Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24415 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. II, 30/11/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 30/11/2016), n.24415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1210-2012 proposto da:

D.C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.DEL FORTE TIBURTINO 160, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CARMELA PERRI, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO

NAPOLANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROTONDA, IN PERSONA DEL SINDACO P.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 284/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito l’Avvocato Enzo Molettieri con delega depositata in udienza

dell’Avv. Napolano Gennaro difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Nel novembre 1999 D.C.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lagonegro il Comune di Rotonda per sentire dichiarare il suo acquisto del diritto di enfiteusi sul fondo sito in località (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS).

L’attore esponeva che nel corso degli anni aveva apportato notevoli miglioramenti al terreno in questione; aveva sempre pagato il canone

annuo.

Il Tribunale di Lagonegro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza 21/24 febbraio 2004 accoglieva la domanda e dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di enfiteusi sul fondo suddetto.

La Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 284 del 2010 accoglieva l’appello proposto dal Comune di Rotonda.

Avverso tale sentenza D.C.F. ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo su due motivi illustrati da memoria.

Il Comune di Rotonda non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Preliminarmente va rilevato che notifica del ricorso è rituale, perchè eseguita nel domicilio eletto dall’intimata amministrazione in (OMISSIS) a mani dell’avvocato Russo, domiciliatario, nonchè in Lagonegro presso il difensore del Comune costituito in appello.

3) Con il primo motivo D.C.F. contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 957 ss., 1158 e 2697 c.c., poichè, una volta dimostrati i fatti costitutivi dell’enfiteusi (i miglioramenti del fondo e il pagamento del canone) ed il decorso del tempo necessario ad usucapire, avrebbe dovuto eventualmente essere il proprietario del fondo a dare prova della ricorrenza di un diverso rapporto, quale, ad esempio, una locazione.

In particolare, secondo il ricorrente non assumeva rilievo il titolo in base al quale il proprio genitore aveva in precedenza coltivato il terreno.

La doglianza è inammissibile, non avendo colto la ratio della decisione.

Infatti, la corte territoriale ha espressamente escluso che D.C.F. avesse dimostrato di avere posseduto il terreno in esame come se fosse esistito un rapporto enfiteutico.

Innanzitutto, essa ha ritenuto che il ricorrente si fosse limitato a “mettere (o forse a rimettere) a coltura il fondo dopo averlo ripulito dalle sterpaglie, eliminato le pietre e livellato il terreno”.

Questa condotta è stata ritenuta equivoca dalla Corte di Appello di Potenza, poichè non riconducibile solo ad un’enfiteusi, ma pure al titolare di altri “istituti consimili”, ovvero posta in essere “senza alcun obbligo”.

In particolare, il giudice di secondo grado ha messo in evidenza che l’avvenuta successione del solo D.C.F. al padre nella coltivazione del terreno era sintomatica dell’esistenza di un rapporto agrario obbligatorio, visto che, nel caso dell’enfiteusi, detta successione avrebbe riguardato tutti gli eredi del genitore.

Inoltre la corte territoriale ha affermato che le ricevute del canone prodotte dal ricorrente, lungi dal provare il godimento di un diritto di enfiteusi, dimostravano il contrario, in quanto la causale del versamento riportava il termine “terragera”, una “denominazione che richiama un particolare rapporto, vigente in passato nelle regioni meridionali, di concessione a terzi di un’area coltivabile, a condizione che il concessionario corrispondesse al proprietario una certa quantità di prodotto in rapporto all’estensione a lui assegnata per fini produttivi: rapporto riconducibile comunque all’affitto”.

Pertanto, poichè D.C.F. non aveva adempiuto all’onere probatorio che su di lui gravava, non doveva essere il Comune di Rotonda a dimostrare l’esistenza di un rapporto diverso da quello enfiteutico. Nè rileva la diversa lettura delle risultanze testimoniali proposta dal ricorrente, giacchè finalizzata soltanto a provare quelli che a suo avviso sono i soli presupposti del rapporto enfiteutico, cioè i miglioramenti del fondo e il pagamento del canone.

I rilievi svolti dai giudici di appello hanno però dimostrato l’equivocità dei comportamenti invocati.

4) Per dimostrare l’erroneità della valutazione della Corte di appello circa il modo in cui l’occupazione e il possesso del fondo si era compiuto e mantenuto nel corso del tempo, il secondo motivo di ricorso lamenta l’omessa motivazione circa la documentazione acquisita.

Il ricorrente si duole della mancata considerazione di due attestati rilasciati dal Comune di Rotonda il 12 novembre 1986 e il 29 gennaio 1997, dai quali si evincerebbe che il Sindaco aveva riconosciuto il suo diritto di enfiteusi.

La doglianza è infondata.

Conformemente all’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo ove determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il detto documento provi circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., Sez. 5, sentenza n. 25756 del 5 dicembre 2014, Rv. 634055).

Nella specie, i certificati in questione, pur attestanti che il D.C. deteneva in enfiteusi il terreno di proprietà comunale, non hanno portata decisiva.

Ed invero la qualificazione giuridica che il Sindaco dia di un rapporto giuridico non è impegnativa per la determinazione del rapporto, qualificazione che deve essere data in giudizio sulla base dell’insieme delle circostanze rilevanti.

Ciò che rileva delle dichiarazioni addotte è la circostanza di fatto in esse confermata, cioè la detenzione da parte del Cristofaro, insufficiente allo scopo. Il documento relativo al rapporto di terragera e la configurabilità, di cui si è detto, di un rapporto obbligatorio, in quanto corrispondente a situazione che esclude la sussistenza del rapporto di enfiteusi, sorreggono infatti l’apprezzamento del giudice di appello, che non è superato decisivamente dalla contraria valutazione proveniente dal sindaco locale.

La Corte Suprema, constatata la congruità e logicità di tale apprezzamento non può ingerirsi in esso, adeguatamente motivato.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato ente.

PQM

La Corte rigetta inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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