Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24418 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. III, 09/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29898-2019 proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dall’avv.to LUCA ZUPPELLI,

(luca.zuppelli.brescia.peccavvocati.it), elettivamente domiciliato

presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma,

piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA n. 4533/2019, depositato

l’11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.M., proveniente dalla (OMISSIS) ((OMISSIS)), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14 e dell’art. 5, comma 6 T.U.I.

1.1. Lamenta che il Tribunale di Brescia non aveva preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni precise e dettagliate rese e non aveva attivato i poteri officiosi del giudice, necessari per acquisire una conoscenza adeguata della situazione del paese di provenienza.

2. Con il secondo motivo lamenta, altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su questioni e fatti controversi e decisivi per il giudizio.

3. Con il terzo motivo prospetta, infine, la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione del requisito di straordinaria necessità e urgenza, nonché la violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 988, art. 15.

4. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso è del tutto privo, sia in premessa che nello sviluppo delle censure, della sommaria esposizione del fatto, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 che risulta, dunque, inosservato.

4.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

4.2. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

5. Le prime due censure, presentano, comunque, altri profili di inammissibilità: su di esse si argomenta con riferimento alle fattispecie invocate per le quali la narrazione della storia vissuta non assume rilievo imprescindibile, e cioè la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e la protezione umanitaria.

5.1. Si osserva, infatti, che quanto alla prima censura relativa all’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria, essa è inammissibile in quanto il provvedimento impugnato richiama C.O.I. attendibili ed aggiornate (Report Easo 2017 e 2018 e Report Easo (OMISSIS) del febbraio 2019) ed il ricorrente non ne contrappone altre che consentano di giungere ad una diversa soluzione della controversia (cfr. ex multis Cass. 22769/2020).

5.2. Quanto alla seconda, il motivo richiama un vizio non più esistente L. n. 132 del 2012, ex art. 54 che ha modificato la formulazione della norma, circoscrivendo la medesima doglianza all’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.

6. Quanto all’eccezione di legittimità costituzionale, la stessa – già affrontata da questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018) – risulta manifestamente infondata per le stesse ragioni richiamate nell’arresto teste’ menzionato (che questo Collegio condivide pienamente) con il quale è stato affermato che “e” manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. Con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poiché la disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.”

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

8. La mancata costituzione della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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