Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24416 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. III, 09/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29083-2019 proposto da:

O.C., rappresentato e difeso dall’avv.to ENNIO CERIO,

(avvenniocerio.cnfpec.it), elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO n. 1843/2019,

depositata il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.C., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto la madre di cui si prendeva cura dopo la morte del padre, aveva mostrato sintomi di malattia mentale che nessun ospedale era riuscito a diagnosticare.

1.2. Essendo divenuto oggetto di scherno da parte dei vicini, tanto da sentirsi perseguitato, aveva deciso di espatriare.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 32.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce altresì la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

3. I due motivi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica.

3.1. Entrambi, infatti censurano la sentenza impugnata per omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, omissione che ridonderebbe, in thesi, sulla valutazione di credibilità del racconto.

3.2. In particolare con il primo motivo si lamenta che il Tribunale, pur ritenendo veritiera la vicenda narrata, di carattere strettamente personale, aveva “omesso di accertare la situazione di endemica violenza esistente nel paese in correlazione con l’omessa protezione delle forze di polizia e con la prassi consolidata di non ingerenza delle autorità statali nelle liti, anche sanguinose, tribali o familiari” (cfr. pag. 3 secondo cpv del ricorso); e che tale omissione aveva determinato la mancata indagine sulla riconducibilità della vicenda alle varie forme di protezione invocata, fra le quali, anche quelle – sussidiaria lett. C ed umanitaria – che prescindono dalla vis persecutoria fondata sulle ragioni tipizzate dal citato art. 7.

3.3. Lamenta che il Tribunale aveva omesso di svolgere ogni accertamento in relazione al livello di tutela che lo Stato garantiva anche dalle aggressioni tribali, e di verificare la sussistenza di una situazione di conflitto armato riconducibile al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) violando, altresì, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 che prevede che ogni domanda di protezione internazionale debba essere esaminata alla luce di informazioni attendibili ed aggiornate sulle condizioni del paese di origine.

3.4. Entrambe le censure sono fondate per quanto di ragione.

3.5. Premesso, infatti, che la credibilità della vicenda non è stata messa in discussione dal Tribunale, si osserva che la decisione di rigetto impugnata è fondata sulla negazione che i fatti raccontati possano essere ricondotti ai presupposti delle forme di protezione internazionale invocata.

3.6. Al riguardo, i fatti narrati sono stati qualificati come vicende personali, ma a fronte della doglianza concernente la mancata indagine sulla tutela che lo Stato era in grado di garantire dalle aggressioni, anche tribali, denunciate, il ricorrente ha omesso del tutto di allegare di averla in qualche modo richiesta: sotto tale profilo, pertanto, la censura riguardante la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) è inammissibile in quanto la doglianza non è decisiva rispetto ad una diversa soluzione della controversia.

3.7. Tuttavia, l’inadempimento denunciato è riscontrabile in relazione alla forma di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) ed alla protezione umanitaria, invocata in via residuale, in quanto effettivamente, il percorso argomentativo della Corte ha del tutto omesso di riferirsi, nell’esame della condizioni del paese di origine, a fonti informative attendibili ed aggiornate secondo quanto predicato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

3.8. Il Tribunale, infatti, esclude la ricorrenza di un conflitto armato o situazioni di instabilità ad esso paragonabile senza alcun riferimento a COI aggiornate e limitandosi ad affermare, senza alcun riferimento temporale e con argomentazione rovesciata, che l’UNCHR aveva dato indicazioni di non rimpatrio soltanto per alcune regioni diverse dall'(OMISSIS), spendendo un’argomentazione invero insufficiente a fondare l’esclusione dei presupposti delle fattispecie invocate e comunque non fondata su fonti informative attendibili ed aggiornate alla data della decisione.

3.9. La medesima carenza è riscontrabile, in relazione ad entrambi i vizi dedotti, in ordine al rigetto della protezione umanitaria per la valutazione della quale non è stata acquisita alcuna fonte informativa aggiornata sul livello di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine.

4. Il decreto, pertanto, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

“lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non ha l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1 D.Lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perché, a differenza delle altre forme di protezione, in quest’ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicché, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l’indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento”.

“il dovere di cooperazione istruttoria rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale che il giudice di merito deve adempiere d’ufficio, fondando la propria decisione su qualunque forma di protezione richiesta su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo”;

Il giudice di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato e rinvia, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

 

 

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