Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24414 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 30/11/2016), n.24414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 3598 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

s.r.l. Only Frank, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. Bruno Meoli, col quale elettivamente si domicilia in Roma,

alla piazza della Libertà, n. 20, presso lo studio dell’avv.

Salvatore Sica;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sede di Salerno, sezione 2, depositata in

data 16 marzo 2010, n. 111;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza dell’8 novembre 2016

dal Consigliere Perrino Angelina – Maria;

sentiti per la contribuente l’avv. Domenico Bonaccorsi, per delega

dell’avv. Bruno Meoli e per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello

Stato Barbara Tidore;

udito il sostituto procuratore generale Zeno Immacolata, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle entrate in relazione all’anno d’imposta 2000 ha accertato a carico della s.r.l. Only Frank, ai fini iva, irpeg ed irap, maggiore materia imponibile, contestando, per quanto ancora d’interesse, l’omessa contabilizzazione di ricavi. Ciò in quanto non ha reputato adeguatamente provato che il danaro pervenuto alla società derivasse da finanziamenti del socio. La contribuente ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; di contro, quella regionale ha accolto sul punto l’appello dell’ufficio, in base alla considerazione che i certificati di deposito al portatore prodotti costituiscono indice di capacità finanziaria del portatore, ma non provano l’impiego del danaro in favore della società.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, giusta il Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016.

2. – Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo della provenienza del danaro pervenuto alla società. Ciò in quanto, sostiene, l’accertamento dava per scontata l’erogazione di danaro in favore della società da parte del socio, facendo leva sull’incapacità finanziaria di costui a farvi fronte, là dove il giudice d’appello, in prospettiva speculare, non dubita della capacità finanziaria del socio, sostenendo che non vi sia prova che tale capacità si sia tradotta effettivamente nell’erogazione in questione.

2.1. – Così articolato, il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

Nel punto, riprodotto in ricorso, in cui il processo verbale di constatazione richiamato dall’accertamento riferisce di finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci, aggiungendo che vi è prova di disponibilità finanziaria da parte del finanziatore soltanto in relazione ad una limitata quota della somma complessiva, soltanto impropriamente discorre di “effettuazione da parte dei soci”. Se l’ufficio avesse ritenuto raggiunta la prova che i soci – recte, il socio-avesse erogato il danaro, non vi sarebbe stata materia di accertamento: l’accertamento ha senso soltanto argomentando che, al cospetto di erogazioni di danaro apparentemente effettuate dai soci, non v’è prova che i soci – recte, il socio – fossero in condizioni di provvedervi. Il che, a maggior ragione, evidenzia che, nella prospettazione dell’ufficio, non è da ritenere provata l’erogazione di danaro, la quale postula, ma non si esaurisce, nella capacità di erogazione.

2.2. – In questo contesto, la motivazione della sentenza impugnata non è omessa, nè insufficiente, nè contraddittoria, in quanto il giudice d’appello, pur ritenendo raggiunta la prova della disponibilità finanziaria del socio, non ha reputato provato che essa si sia tradotta in concreto nell’erogazione di danaro.

3. – Il ragionamento è coerente in sè e lo è con la prospettazione dell’ufficio, determinando l’infondatezza altresì del secondo motivo di ricorso, affetto anche da profili d’inammissibilità, giacchè costruisce la pretesa aporia del ragionamento del giudice d’appello come vizio di nullità della sentenza per ultrapetizione e nel contempo vizio di motivazione.

4. – Ne deriva il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il contribuente a rifondere le spese sostenute dall’Agenzia, liquidate in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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