Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24418 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 03/11/2020), n.24418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17243-2014 proposto da:

B.E., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BENVENUTI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 759/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. B.M. e B.E. impugnavano l’avviso di rettifica con il quale l’ufficio accertava maggiori imposte ipotecarie, catastali e sostitutive a titolo di INVIM, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione del 17 novembre 2004, relative ai cespiti accatastati sub 1, 46, 62, 65 e sub 68, contestando l’adozione dei valori OMI e, segnatamente, la valutazione effettuata con riferimento al cespite indicato con identificativo sub 68, di cui invocavano invece la ruralità e soprattutto lo stato di degrado e fatiscenza.

Con riferimento all’immobile sub 68, i ricorrenti asserivano di aver presentato dichiarazione DOCFA per il mutamento di destinazione, attribuendo loro una rendita pari a 713,12 Euro nell’anno 2003, mai rettificata dall’Agenzia. Deducevano i contribuenti, inoltre, che il cespite sub 1 (sito in Firenze alla (OMISSIS)) era stato volturato al catasto nel 1997, a seguito della successione del padre e dell’atto di divisione del settembre 1998 per notaio C., atto con il quale veniva richiesta l’applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12; – che, peraltro, dalla visura catastale si ricavava l’attribuzione della rendita catastale sulla base della quale risultava un valore di rendita inferiore a quanto dichiarato nella successione. Per entrambi i cespiti rilevavano che la valutazione dell’Ufficio era stata effettuata sei anni dopo l’apertura della successione senza l’indicazione del coefficiente che facesse retroagire la valutazione medesima.

La CTP di Firenze respingeva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dai contribuenti, i quali limitavano l’impugnazione della decisione di primo grado alle rettifiche dei valori dei cespiti sub 1 e sub 68. La CTR della Toscana accoglieva il gravame.

Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione, la quale – con sentenza n. 14027/2012 -, nell’affermare che il giudizio di rinvio concerneva solo i cespiti 1 e 68 indicati nell’originaria dichiarazione di successione, statuiva ” In tale ottica, è necessario e sufficiente che l’avviso di accertamento enunci i criteri astratti sulla cui base è stato determinato il maggior valore, senza che possa negarsi la validità dell’avviso medesimo sol perchè sia motivato con riferimento ad elementi extratestuali (v. Euro 1150/2008, 21515/2005, 11997/2003, 17762/2002, 121367/2001, 793/2000) non allegati, non costituiti da altri atti amministrativi, ma da listini di generalizzata disponibilità (v. Cass. 5755/2005). Come è noto, l’obbligo di motivare l’avviso di accertamento di maggior valore è diretto a circoscrivere l’ambito delle ragioni adducibili dal Fisco nell’eventuale fase giudiziale e a consentire alla parte contribuente l’esercizio del diritto di difesa (Euro 1150/08). Pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base al quale è stato determinato il maggior valore (cfr., ex multis, Euro 11420/1998 e 24193/2006). La CTR non nega che tali criteri siano stati indicati, ma immotivatamente censura proprio quella strutturazione ritenuta legittima, in tesi generale e sul piano formale, dalla citata giurisprudenza. D’altra parte, non è condivisibile l’assunto che, in linea di principio, la mancata specifica indicazione degli immobili similari assunti a comparazione impedirebbe l’esercizio del diritto di difesa. Infatti, preso atto del criterio di valutazione, nulla. impedisce al contribuente di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale e nella specie, da quel che appare dalla sentenza d’appello, ciò sembra essere stato fatto in modo non esaustivo. Il “thema decidendum” deve essere affrontato non solo – e non tanto – in relazione all’esercizio del diritto di difesa, ma anche – e soprattutto – in relazione all’onere della prova, il cui assolvimento non risulta adeguatamente valutato dal giudice di merito. Concludendo, il ricorso deve essere accolto”.

In sede di rinvio, la CTR della Toscana – con sentenza n. 759/1714, depositata il 10.04.2014 – affermava che. “la legittimità dell’avviso di accertamento non formava più oggetto di-discussione; e come nell’ambito di esso l’amministrazione aveva indicato elementi indiziari pertinenti e sufficienti da suscitare una presunzione semplice di congruità dei valori accertati. A queste indicazioni i contribuenti contrappongono elementi generici e non documentati…”.

