Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24414 del 21/11/2011
Cassazione civile sez. I, 21/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 21/11/2011), n.24414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 259-2009 proposto da:
I.Y.B.R. ((OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso l’avvocato GRAZIANI
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROSSI MASSIMO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ DI FATTO B.G. E I.Y.
B.R. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore Avv.
A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI
11, presso l’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI BENEDETTO MAURIZIO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1476/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 15/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GRAZIANI A. che deposita atto di
rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e in
subordine estinzione per rinuncia.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con sentenza del 16.1.2004 il Tribunale di Agrigento ha dichiarato il fallimento di B.G.. Successivamente, lo stesso Tribunale, con sentenza del 25.3.2008, accertata l’esistenza di una società di fatto tra il predetto B. e I.Y. B.R., ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra i medesimi nonchè il fallimento dei predetti soci illimitatamente responsabili B. e I.. Contro la sentenza di estensione del fallimento I.Y.B.R. ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 18, L. Fall., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007 e la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15.11.2008, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo applicabile la normativa previgente, considerata “l’unitarietà della situazione di base” e la difficoltà in cui si troverebbe l’unico curatore fallimentare a gestire procedure rette da diverse normative. Quindi, contro la sentenza di fallimento in estensione era proponibile la sola opposizione al fallimento dinanzi al tribunale.
Contro la sentenza di appello I.Y.B.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.
2.- Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 147, L. Fall., nonchè del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 e D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22 e formula il quesito: se, ai sensi della predetta normativa, “in caso di impugnazione della sentenza che abbia dichiarato l’esistenza di una società di fatto, nonchè il fallimento in estensione di tale società di fatto e dei soci illimitatamente responsabili della stessa, e che sia stata pronunciata e depositata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007 su ricorso – volto ad ottenere l’estensione di un fallimento dichiarato in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 – depositato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, debba trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 18, L. Fall, ante riforma, con conseguente necessità di proporre opposizione avanti lo stesso Tribunale che ha pronunciato la sentenza di fallimento in estensione, ovvero se debba trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 18, L. Fall. così come riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 169 del 2007, con conseguente proposizione del ricorso/reclamo avanti la Corte di appello”.
3.- Prima dell’inizio della relazione (art. 390 c.p.c.) il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla parte, regolarmente notificato alla controparte. Talchè deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Nulla va disposto in ordine alle spese.
Invero, come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 19514/2008) dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell’art. 391 c.p.c., comma 3, per il quale il rinunciante può (e non più deve) essere condannato alle spese, risulta avallata l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta rinuncia. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2011