Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24414 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 30/09/2019), n.24414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17006/2018 r.g. proposto da:

C.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Erica

Scalco, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Cansacchi n. 11,

presso lo studio dell’Avvocato Valentina Caporilli.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato.

– controricorrente –

Avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato in data

3.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria del richiedente C.B., cittadino della (OMISSIS), dopo il diniego emesso in data 26.1.2017 dalla commissione territoriale di Roma ha rigettato tutte le domande avanzate dall’odierno ricorrente.

Il tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente in relazione alle ragioni sottese alla decisione di espatriare: il ricorrente aveva, infatti, narrato di essere stato vittima di una rapina del bestiame a lui affidato in custodia da parte di alcuni banditi, i quali avevano anche ucciso l’altro custode della mandria e che i proprietari di quest’ultima avevano avuto invece il sospetto che fosse stato egli stesso ad appropriarsi del bestiame rubato e lo avevano dunque minacciato di morte. Il tribunale aveva comunque evidenziato che la fattispecie allegata dal richiedente non integrava gli atti di persecuzione previsti dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra e che, inoltre, il racconto della vicenda personale non era stato in alcun modo provato dal ricorrente. Il tribunale ha, infine, evidenziato che le fonti informative consultate descrivevano la Guinea come un paese avviato su un percorso di democratizzazione del sistema interno di potere (prima nella mani di una giunta militare) e di valorizzazione dei diritti civili e, comunque, non interessato da fenomeni di violenza indiscriminata. Il tribunale ha inoltre evidenziato che non ricorrevano neanche i presupposti per il riconoscimento della reclamata protezione umanitaria.

2. Il decreto, pubblicato il 3.5.2018, è stato impugnato da C.B. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 – si duole della valutazione giudiziale di non credibilità del racconto del richiedente esposta dal giudice del merito nel provvedimento impugnato. Si osserva che il ricorrente aveva effettivamente narrato di avere timore di essere ucciso dai proprietari del bestiame rubato perchè non creduto da quest’ultimi in ordine alla vicenda della rapina subita dai banditi e che il profilo da ultimo enunciato non era stato considerato dai giudici del merito, che, invece, avevano incentrato lo scrutinio di credibilità del racconto solo sulla vicenda della rapina, riscontrandone intrinseche contraddittorietà. Si evidenzia che la valutazione di credibilità del richiedente non era stata conforme ai canoni di valutazione normativamente fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che prevede una procedimentalizzazione dello scrutinio di credibilità del racconto dei richiedenti protezione, venendo meno il tribunale anche ai doveri di cooperazione istruttoria.

2. Con il secondo motivo si censura la motivazione impugnata, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. b, in relazione alla mancata acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione socio politica della Guinea e del sistema giudiziario e carcerario della Guinea. Si evidenzia come erronea la valutazione giudiziale, con la quale erano stati ritenuti i fatti narrati come l’esplicazione di una vicenda privata, non suscettibile di protezione internazionale.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per la mancata acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione socio politica della Guinea.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 8, comma 3, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 Il primo motivo è formulato in modo inammissibile.

Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). E’ stato altresì precisato che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Ciò posto, osserva la Corte come la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente, proponendo censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione dei giudici della precedente fase di giudizio e che possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nè è possibile pretendere l’attivazione dei poteri istruttori officiosi del tribunale per l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione sociopolitica della Guinea, in presenza di una valutazione giudiziale negativa della credibilità del richiedente, valutazione quest’ultima che rende superflua ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine al reclamato status di rifugiato.

Ne consegue l’inammissibilità delle censure così proposte.

5.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile perchè non coglie e non censura correttamente la ratio decidendi della motivazione impugnata in riferimento al diniego di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b. Ed invero, il tribunale ha respinto la domanda di protezione sussidiaria da ultimo menzionata sulla base dell’affermata convinzione della non credibilità del racconto, profilo quest’ultimo che – se non censurato correttamente (come avvenuto nel caso di specie) – rende superflua ogni ulteriore valutazione sulla riconducibilità o meno della vicenda narrata nel paradigma applicativo delineato dal predetto art. 14 e sulla natura privata della minaccia, cui il richiedente si sarebbe asseritamente sottratto con l’espatrio dal suo paese.

5.3 Il terzo motivo è inammissibile.

La parte ricorrente tenta di sollecitare la Corte di legittimità ad una rivalutazione degli atti istruttori per rinnovare la valutazione di merito in ordine alla situazione di pericolosità interna della Guinea per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, così proponendo censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante la cognizione del giudizio di legittimità e che, inoltre, non vengono neanche introdotte attraverso la denuncia di un eventuale vizio argomentativo, ora censurabile nei ristretti limiti sopra ricordati di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma come violazione di legge sostanziale.

5.4 Il quarto mezzo è inammissibile in quanto risulta essere stata mal censurata la motivazione impugnata. Invero, la parte ricorrente denuncia, sempre sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la mancata considerazione di fatti ritenuti decisivi per il riconoscimento della reclamata protezione umanitaria, che, invece, avrebbero dovuto essere dedotti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che, comunque, per come formulati, richiederebbero una rivisitazione di merito della decisione che è invece inibita al giudice di legittimità.

Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Non è dovuto il pagamento del doppio contributo, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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