Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24415 del 21/11/2011

Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 21/11/2011), n.24415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

società Nour El Kantaoui elettivamente domiciliata in Roma via

Civitavecchia 5, presso lo studio dell’avv.to Ciannavei Andrea che,

unitamente all’avv.to Fabrizio Cugia di Sant’Orsola, la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

A & T Europe s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma via

Livio

Andronico 24, presso lo studio dell’avv. Ilaria Romagnoli che,

unitamente agli avv.ti Fausto Capelli, Sergio Genovesi, Giovanni

Carattoni, la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

A & T Europe s.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

società Nour El Kantaoui, come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 817/06,

sezione prima civile, emessa il 10 maggio 2006, depositata il 31

agosto 2006, nella procedura iscritta al n. 675/03 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 19 settembre

2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Andrea Ciannavei per la società ricorrente Nour El

Kantaoui;

uditi gli Avvocati Ilaria Romagnoli e Fausto Capelli per la A

& T

Europe s.p.a.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la previa riunione dei

ricorsi, il rigetto del ricorso principale, con assorbimento

dell’incidentale e con la condanna alle spese della ricorrente

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società (OMISSIS) Nour El Kantaoui ha convenuto davanti la Corte di appello di Brescia le società Mantenaire con sede nella Repubblica tunisina e A & T Europe s.p.a., con sede in (OMISSIS), chiedendo il riconoscimento in Italia, anche ai fini della sua esecuzione, della sentenza emessa fra le stesse parti dal Tribunale tunisino di Ariana il 31 maggio 1999, sentenza confermata dalla Corte di appello di Tunisi in data 2 febbraio 2001 e più recentemente dalla Corte di cassazione tunisina. Con tale sentenza le due società erano state condannate in solido al pagamento della somma di 210.000 dinari tunisini a titolo di risarcimento del danno da inadempimento per la cattiva esecuzione dei lavori di costruzione di una piscina appaltata alle due società A&T Europe e Mantenaire.

Si è costituita A&T Europe s.p.a. che ha eccepito di aver ricevuto la notifica di un atto in lingua araba e privo di traduzione in italiano e ha affermato di non aver rilasciato alcun mandato per la proposizione dell’appello contro la sentenza del Tribunale di Ariana e del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Tunisi.

La notificazione nei confronti della società (OMISSIS) Mantenaire non ha avuto buon fine e non è stata rinnovata nonostante l’ordine del giudice.

La Corte di appello di Brescia, dopo aver ritenuto scindibili le posizioni delle due società Mantenaire e A & T Europe, ha respinto la domanda di riconoscimento nei confronti della s.p.a. A&T Europe ritenendo non soddisfatta la condizione prevista dalla convenzione bilaterale Italia – Tunisia per il riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale consistente nel rispetto del termine di 90 giorni per la comparizione del soggetto convenuto davanti a una giurisdizione di uno dei due Stati contraenti in cui non abbia la residenza o il domicilio (art. 3 della Convenzione tra Italia e Tunisia, relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, e al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze e decisioni arbitrali e all’estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 e ratificata in Italia con L. n. 267 del 28 gennaio 1971).

Contro la sentenza della Corte bresciana ricorre per cassazione la società Nour El Kantaoui affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso A&T Europe s.p.a., eccependo fra l’altro l’inammissibilità del ricorso perchè notificato oltre il termine di impugnazione, e proponendo ricorso incidentale, basato anch’esso su tre motivi di impugnazione, a cui la società Nour El Kantoui replica con controricorso.

Entrambe le parti depositano memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si da atto della riunione dei due ricorsi per la quale sussistono con evidenza i presupposti di legge.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso appare infondata essendo stato il ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica nell’ultimo giorno utile ai fini dell’impugnazione per cassazione.

