivo del giudizio intrapreso dalla TOD’S
s.p.a., davanti al Tribunale di Fermo, nei confronti di
SIMOR s.p.a., e iscritto al n. 21/2012 R.G.;
ricorrente

controricorrente

contro
SIMOR s.r.1.;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Fermo del 4 luglio

2013

2012 emessa nella causa inter partes e iscritta al n.

11 °63

1

Data pubblicazione: 29/10/2013

21/2012 R.G.;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso come in
atti;

l. TOD’S s.p.a. ha agito in giudizio davanti al
Tribunale di Fermo per far accertare la
violazione da parte della SIMOR s.r.l. di due
clausole del contratto stipulato per la vendita
di prodotti con i marchi TOD’S, FAY e HOGAN.
L’inadempimento sarebbe consistito nella vendita
in punti commerciali diversi da quelli indicati
nel contratto e nell’effettuazione di svendite e
sconti rispetto ai prezzi di listino. La SIMOR ha
eccepito, costituendosi in giudizio, la nullità
delle clausole in quanto restrittive della
concorrenza e in contrasto con la disciplina
comunitaria e con la legge n. 287/1990.
2. Il Tribunale di Fermo ha ritenuto la competenza
della

sezione

specializzata

in

materia

industriale e commerciale a giudicare
sull’eccezione della SIMOR in forza del richiamo
delle norme invocate dalla SIMOR da parte
dell’art. 134 del d.lgs n. 30 del 2005 che
stabilisce la competenza della predetta sezione
specializzata.
3. Con ricorso ex art. 47 c.p.c. la TOD’S s.p.a ha

aqi

2

Rilevato che:

chiesto che la Corte di Cassazione dichiari la
competenza del Tribunale di Fermo. Rileva la
ricorrente che la competenza della sezione
specializzata in materia industriale e
commerciale riguarda i procedimenti giudiziari
relativi a illeciti afferenti all’esercizio dei

illeciti contestati alla SIMOR riguardano le
modalità di vendita dei prodotti a nulla
rilevando che la disciplina pattizia sia anche,
ma non solo, rivolta alla miglior tutela del
prestigio e della rinomanza del marchio. La
ricorrente contesta anche che la giurisprudenza
di legittimità abbia interpretato estensivamente
le disposizioni del decreto legislativo n. 30 del
2005 dato che ha affermato la competenza della
sezione specializzata (Cass. civ. 921/2009) solo
quando la controversia comporti l’accertamento
sia pure indiretto di una proprietà industriale.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, con nota del 18 febbraio 2013
sottoscritta dal sostituto Procuratore Generale
Carmelo Sgroi, ha chiesto che venga dichiarata
la competenza del Tribunale ordinario di Fermo.
Ritenuto che

5. Il ricorso è fondato. Infatti la giurisprudenza
di questa Corte ha chiarito che, in tema di
competenza delle sezioni specializzate in materia
di proprietà industriale ed intellettuale, ai

3

diritti di proprietà industriale, laddove gli

sensi dell’art. 3 del d. lgs. 27 giugno 2003, n.
168, si ha interferenza tra fattispecie di
concorrenza sleale a tutela della proprietà
industriale o intellettuale, sia nelle ipotesi in
cui la domanda di concorrenza sleale si presenta
come accessoria a quella di tutela della

tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione
sulla domanda di repressione della concorrenza
sleale o di risarcimento dei danni, debba
verificarsi se i comportamenti asseritamente di
concorrenza sleale interferiscano con un diritto
di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle
sezioni specializzate va negata nei soli casi di
concorrenza sleale c.d. pure, in cui la lesione
dei diritti riservati non costituisca, in tutto o
in parte, elemento costitutivo della lesione del
diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover
essere valutata, sia pure incidenter tantum nella
sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza
(Cass. civ. sezione I, ordinanza n. 12153 del 18
maggio 2010).
6. La controversia intercorrente fra TOD’S s.p.a. e
SIMOR s.r.1., come ha rilevato il Procuratore
Generale, non comporta alcun accertamento, né
principale né incidentale, della esistenza del
diritto di privativa industriale dato che la
domanda riconvenzionale, intesa a ottenere la
dichiarazione di invalidità delle clausole

4

proprietà industriale e intellettuale, sia in

contrattuali su cui si fonda la domanda della
TOD’S per contrasto con la disciplina sulla
concorrenza, non richiede alcun accertamento
relativo all’esistenza o al grado di tutela del
segno distintivo dei prodotti commercializzati.
7. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente

dichiarazione di competenza del giudice ordinario
di Fermo.
8. Nessuna statuizione va adottata sulle spese del
presente procedimento in quanto la SIMOR s.r.1.,
oltre a non essersi costituita inquesto
procedimento, non ha contestato, nel giudizio
vertente

inter

partes

sull’inadempimento

contrattuale delle clausole afferenti alle
modalità di commercializzazione dei prodotti
della società attrice, la competenza del
Tribunale adito dalla TOD’S. Né ha eccepito la
competenza della sezione specializzata nel
giudizio in relazione alla proposizione della
descritta domanda riconvenzionale ma anzi ha
convenuto espressamente, secondo quanto dedotto
nel ricorso dalla TOD’S, sull’insussistenza di
una ragione di attribuzione della competenza alla
sezione

specializzata

per

effetto

della

proposizione di tale domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa

il

provvedimento impugnato, e dichiara la competenza del

5

cassazione del provvedimento impugnato e

Tribunale di Fermo. Nulla sulle spese del presente
procedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

7 maggio 2013.

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