Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24417 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 03/11/2020), n.24417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 20882-2019 proposto da:

PE.GI., P.T., P.E.,

P.I., P.L., P.N., Z.M.,

P.M.V., P.G., P.S.,

P.V., nella qualità di eredi di P.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avv. MENENIO DI TROCCHIO;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona

del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANIA COLETTI;

– controricorrente –

sul ricorso 23300-2019 proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S. e V.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato GABRIELE PIETROLUNGO;

– resistenti –

contro

PE.GI., P.T., P.E.,

P.I., P.L., P.N., Z.M.,

P.M.V., P.G., P.S.,

P.V., nella qualità di eredi di P.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avv. MENENIO DI TROCCHIO;

– resistenti –

contro

S.A.M., in proprio e nella qualità di procuratore

speciale di S.D., SA.DO., S.R.,

S.I., SA.DE., S.B., S.E.,

SA.DA., SA.BI., S.R., in proprio e

nella qualità di eredi di S.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio

dell’avvocato IOPPOLO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROSSELLA GRASSI;

– resistenti –

contro

CA.MA., A.L., D.S.E., INAIL – ISTITUTO

NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,

GEOTRANS WORLD SRL;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 18062/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Pe.Gi. e gli altri ricorrenti di cui in epigrafe hanno proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza 5 luglio 2019, n. 18062, di questa Corte, sostenendo che nell’epigrafe di tale provvedimento risulterebbe per errore che in quel giudizio gli eredi di P.T., fra cui la Pe., erano difesi dagli Avvocati Pierfilippo e Stefania Coletti anzichè dall’Avv. Menenio Di Trocchio, con conseguente necessità di indicare anche la vera elezione di domicilio a Fondi (LT), Via Piave n. 10, presso lo studio di quest’ultimo.

Nel giudizio si è costituita con controricorso la Società cattolica di assicurazione, col patrocinio degli Avvocati Pierfilippo e Stefania Coletti, la quale, nel rimettersi alle decisioni di questa Corte in ordine al ricorso, ha osservato che nell’epigrafe della suindicata ordinanza risulterebbe omessa l’indicazione, come parte controricorrente, della Società cattolica di assicurazione, pur essendo la stessa indicata come parte alla p. 5 dell’ordinanza medesima. Ha chiesto, quindi, che il provvedimento venga corretto nel senso di inserire anche tale società come parte controncorrente.

2. Con separato ricorso la Groupama Assicurazioni s.p.a. ha proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti della medesima ordinanza di questa Corte, sostenendo che nel dispositivo di quel provvedimento risulta che la parte ricorrente, cioè appunto la società Groupama, veniva condannata alla rifusione della metà delle spese processuali, liquidate “per ciascuna parte controricorrente in Euro 4.200”. Tale statuizione, non specificando che la condanna alle spese riguarda ciascuna parte processuale, cioè ogni parte assistita dal medesimo difensore, esporrebbe la società ricorrente al rischio di dover corrispondere tali spese, unitamente a quelle liquidate per la fase di inibitoria presso la Corte d’appello, in favore di ventisei soggetti diversi. Ha chiesto, quindi, che la correzione sia disposta nel senso di specificare che per parte controricorrente deve intendersi ogni parte processuale, cioè assistita dal medesimo difensore.

Nel giudizio così proposto si sono costituite V.M. e C.S. nonchè S.A.M., con due diversi controricorsi, chiedendo il rigetto dell’istanza.

La Società cattolica di assicurazione si è costituita anche in questo giudizio con lo stesso controricorso di cui sopra, rimettendosi alle decisioni di questa Corte.

Entrambi i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le società di assicurazione hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di cui al n. 20882 del 2019, proposto da Pe.Gi. ed altri, merita accoglimento.

Risulta in modo pacifico dagli atti del giudizio di cui all’ordinanza n. 18062 del 2019 che Pe.Gi. e gli altri eredi di P.T. erano assistiti non dagli Avvocati Pierfilippo e Stefania Coletti, bensì dall’Avv. Menenio Di Trocchio. Parimenti risulta che la Società cattolica di assicurazione, pacificamente parte in causa (come si legge dal testo della corrigenda ordinanza), era difesa dagli Avvocati Pierfilippo e Stefania Coletti ed è stata del tutto omessa nell’epigrafe del provvedimento in questione.

Poichè, alla luce della rifoima dell’art. 391-bis c.p.c., la procedura di correzione può essere disposta anche d’ufficio da questa Corte, l’ordinanza n. 18062 deve essere corretta nel senso richiesto dalle parti ricorrenti ed anche dalla Società cattolica di assicurazione, benchè quest’ultima non abbia proposto formalmente ricorso, ma si sia limitata a chiedere la correzione nell’atto di controricorso.

2. Il ricorso di cui al n. 23300 del 2019, proposto dalla società Groupama, viceversa, è inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione (nella specie richiesta in riferimento alla liquidazione delle spese nei confronti di più parti costituite) non può essere oggetto nè del procedimento di correzione di errore materiale, nè di quello per revocazione, a norma dell’art. 391-bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del relativo ricorso (sentenza 23 dicembre 2009, n. 27218). In quella pronuncia, tra l’altro, si discuteva di un caso del tutto simile a quello odierno, poichè la ricorrente chiedeva che fosse corretto il dispositivo al fine di evitare il rischio di dover corrispondere le spese in favore di un numero di parti non rispondenti a quelle difese dai singoli difensori. L’orientamento delle Sezioni Unite è stato poi ribadito dalle più recenti ordinanze 30 luglio 2014, n. 17418, e 6 marzo 2017, n. 5595, entrambe aventi ad oggetto problemi di liquidazione delle spese in favore di più parti.

L’attività che la parte ricorrente sollecita è, in altri termini, un’attività di interpretazione della decisione e non di correzione della medesima ed esula dai limiti del procedimento di correzione, dovendosi ritenere rimessa la relativa questione al giudice dell’esecuzione (come osservato in motivazione dalle Sezioni Unite nel provvedimento suindicato).

E’ appena il caso di rilevare, ad ogni buon conto, che l’indicazione contenuta nel dispositivo dell’ordinanza n. 18062 del 2019, facendo riferimento all’obbligo per la parte ricorrente (Groupama Assicurazioni) di rifondere la metà delle spese di lite “per ciascuna parte controricorrente”, lascia chiaramente intendere che per parte debba intendersi la parte processuale, ossia l’insieme di quei soggetti assistiti dal medesimo difensore.

3. In conclusione, sono accolti i ricorsi di Pe.Gi. e della Società cattolica di assicurazione, mentre è dichiarato inammissibile il ricorso della società Groupama, con correzione dell’ordinanza suindicata nei termini di cui al dispositivo.

Non occorre provvedere sulle spese, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 27 giugno 2002, n. 9438, secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

PQM

La Corte 1) accoglie il ricorso di Pe.Gi. e della Società cattolica di assicurazione e dispone la correzione dell’ordinanza n. 18062 del 2019 di questa Corte nel senso che in epigrafe i controricorrenti P., tutti in qualità di eredi e congiunti prossimi del defunto P.T., siano indicati come rappresentati e difesi dall’Avv. Menenio Di Trocchio, con studio a Fondi, Via Piave n. 10; nonchè nel senso che nell’epigrafe della medesima ordinanza sia indicata come parte controricorrente anche la Società cattolica di assicurazione, società cooperativa, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 38, presso lo studio dell’avvocato Pierfilippo Coletti; 2) dichiara inammissibile il ricorso della s.p.a. Groupama Assicurazioni; 3) nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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