Con il primo motivo del ricorso principalesi deduce la violazione e falsa applicazione della Convenzione tra Italia e Tunisia, relativa all’assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze e decisioni arbitrali e all’estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967, ratificata in Italia con L. 28 gennaio 1971, n. 267 in particolare per ciò che concerne l’alternatività dei criteri previsti dall’art. 3, lett. b) della Convenzione.

La società ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se il termine di novanta giorni previsto all’art. 3, lett. b) della Convenzione tra Italia e Tunisia debba essere comunque rispettato al fine di poter ottenere il riconoscimento nell’altro Stato, indipendentemente dal fatto che il convenuto poi soccombente si sia o meno costituito in giudizio. In altri termini se l’art. 3, lett. b) della Convenzione imponga alternativamente la regolarità dell’atto di citazione (ivi compreso il rispetto del termine di novanta giorni da assegnare al convenuto) ovvero la costituzione in giudizio del convenuto; o, piuttosto, il rispetto di entrambe le condizioni.

Con il secondo motivo dello stesso ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della più volte citata Convenzione italo – tunisina, in particolare quanto alla mancata previsione nella Convenzione di una conseguenza per l’ipotesi di citazione con termine a comparire inferiore a 90 giorni e quanto all’assenza di contrasto con l’ordine pubblico in relazione a un termine a comparire di 60 giorni.

La società ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto : quali siano le conseguenze – non espressamente previste dalla Convenzione – del mancato rispetto del termine di comparizione di novanta giorni e se, in assenza di una compiuta regolamentazione da parte della Convenzione italo-tunisina sia o meno applicabile alla fattispecie la L. n. 218 del 1995.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della Convenzione italo-tunisina e l’omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento della domanda con riferimento alla sentenza di secondo grado resa dalla Corte di appello di Tunisi.

La società ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se la sentenza resa dalla Corte di appello di Tunisi sia singolarmente delibatile.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa motivazione su di un punto essenziale e rilevante ai fini del decidere.

Con riferimento all’art. 3, lett. b), degli artt. 36 e 38 e dell’art. 9, lette. d) ed e) della Convenzione italo – tunisina.

La società ricorrente incidentale pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se per l’art. 3, lett. b) della Convenzione italo – tunisina, ai fini della regolarità della notificazione dell’atto di citazione avanti la giurisdizione tunisina, la stessa debba essere eseguita anche mediante copia con traduzione in italiano o in lingua conosciuta dal convenuto nonchè con le modalità previste dagli artt. 36, 37 e 38 della Convenzione e se della stessa, ai sensi dell’art. 9, lett. d) ed e) (debba allegarsi copia alla domanda volta ad ottenere la esecutività della sentenza al fine di controllarne la regolarità.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa motivazione su di un punto essenziale e rilevante ai fini del decidere. Con riferimento alla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b) nella parte in cui prevede la tutela dei diritti essenziali della difesa.

La società ricorrente incidentale pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b) con riferimento ai principi sul giusto processo, ex art. 111 Cost., il giudice sia tenuto ad accertare, anche ai fini della concessione dell’esecutività di una sentenza straniera, se l’atto di citazione sia stato redatto anche mediante traduzione in una lingua conosciuta dal convenuto e sia stato notificato con il rispetto delle formalità eventualmente previste da specifiche convenzioni, quali requisiti essenziali del diritto di difesa.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa motivazione su un punto essenziale e rilevante ai fini del decidere. Violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. b) e mancata tutela dei diritti essenziali della difesa nella parte in cui il giudice, previo richiamo del principio per cui le forme di conferimento della procura, previste dall’art. 83 c.p.c., sono tassative e non prevedono surroghe in quanto la procura alla lite afferisce alla regolarità del contraddittorio a tutela dei principi irrinunciabili, rientranti a loro volta nell’ordine pubblico che caratterizza uno Stato di diritto in un suo momento storico, non ha ritenuto di dover accertare, anche ai fini della concessione dell’esecutività di una sentenza straniera, la presenza di un valido incarico al difensore quale elemento essenziale del diritto di difesa.

