Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24416 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C.V., cf. (OMISSIS) elettivamente

domiciliata in Roma via Valadier 43, presso lo studio dell’avv.to

Romano Giovanni che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli, emesso il 11

febbraio 2009, depositato il 17 marzo 2009, nella procedura iscritta

al n. 5499/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 19 settembre

2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Lazzaro Contini (per delega) per la parte

ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come segue, in gradato

subordine:

1. che sia disapplicato il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 convertito

nella L. n. 133 del 2008;

2. che, previa delibazione della non manifesta infondatezza e della

rilevanza della questione, sospenda il giudizio e trasmetta gli atti

alla Corte Costituzionale perchè esamini la compatibilità della

citata disposizione con gli art. 11 Cost., comma 2, e art. 117 Cost.

nonchè con gli artt. 6 e 13 C.E.D.U.;

3. che sia accolto il ricorso nei termini stabiliti dalla sentenza n.

5317 del 4 marzo 2011, con statuizione di merito ex art. 384 c.p.c. e

condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C.V., erede di M.G., ha chiesto alla Corte di Appello di Napoli, con ricorso del 4 agosto 2008, depositato il 12 settembre 2008, la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’ indennizzo per la eccessiva durata del procedimento amministrativo instaurato dal suo dante causa con ricorso del 23 agosto 1990 e ancora non definito dal T.A.R della Campania.

Si è costituito il Ministero eccependo la prescrizione del diritto all’equa riparazione.

La Corte di appello di Napoli ha dichiarato improponibile la domanda, siccome proposta in data 12 settembre 2008, successivamente cioè alla entrata in vigore della L. n. 133 del 2008 che ha sancito con la improponibilità la domanda di equa riparazione se nel giudizio davanti al giudice amministrativo non è stata presentata un’istanza, volta a far rilevare l’urgenza della trattazione del processo, ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 54, comma 2. La Corte di appello ha rilevato infatti che alla data di proposizione del ricorso, nel procedimento amministrativo non era stata presentata 1’istanza prescritta dalla L. n. 133 del 2008, ma solamente una richiesta, della L. n. 205 del 2000, ex art. 9, comma 2, diretta a evitare la perenzione del processo.

Ricorre per cassazione M.C.V., nella qualità di erede di M.G. affidandosi a due motivi di ricorso.

Non svolge difese il Ministero dell’Economia.

M.C.V. deposita memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa ed erronea applicazione della L. n. 133 del 2008, art. 54, comma 2 in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

se, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito in L. n. 133 del 2008, la condizione di proponibilità del ricorso ex L. n. 89 del 2001, introdotta da tale norma, debba o meno essere ritenuta riferibile anche ai procedimenti amministrativi, come quello di cui al caso di specie, nell’ambito dei quali, prima dell’entrata in vigore della L. n. 133 del 2008, sia stato notificato al ricorrente, da parte della segreteria del T.A.R. adito, l’avviso della L. n. 205 del 2000, ex art. 9, comma 2 e sia stata successivamente depositata la nuova istanza di fissazione dell’udienza, con successiva e immediata fissazione dell’udienza stessa da parte del giudice amministrativo adito, con conseguente sussistenza, in caso di decisione che affermi tale necessità, come quella di cui al caso di specie, del denunciato vizio di violazione e/o falsa ed erronea applicazione della L. n. 133 del 2008, art. 54, comma 2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito nella L. n. 133 del 2008; violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2 il tutto in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se la lettura costituzionalmente orientata del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito in L. n. 133 del 2008, imponga o meno di ritenere riferibile la condizione di proponibilità del ricorso ex L. n. 89 del 2001 da tale norma introdotto, ai soli procedimenti amministrativi di durata infraquinquennale, con conseguente sussistenza in caso di decisione che, come quella di cui al caso di specie, affermi la riferibilità della predetta norma anche ai ricorsi amministrativi ultraquinquennali dei denunciati vizi di violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 comma 2 convertito nella L. n. 133 del 2008; violazione e falsa applicazione del R.D. n. 642 del 1907, art. 51 comma 2; violazione e falsa applicazione della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,stante la loro chiara connessione logica e giuridica.

Il ricorso è fondato.

Come anche di recente ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. sesta (1), oxd. n. 5317 del 4 marzo 2011 e ord. n. 115 del 4 gennaio 2011) , in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo”, ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 lascia sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore. La L. n. 133 del 2008 è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa.

La causa va decisa nel merito essendo accertato il diritto della M. a ottenere l’equa riparazione per la eccessiva durata del processo. L’indennizzo va liquidato secondo l’indirizzo giurisprudenziale, seguito da questa Corte per i procedimenti amministrativi soggetti alla disciplina sull’istanza di prelievo (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 14753 del 18 giugno 2010), nella misura di 500 Euro per ogni anno di durata dell’intero processo processo.

Sulla somma di Euro 9.000 spettante alla ricorrente vanno corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda.

Il Ministero va altresì condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia al pagamento della somma di 9.000 Euro con interessi legali dalla domanda. Condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in Euro 100 per esborsi, 600 per diritti e 600 per onorari da distrarre in favore degli avv.ti Romano e Gemito nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in 900 Euro oltre Euro 100 per esborsi da distrarre in favore dell’avvocato Romano dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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