Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24416 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.17/10/2017),  n. 24416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29023-2016 proposto da:

P.F. RICORRENTE CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO I

TERMINI DI LEGGE;

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TORTONA,4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 515/2016 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, dato atto che non risulta iscritto a ruolo, come da attestazione della cancelleria, il ricorso proposto da P.F. e che vi è controricorso di M.L., con deposito del ricorso notificato.

PQM

 

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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