La ricorrente incidentale sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64 con riferimento ai principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., il giudice sia tenuto ad accertare, anche ai fini della concessione dell’esecutività di una sentenza straniera, la presenza di un valido incarico al difensore quale elemento essenziale del diritto di difesa”.

I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridica.

A tutti i quesiti posti in ottemperanza dell’art. 366 bis deve darsi una risposta contraria alle tesi interpretative della società ricorrente con la conseguenza del rigetto del ricorso. Infatti il termine di novanta giorni previsto dall’art. 3, lett. b) della Convenzione tra Italia e Tunisia deve essere rispettato al fine di poter ottenere il riconoscimento nell’altro Stato. La Convenzione non pone alcuna alternatività fra regolarità della citazione (sotto il profilo del rispetto del termine di novanta giorni) e costituzione del convenuto nel senso perorato dalla parte ricorrente, ma tale deduzione interpretativa è comunque irrilevante nel presente giudizio. Infatti è pacifico che, nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale tunisino di Ariana, non sia stato rispettato il predetto termine di novanta giorni e la parte convenuta non si sia costituita.

Al secondo quesito deve rispondersi affermando che la conseguenza del mancato rispetto del termine di novanta giorni comporta, a mente della Convenzione italo-tunisina, la non riconoscibilità della sentenza da parte dell’altro Stato contraente. Come ha già chiaramente evidenziato la motivazione della sentenza impugnata, deve infatti rilevarsi che la Convenzione bilaterale tra Italia e Tunisia prevede, come condizione necessaria ai fini del riconoscimento, che l’altra parte sia stata regolarmente citata o sia comparsa precisando che, tuttavia, nel caso in cui essa non si trovi nel territorio dello Stato, il termine di comparizione non dovrà essere inferiore a novanta giorni. E’ assolutamente implausibile ritenere che tale dizione testuale sia sfornita di sanzione in caso di inosservanza dato che la norma pattizia prevede proprio le condizioni necessarie in materia di formazione del contraddittorio al fine di poter riconoscere la decisione straniera nell’ordinamento interno. Nè è accettabile dequalificare l’importanza del termine a comparire in caso di notifica da effettuare all’estero sia perchè si tratta di un diritto riconosciuto alle parti a garanzia del loro diritto di difesa, sia perchè la norma pattizia prevede una disciplina alternativa a seconda che il convenuto sia o meno presente sul territorio nazionale in cui deve svolgersi il giudizio e tale alternativa si fonda proprio sulla irrilevanza della costituzione in giudizio che sia avvenuta in presenza di una assegnazione del termine a comparire inferiore a quello minimo di novanta giorni. Nè ha alcuna rilevanza può avere il regime introdotto dalla L. n. 218 del 1995. La norma convenzionale è, come si è appena detto, chiara nel porre come condizione irrinunciabile il rispetto del termine di novanta giorni. La L. del 1995 è altrettanto chiara nel salvaguardare l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. Nè, infine, può avere rilevanza il regime processuale tunisino sui termini di comparizione. Si tratta, anzi, di un argomento confermativo dell’interpretazione sin qui illustrata del testo della Convenzione dato che, come si è detto, è proprio in relazione alla presenza o meno del convenuto nel territorio nazionale in cui deve svolgersi il giudizio che la convenzione ha predisposto un diverso regime.

Palesemente infondata è la tesi subordinata della ricorrente secondo cui la regolare instaurazione del giudizio di appello renderebbe comunque riconoscibile la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale di Tunisi. La stessa ricorrente spende un argomento a sfavore di questa tesi quando rivendica l’unicità del giudizio a prescindere dalla sua articolazione in diversi gradi. Per altro verso è proprio la sentenza di primo grado che nel caso per cui si controverte contiene la statuizione di condanna nei confronti della società A & T, sicchè è impossibile isolare il contenuto della sentenza di appello (confermativa del giudizio di primo grado) da quella che l’ha preceduta.

Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale. La società Nour El Kantaoui deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 6.200 di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011

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