Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24415 del 17/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.17/10/2017),  n. 24415

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25420-2016 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANLUCA POMANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 694/2016 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale Servello Gianfranco che, visti gli artt. 42 e

47 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, rigetti il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da B.O. avverso la sentenza 20.10.2016 del Tribunale di Fermo che ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Ancona a conoscere della opposizione ad o.i. emessa dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli per le Marche, sede di Ancona, per violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f – ter TULPS per l’installazione di un apparecchio di divertimento non conforme alle prescrizione della norma;

dato atto della richiesta del PG il quale, riferito che il ricorrente contesta l’applicazione del comma 9 ter sulla competenza per territorio nel luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’ordinanza per un asserito effetto abrogativo da parte del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 2 prospettando anche questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,25,11 e 125 Cost. e la riunione con altro giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha richiamato Cass. n. 8836/2017, che ha deciso analoga questione specificando trattarsi di disposizione speciale che prevale sulla previsione generale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6,comma 2 secondo cui le opposizioni a sanzioni amministrative si propongono davanti al giudice del luogo di commissione della violazione e dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta sulla seconda parte dell’art. 110, comma 9 ter in quanto tale disposizione, mirando ad assicurare l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., dà conto della deroga al formale canone legalitario ex art. 3 Cost., senza con ciò violare il principio della precostituzione del giudice naturale di cui all’art. 25 Cost. nè compromettere la garanzia del giusto processo;

ritenuto di condividere la richiesta, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese attesa la memoria di costituzione di controparte.

PQM

 

Rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, condanna il ricorrente alle spese in Euro 2700 di cui 200 per spese vive oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017

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