Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24417 del 29/10/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 24417 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 23/04/13
Motivazione
semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vincenzo Prinari, elettivamente domiciliato in Roma,
via Panama 26, presso lo studio dell’avv. Cristina
Pieretti, rappresentato e difeso, per mandato a margine
del ricorso, dagli avv.ti Pasquale Regina e Pasqua
Triggiani (che indica per le comunicazioni il fax n.
0881/757849, e l’indirizzo di posta elettronica
certificata: studiotriggianiricci@pec.it );
– ricorrente contro
31t8
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
2013
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
1
t1/4.7
Data pubblicazione: 29/10/2013
in Roma, via dei Portoghesi 12 (per il ricevimento
degli atti fax 06/96514000 e l’indirizzo p.e.c.
ads rm@mailcert.avvocaturastato.it );
– controricorrente avverso il decreto n. 1288 della Corte d’appello di
maggio 2011, R.G.V.G. n. 1288/2011;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;
Rilevato che:
1. Con ricorso del 30 dicembre 2009, Vincenzo
Prinari ha chiesto alla Corte di appello di Lecca
la condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subìto
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio amministrativo svoltosi davanti al
Tribunale amministrativo della Puglia per
ottenere l’annullamento della delibera del D.G.
del Tesoro in data 15 luglio 1997 che aveva
disposto la revoca dei benefici previsti
dall’art. 2 della legge n. 336/1970. Il giudizio
era durato dal 1997 al 26 settembre 2008, data
della sentenza del T.A.R.
2
Lecce emesso il 17 maggio 2011 e depositato il 31
2. La Corte di appello di Lecce ha dichiarato
l’inammissibilità del ricorso perché proposto nei
confronti del Ministero della Giustizia anziché
nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (secondo quanto previsto dall’art. 3
comma 3 della legge n. 89/2001 nel testo
296/2006) e ha escluso che tale inammissibilità
potesse essere sanata ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 260/1958.
3.
Ricorre per
cassazione Vincenzo
Prinari
affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il
quale deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 4 della legge n. 260/1958.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
5. In tema di citazione in giudizio delle
amministrazioni
dello
Stato,
l’errata
identificazione dell’organo ivi legittimato a
resistere determina non la mancata instaurazione
del rapporto processuale, bensì una mera
irregolarità, sanabile, ex art. 4 della legge 25
marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione
dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal
giudice, oppure mediante la costituzione in
giudizio dell’Amministrazione, che non abbia
sollevato eccezioni al riguardo, o ancora
attraverso la mancata deduzione di uno specifico
3
introdotto dall’art. l coma 1224 della legge n.
motivo d’impugnazione. Pertanto, l’espressione
“errore nella persona che deve ricevere la
notificazione” deve leggersi come “errore nella
indicazione dell’organo legittimato”,
intendendosi per persona il soggetto – cioè la
specifica articolazione dell’organizzazione
civ.
SS.UU.
n. 8516 del 29 maggio 2012 e Caos.
civ. sezione I n. 12557 del 22 maggio 2013).
6. Il ricorso va pertanto accolto con rinvio alla
Corte di appello di Lecce che deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto
impugnato e rinvia anche per le spese del giudizio di
di cassazione alla Corte di appello di Lecce in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
23 aprile 2013.
statale – fornito di legittimazione (cfr. Cass.