Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24416 del 29/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24416 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24840-2012 proposto da:
SAPPINO FRANCO SPPFNC35T18H501T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 163, presso lo studio
dell’avvocato ASTA PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
CARUSO MARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 3131/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 12.7.2011, depositata il 05/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.

Data pubblicazione: 29/10/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2012 n. 24840 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

67) R. G. n. 24840/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. La Corte d’Appello di Roma, decidendo una controversia sottoposta al
rito locatizio, dichiarava improcedibile l’appello (sentenza 05/09/2011, non
notificata).

c.p.c., comma 2 – posto che la notifica, del ricorso e del decreto
presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, era stata effettuata
solo successivamente – la Corte motivava l’improcedibilità sostenendo che,
pur trattandosi di termine ordinatorio, l’avvenuta scadenza, senza richiesta di
proroga, determinava conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso
del termine perentorio, quali la rilevabilità d’ufficio e la non sanabilità.
Dopo una sintetica rassegna di giurisprudenza, richiamava la decisione
Cass. S.U. n. 20604 del 2008.
1.1. 11 ricorso in appello e il relativo decreto sono stati consegnati
all’ufficiale giudiziario per la notifica il 21 novembre 2008; l’udienza di
discussione era fissata per la data del 3 novembre 2009; quindi, risulta
rispettato l’art. 435 c.p.c., comma 3.
2. – Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Sappino, sulla base di tre motivi di ricorso. Questi i motivi:
2.1 — “Art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.: violazione o erronea applicazione di norme di
diritto in relazione all’art. 435 c. 2 e 3 c.p.c., con riguardo al mancato
rispetto del termine di dieci giorni per la notifica del ricorso in appello,
seppur con il rispetto del termine minimo di giorni venticinque prima
dell’udienza”;
2.2 — “Violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 157 c. 1,2,3 c.p.c.
(art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 435 c.p.c.)”.
2.3 — “Violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 101, 183 c. 4 c.p.c.
(art. 360 n. 3 c.p.c.)”.
3. – L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. – Il motivi, da trattarsi congiuntamente poiché intimamente connessi, sono
manifestamente fondati sulla base del principio consolidato, secondo cui
3

Rilevato il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dall’art. 435

”Nel rito del lavoro (applicabile pro tempore al caso di specie) il termine di
dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435 cod. proc. civ.,
comma 2,) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta
decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno spatium deliberandi
non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione, perché
egli possa apprestare le proprie difese (art. 435 cod. proc. civ., comma 3)”

3.1. Tali precedenti hanno deciso fattispecie identiche, sulla base della
giurisprudenza costante, relativa al mancato rispetto del termine per la
notifica, concernente sia il primo grado (art. 415 c.p.c., Cass. n. 26039 del
2005) che l’appello (Cass. n. 352 del 1987), in ipotesi in cui risultava
rispettato il termine tra la data della notifica e l’udienza di discussione. In
essa si argomenta diffusamente (si veda la motivazione) in ordine: a) alla
regolazione legislativa (nel senso della permanenza degli effetti della
compiuta notifica nel caso di rispetto del comma 3) delle conseguenze
dell’inosservanza del termine di cui al comma 2, con conseguente
superamento della esigenza della preventiva richiesta di proroga; b) alla non
ipotizzabilità della violazione del principio della ragionevole durata del
processo (art. 111 Cost.) rispetto alla disciplina legislativa suddetta; c) alla
non pertinenza della svolta effettuata da Cass. S.U. n. 20604 del 2008
(successivamente confermata), secondo cui “Nel rito del lavoro l’appello,
pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è
improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di
fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla
stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal
principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111
Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ.,
all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a
norma dell’art. 291 cod. proc. civ.”, relativa alla diversa ipotesi di
inesistenza di notificazione e non alla notificazione effettuata in ritardo.
3.2. La non pertinenza della decisione delle S.U. del 2008, rispetto alla
questione di diritto in esame, è stata confermata dalla Corte costituzionale
(ordinanza n. 60 del 2010), che ha ritenuto manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., prospettata sulla
4

(Cass. n. 15590, 15419 e 8411/2011; n. 26489 e 21358 del 2010).

base della suddetta decisione delle S.U., per evidente erroneità del
presupposto interpretativo. L’accoglimento del ricorso è correlato alla
sussistenza di precedenti conformi.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e l’accoglimento dello stesso;
nonché la cassazione con rinvio alla medesima Corte di Appello per l’esame
nel merito dell’impugnazione e per la decisione sulle spese anche in ordine

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato,
con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di
Appello di Roma in diversa composizione.
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
)1/4 it., &lente
1,-

a quelle del presente giudizio.”

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA