Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24416 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/11/2016), n.24416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21510-2011 proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato LIVIO BUSSA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MIRELLA CAFFARATTI,

ANDREA BUSSA;

– ricorrente –

contro

D.N.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA

D’UGO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2010 del TRIBUNALE di ACQUI TERME,

depositata il 12/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito l’Avvocato Bussa Andrea difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

La causa è stata introdotta nel 2006 da D.N.A. con domanda rivolta al giudice di pace di Nizza Monferrato, volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali piantate dal confinante R.M..

Questi ha resistito e ha spiegato domanda riconvenzionale.

Il giudice di pace ha condannato R. all’estirpo delle piante di fico piantumate a distanza di 48 e 53 cm dal confine.

Ha condannato D.N. a estirpare una pianta di melograno avente altezza di m. 2,25 e a recidere rami di abete e melograni protesi sulla proprietà R..

Ha posto le spese di causa per tre quarti a carico di R. e per un quarto a carico della attrice.

Il Tribunale Acqui Terme il 12 ottobre 2010 in parte ha dichiarato inammissibile e in parte ha rigettato l’appello di R.M.. Questi ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 settembre 2011 e illustrato da memoria.

D.N. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel luglio 2012 la D.N. ha depositato atto di rinuncia al mandato dell’avv. Marco Galline e nuovo “controricorso” a firma dell’avvocato D’Ugo, con mandato a margine di tale atto.

Trattasi di atto inidoneo a reggere una rituale partecipazione, atteso che nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 18323 del 27/08/2014, Rv. 632092; v anche Cass. 13329/15).

Il nuovo atto non era definibile controricorso, atto che era già stato depositato.

La procura era pertanto idonea solo alla discussione orale. Irrilevante è il deposito nel 2015 di certificato attestante il decesso della resistente, poichè il giudizio di legittimità è retto da impulso officioso e non viene quindi interrotto.

3) Il ricorso consta di cinque motivi.

Il primo attiene alla eccezione di usucapione sollevata dalla D.N. per legittimare la presenza di tre piante di melograno, ad avviso del ricorrente piantate meno di venti anni prima.

Il ricorrente contesta il rilievo dato alla deposizione Grinaldi, a suo dire inattendibile, nonchè il peso attribuito all’altezza raggiunta dagli alberi di melograno, che, secondo i giudici di merito, facevano presumere una collocazione di oltre venti anni prima per due di essi.

La censura fa leva su due brevi deposizioni testimoniali riportate a pag. 9 – 10, che secondo i ricorsi dei testi, negherebbero la antica presenza delle piante.

La doglianza non può essere accolta perchè si risolve in una richiesta di rivisitazione della causa nel merito, attività preclusa al giudice di legittimità.

Invero il tribunale ha ritenuto che la decisione del giudice di pace è stata resa sulla base dell’altezza raggiunta dalle piante, risultanze preferita a quelle valorizzate da parte ricorrente, che non avrebbe idoneamente criticato tale ragionamento. Esso costituisce logico e congruo apprezzamento di merito che non può essere rivisto in questa sede.

Il ricorrente lo censura anche nel secondo motivo, nel quale nega di non aver sottoposto a critica l’inferenza presuntiva tratta dall’altezza raggiunta dalle piante.

La nuova critica è formulata richiamando quanto già dedotto nel primo motivo, circostanze apprezzabili, ma non decisive secondo il giudizio dei giudici di merito, che non è scalzato da fatti sicuramente attestanti il contrario, solo in presenza dei quali la Corte Suprema potrebbe invalidarne la valutazione.

Va detto che il tribunale ha confermato la pronuncia relativa alle piante di melograno rilevando che l’argomento decisivo relativo alla altezza non era stato nemmeno censurato specificamente. Ha pertanto ritenuto “inammissibile” l’appello sul punto.

Questo difetto di specificità non è censurato specificamente nel terzo e quarto motivo, che pure lamentano la valutazione di inammissibilità del gravame.

Il ricorrente torna infatti nel terzo motivo a lamentarsi dell’omessa valutazione delle argomentazioni contenute nell’atto di appello denunciando omessa pronuncia.

Il rilievo è errato, perchè pronuncia vi è stata e puntuale.

Essa coglie nel segno, perchè anche la rilettura dell’atto di appello, ammessa al solo fine di verificare se sussista una violazione processuale (nel quarto motivo è denunciata la violazione, tra le altre, dell’art. 112 c.p.c.) conforta il giudizio del tribunale. L’atto di appello svolgeva infatti da pag., 6 all’inizio di pag. 9 doglianze relative alle piante di melograno, ma attaccando la motivazione, a dire dell’appellante imperniata sulla deposizione Grimaldi, riportata a pag. 7 e confrontata a pag. 8 con le testimonianze R. e G., ritenute maggiormente puntuali.

Dunque il giudice di appello ha esattamente rilevato che non c’era specifica censura relativa alla altezza raggiunta dalle piante. Ha quindi confermato la sentenza di appello, così confermando implicitamente la sentenza di primo grado (lo percepisce il ricorso a pag. 24, ove si dice appunto che la sentenza impugnata ha implicitamente valorizzato maggiormente gli argomenti presuntivi su quelli svolti dall’appellante).

Questi oltre a valorizzare invano, nel quarto motivo, le deposizioni testimoniali, si sofferma lungamente sulla consulenza tecnica sviluppando sulla base di essa numerosi rilievi, anche di natura botanica, che non ha sottoposto al tribunale con l’atto di appello e che non possono formare oggetto di apprezzamento per la prima volta in sede di legittimità.

Trattasi comunque di rilievi valutativi.

5) Il quinto motivo censura la liquidazione delle spese.

Il tribunale ha respinto l’appello sulla liquidazione fatta dal giudice di pace sulla scorta della prevalente soccombenza del R., che aveva chiesto il taglio di rami protesi e l’estirpo di 14 piante, ottenendo solo il taglio dei rami e l’estirpo di un solo melograno.

Il ricorrente sostiene che egli aveva chiesto solo l’abbattimento di tre piante, individuate da una fotografia prodotta in primo grado.

Parte resistente ha obbiettato che la domanda si era invece riferita a tutte le piante individuate dal consulente come piantate da D.N. lungo il confine.

La Corte, dovendo, nel contrasto, far ricorso agli atti per l’accertamento della verità processuale, rileva che nella sentenza di primo grado era stata affrontata, quale specifico oggetto della domanda riconvenzionale R., la situazione di tutte le piante descritte dal ctu (peonia, filadelfo, nespolo, sulla cui presenza trentennale addirittura vennero sentiti testi di parte R.).

La valutazione sulla prevalente soccombenza, sindacabile sotto il profilo del vizio di motivazione, era quindi fondata sul presupposto descrittivo (entità della riconvenzionale e suo prevalente rigetto) che il tribunale ha poi confermato. In sede di appello l’estensione della domanda riconvenzionale qualificata dal giudice di pace non era stata contestata, sicchè la nuova difesa del ricorrente non può proporre ora un profilo di fatto che è nuovo, oltre ad essere smentito dallo sviluppo che la lite ha avuto.

Si aggiunga che l’apprezzamento di merito circa le ragioni della soltanto parziale compensazione non può essere ridiscusso in sede di legittimità.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sezione civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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