Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24415 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24415 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 329-2013 proposto da:
SAUSA MARIA 55AMRA53A58G792Z quale titolare dell’omonima
ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 78, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale
in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
ALFA LAVAL SPA in persona del Direttore Amministrativo,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA
FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE
FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato ERBA
ANTONIO, giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

Data pubblicazione: 29/10/2013

avverso la sentenza n. 232/2012 del TRIBUNALE di TERMINI
IMERESE – Sezione Distaccata di CEFALU’ del 20.11.2012,
depositata il 21/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2013 n. 00329 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

GIACALONE.

20) RG. 329/2013
ORDINANZA su regolamento di competenza.
IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con “ordine di acquisto” del 21.12,2006, contenente la clausola n. 15 che
prevedeva la competenza esclusiva del Foro di Monza, espressamente sottoscritta,

lavorazione delle olive, da consegnare presso lo stabilimento della Sausa che tale
società avrebbe dovuto realizzare.
2. Con successiva scrittura, redatta in Tavamelle Val di Pesa (FI) in data 13.11.2008
le parti modificavano le pattuizioni originarie quanto a tipologia delle macchine e
prezzo, fissato in due rate di euro 156.200,00 da corrispondersi entro determinate
scadenze; a garanzia di tali pagamenti Sausa Maria si impegnava a consegnare due
assegni di pari importo, privi di data, autorizzandone il completamento e l’incasso
ove i pagamenti suddetti non fossero intervenuti nei termini; si specificava altresì che
l’accordo, sottoscritto dalla Sausa, da Alfa Lavai e Mediterranea, non costituiva
novazione della precedente compravendita.
3. Con atto di citazione del 15.7.2011, la Sausa conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Cefalù – Alfa Lavai s.p.a.
chiedendo, previo accertamento della responsabilità “a qualsiasi titolo” della società
stessa: A) il risarcimento del danno derivante da un asserito inesatto adempimento
all’obbligo di consegna delle macchine – cagionato dall’erronea compilazione dei
documenti di trasporto – dal quale sarebbe derivata la perdita del finanziamento
regionale, nonché B) del danno derivante sia dalla presentazione all’incasso degli
assegni suddetti e sia dal protesto degli stessi.
4. Con sentenza depositata il 21 novembre 2012, il Tribunale di Termini Imerese Sezione distaccata di Cefalù – ha declinato la propria competenza territoriale, in
favore del Tribunale di Monza, a conoscere della descritta domanda, proposta dalla
Sausa avverso l’Alfa Laval.
5. – Avverso tale provvedimento, con atto notificato il 18.12.2012, la Sausa propone
regolamento di competenza sulla base di quattro motivi, chiedendo che questa S.C.
dichiari la competenza del giudice da essa originariamente adito.
6. – Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter
c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo
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Mediterranea Immobiliare s.p.a. acquistava da Alfa Laval s.p.a. macchine per la

l’accoglimento del ricorso. Le conclusioni sono state notificate agli avvocati delle
parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
7. – Ritenuto che:
7.1. — sono fondati i primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente,
data l’intima connessione — con cui la ricorrente censura la statuizione del Tribunale
che ha ritenuto operante la clausola derogatoria della competenza. Invero, l’accordo

competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all’accordo,
a nulla rilevando la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il
terzo la clausola di deroga è res inter alios acta. Pertanto nel contratto a favore di
terzo quest’ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale non
è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti (Cass. n.
21875/2004; Cass. n. 1962/2000). Non si reputa pertanto condivisibile l’affermazione
del Tribunale, secondo cui l’odierna ricorrente avrebbe aderito al rapporto
contrattuale intercorso tra la Mediterranea immobiliare e la Alfa Lavai. La
sottoscrizione opposta dalla ricorrente, in calce alla scrittura del 13.11.2008, riguarda,
invece, esclusivamente l’obbligazione di garanzia da essa assunta e le modalità
attuative della stessa. Pertanto, non si può ritenere operante nei confronti dell’odierna
ricorrente la clausola derogatoria della competenza a favore del Tribunale di Monza,
poiché pattuita nell’ambito di un accordo alla quale ella è rimasta estranea.
Tantomeno il caso particolare ricade in determinate ipotesi di contratto a favore del
terzo in cui la giurisprudenza ha riconosciuto l’estensione di operatività di detta
clausola (cfr. Cass. Cass. n. 1205/1975; 2384/1997; 13474/2000; 11261/2005), né la
Sausa ha esercitato i diritti di uno degli originari contraenti in via surrogatoria (cfr.
Cass. n. 9314/2008).
7.2. L’accoglimento delle prime due censure implica l’assorbimento del terzo motivo,
con il quale la ricorrente ha correttamente lamentato l’affermazione della sentenza
impugnato che ha fatto derivare dalla qualificazione dell’obbligazione assunta dalla
Sausa come “accessoria” l’estensione alla stessa della clausola sull’elezione del foro.
7.3. Si rivela fondato anche il quarto motivo, con cui la ricorrente deduce violazione
degli artt. 20 c.p.c. e 2043 c.c., lamentando che il Tribunale ha ritenuto (in via
ulteriore ed alternativa) comunque applicabile l’art. 1182, quarto comma c.p.c. in
riferimento al luogo dell’adempimento dell’obbligazione (con conseguente
competenza del Tribunale di Monza anche per questa ragione), sull’erroneo
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con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla

presupposto che fosse stata azionata soltanto la responsabilità contrattuale (e della
non facile determinabilità della somma richiesta), mentre la ricorrente aveva agito
anche per l’accertamento del titolo aquiliano.
Da quanto sopra esposto, si evince che la domanda è incentrata sì
sull’inadempimento della convenuta all’esatto obbligo di consegna delle macchine,
dedotto però come fatto inerente un rapporto contrattuale al quale la Sausa è estranea,

conseguente radicamento della competenza nel luogo in cui il pregiudizio (mancata
percezione del finanziamento regionale) è stato effettivamente risentito (Cass. n.
7687/2005; 6591/2002).
8. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Termini
Imerese. Condanna l’intimata alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro
2.000,00=, di cui 1.800,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.

configurandosi la richiesta come accertamento di responsabilità extracontrattuale, con

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