Il contribuente ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza menzionata.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 132 c.p.c., nonchè dell’art. 118 dip. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost..

Nella illustrazione di tale motivo si prospetta che la sentenza della CTR presenterebbe una motivazione del tutto apparente, sì da ridondare in mancanza di motivazione, tale da determinarne la nullità ai sensi della citata norma. Per avere i giudici di appello argomentato la reiezione del gravame fondandosi sulla genericità degli elementi probatori offerti dai contribuenti, privi, peraltro, di riscontro documentale; assumendo ciò, in contrasto con la produzione documentale posta a fondamento del ricorso di primo grado e resa disponibile anche nel giudizio di rinvio.

3.La seconda censura reca violazione dell’art. 394 c.p.c., per avere i giudici regionali omesso di attenersi al disposto della sentenza della S.C. che aveva rinviato alla CTR della Toscana, indicandole i principi giuridici che avrebbero dovuto osservare, considerando che ” il thema decidendum deve essere affrontato non solo e non tanto in relazione all’esercizio al diritto di difesa, ma anche e soprattutto in relazione all’onere della prova, il cui assolvimento non risulta adeguatamente valutato dal giudice di merito”.

3. La prima censura va accolta, assorbita la seconda.

Come emerge da quanto riportato nella sentenza impugnata, la CTR ha inteso assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad enunciare che l’Agenzia aveva indicato” alcuni elementi indiziari pertinenti e sufficienti a suscitare una presunzione semplice di congruità dei valori accertati”. A queste indicazioni i contribuenti contrappongono elementi generici e non documentati”.

La motivazione dei giudici regionali non si è adeguata alla sentenza della corte di cassazione, la quale aveva imposto di motivare congruamente in merito al convincimento dell’idoneità motivazionale dell’atto e in ordine all’assolvimento dell’onere probatorio.

Al contrario, il decidente opera un imprecisato riferimento a “alcuni” elementi indiziari contenuti nell’atto di avviso che assisterebbero la presunzione semplice del valore accertato, rispetto ai quali – secondo i principi affermati dalla Corte – avrebbero, invece, dovuto verificare se essi – anche se astrattamente indicati – consentissero l’esercizio di difesa dei contribuenti.

Infine, sul piano probatorio, i giudici di appello hanno ritenuto non superata la presunzione di maggior valore sulla base di non meglio identificati elementi “generici e non documentati” contrapposti dagli appellanti.

4. Ebbene, nella descritta situazione manca qualsiasi indicazione della ragione giuridica o fattuale che ha determinato il rigetto del gravame (14762/2019; Cass. n. 7402/2017), sicchè la sentenza, là dove ha adottato questa generica tecnica motivazionale, risulta pure sostanzialmente inesistente; non bastando nè l’allusione del tutto astratta agli “elementi presuntivi” dell’avviso nè quella agli elementi generici e non documentati contrapposti dai contribuenti”.

In particolare, gli elementi probatori offerti dai contribuenti, definiti dalla CTR come generici e non documentati, risultano oggetto di specifica allegazione (cfr. pag. 6 e ss del ricorso, docc. 4, 5, 6, 8, 11 riprodotti nel giudizio di rinvio); nonostante ciò, rispetto ad essi, il decidente si è limitato ad una apodittica affermazione in ordine alla loro indeterminatezza, omettendo di indicare le fonti probatorie dalle quali origina il convincimento e di svolgere il dovuto apprezzamento in ordine alla inidoneità degli elementi probatori offerti a superare i criteri astratti posti a base della rettifica.

Con ciò confermando l’apoditticità della motivazione che non ha dato conto nè delle evidenze documentali presenti in atti, nè del possibile utilizzo delle presunzioni che potevano indurre a superare o meno la valutazione indicata dall’ufficio. Dimenticando i giudici di rinvio che “in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti.” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; n. 26538 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018).

6. La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione alla prima censura proposta, assorbita la seconda, con rinvio alla CTR della Toscana che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia, rinnovando o motivando il giudizio di insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento, come reso dalla sentenza della CTR cassata ed affrontando il thema decidendum sotto il profilo dell’onere della prova.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, tenutasi da remoto, secondo i decreti nn. 76 e 97/2020 del Primo Presidente, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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